Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 33330/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena a lei inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione in relazione ai reati a lei ascritti, denunciando con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla carenza di presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 2.

La censura è inammissibile.

Ed invero, nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile, perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena a lei inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione in relazione ai reati a lei ascritti, denunciando con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla carenza di presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 2. La censura è inammissibile. Ed invero, nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile, perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensor
Sentenza Cassazione n. 33330/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris