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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11532/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, GO. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'immediata dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela ovvero di voler rinviare l'udienza al fine di valutare le determinazioni sul punto della persona offesa, entro il termine previsto dalla nuova disciplina, per il resto, i riportandosi ai motivi di gravame addotti dal ricorrente nel ricorso in Cassazione ed insistendo per l'accoglimento degli stessi. .4) [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17/1/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con cui in data 8/7/2021 il Tribunale di Roma in composizione mono- cratica, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) dell'imputazione, tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al paga- mento delle spese processuali in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110. 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7, e co. 2 cod. pen. (capo a- furto di un giubbotto in pelle e di un cellulare comma la relativa sim custoditi all'interno di un'autovet- tura [OSCURATO:PERSONA]) e di quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo b - resistenza a pubblico ufficiale), fatti entrambi commessi in Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale laddove la Corte territoriale ha confermato la sussistenza della circo- stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. pur versandosi in ipotesi in cui l'azione delittuosa è avvenuta all'interno di un parcheggio, custodito costantemente, monitorato e sorvegliato da un sistema di videosorveglianza e sotto il controllo degli agenti di P.G. in servizio la sera del fatto.

Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale, si censura la sentenza impugnata laddove La Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento della concessione della circostanza attenuante della riparazione del danno di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. mentre ritiene il ricorrente che sussistessero nel caso di specie tutti gli elementi necessari per l'applicazione della stessa avendo l'imputato espresso l'in- tenzione di un'effettiva, integrale volontaria riparazione del danno nei confronti della persona offesa.

Viene segnalato in proposito che nell'atto di gravame del merito era stato evidenziato che l'imputato aveva provveduto prima del giudizio a recapitare una missiva all'indirizzo della persona offesa nella quale dichiarava la propria volontà di attivarsi al fine di risarcire il danno, offrendo allo stesso la somma di 250 euro e che tale missiva non era pervenuta all'indirizzo indicato stante l'irreperibilità della persona offesa.

Si contesta l'affermazione operata dalla Corte d'appello che ha ritenuto di non concedere l'invocata attenuante sul presupposto che era necessaria una rituale offerta reale dell'indennizzo nei modi stabiliti dagli articoli 1209 e seguenti del codice civile.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Peraltro, va rilevato che vi è querela in atti.3.

Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione laddove i giudici del gravame del merito hanno confermato la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. pur versandosi in ipotesi in cui l'azione delittuosa sarebbe avvenuta all'interno di un parcheggio custodito costan- temente monitorato e sorvegliato da un sistema di videosorveglianza e sotto il controllo degli agenti di P.G. in servizio la sera del fatto.

Il ricorrente, in concreto, propone una doglianza che appare generica in quanto non solo ripetitiva di quanto dedotto in sede di gravame nel merito, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Il motivo è fondato su presupposti di fatto (la predisposizione di un sistema di videosorveglianza e la presenza delle forze di polizia che avrebbero osservato a distanza l'imputato nel corso della condotta furtiva), non allineati con le argomen- tazioni dei giudici del merito che non danno atto della sussistenza di tali condizioni, per concludere piuttosto come, a prescindere dalla presenza di un sistema di vi- deosorveglianza, anche all'interno di un parcheggio privato il bene possa trovarsi in uno stato di esposizione alla pubblica fede nel momento in cui, come nel caso in esame, tale luogo sia liberamente accessibile al pubblico.

La sentenza impugnata sul punto opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga un'auto- vettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della con- figurabilità della citata aggravante (Sez. 4 n. 21285 del 8/5/2009, Rv. 243513; Sez. 2 n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774).

Né va trascurato, a confutare la censura dedotta sulla non configurabilità della circostanza in oggetto in caso di presenza di un sistema di videosorveglianza, ren- dendone manifesta la infondatezza, che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione imme- diata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (cfr. ex multis la recente Sez. 5 n. 1509 del 26/10/2020, Rv. 280157).4.

Infine, anche le censure sul difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento della circostanza della riparazione del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen. paiono aspecifiche rispetto ad un percorso motivazionale che non evidenzia profili di incongruenza o illogicità nel denegare della attenuante in assenza di una somma proposta a titolo risarcitorio non solo integrale, ma neppure effettivo, stante l'indiscussa mancanza di un'offerta reale nel rispetto delle prescrizioni civi- listiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che pos- sano avere rivelato la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possi- bile, le conseguenze dannose del reato commesso, pur a fronte della asserita ir- reperibilità della persona offesa.

Non potendo all'evidenza essere idonea in tal senso la spedizione di una mis- siva che non si è riusciti a recapitare alla persona offesa contenente una generica manifestazione della volontà di risarcire il danno con la somma di 250 euro.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, GO. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'immediata dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela ovvero di voler rinviare l'udienza al fine di valutare le determinazioni sul punto della persona offesa, entro il termine previsto dalla nuova disciplina, per il resto, i riportandosi ai motivi di gravame addotti dal ricorrente nel ricorso in Cassazione ed insistendo per l'accoglimento degli stessi. .4) [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17/1/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con cui in data 8/7/2021 il Tribunale di Roma in composizione mono- cratica, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) dell'imputazione, tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al paga- mento delle spese processuali in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110. 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7, e co. 2 cod. pen. (capo a- furto di un giubbotto in pelle e di un cellulare comma la relativa sim custoditi all'interno di un'autovet- tura [OSCURATO:PERSONA]) e di quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo b - resistenza a pubblico ufficiale), fatti entrambi commessi in Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale laddove la Corte territoriale ha confermato la sussistenza della circo- stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. pur versandosi in ipotesi in cui l'azione delittuosa è avvenuta all'interno di un parcheggio, custodito costantemente, monitorato e sorvegliato da un sistema di videosorveglianza e sotto il controllo degli agenti di P.G. in servizio la sera del fatto. Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale, si censura la sentenza impugnata laddove La Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento della concessione della circostanza attenuante della riparazione del danno di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. mentre ritiene il ricorrente che sussistessero nel caso di specie tutti gli elementi necessari per l'applicazione della stessa avendo l'imputato espresso l'in- tenzione di un'effettiva, integrale volontaria riparazione del danno nei confronti della persona offesa. Viene segnalato in proposito che nell'atto di gravame del merito era stato evidenziato che l'imputato aveva provveduto prima del giudizio a recapitare una missiva all'indirizzo della persona offesa nella quale dichiarava la propria volontà di attivarsi al fine di risarcire il danno, offrendo allo stesso la somma di 250 euro e che tale missiva non era pervenuta all'indirizzo indicato stante l'irreperibilità della persona offesa. Si contesta l'affermazione operata dalla Corte d'appello che ha ritenuto di non concedere l'invocata attenuante sul presupposto che era necessaria una rituale offerta reale dell'indennizzo nei modi stabiliti dagli articoli 1209 e seguenti del codice civile. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Peraltro, va rilevato che vi è querela in atti.3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione laddove i giudici del gravame del merito hanno confermato la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. pur versandosi in ipotesi in cui l'azione delittuosa sarebbe avvenuta all'interno di un parcheggio custodito costan- temente monitorato e sorvegliato da un sistema di videosorveglianza e sotto il controllo degli agenti di P.G. in servizio la sera del fatto. Il ricorrente, in concreto, propone una doglianza che appare generica in quanto non solo ripetitiva di quanto dedotto in sede di gravame nel merito, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il motivo è fondato su presupposti di fatto (la predisposizione di un sistema di videosorveglianza e la presenza delle forze di polizia che avrebbero osservato a distanza l'imputato nel corso della condotta furtiva), non allineati con le argomen- tazioni dei giudici del merito che non danno atto della sussistenza di tali condizioni, per concludere piuttosto come, a prescindere dalla presenza di un sistema di vi- deosorveglianza, anche all'interno di un parcheggio privato il bene possa trovarsi in uno stato di esposizione alla pubblica fede nel momento in cui, come nel caso in esame, tale luogo sia liberamente accessibile al pubblico. La sentenza impugnata sul punto opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga un'auto- vettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della con- figurabilità della citata aggravante (Sez. 4 n. 21285 del 8/5/2009, Rv. 243513; Sez. 2 n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774). Né va trascurato, a confutare la censura dedotta sulla non configurabilità della circostanza in oggetto in caso di presenza di un sistema di videosorveglianza, ren- dendone manifesta la infondatezza, che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione imme- diata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (cfr. ex multis la recente Sez. 5 n. 1509 del 26/10/2020, Rv. 280157).4. Infine, anche le censure sul difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento della circostanza della riparazione del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen. paiono aspecifiche rispetto ad un percorso motivazionale che non evidenzia profili di incongruenza o illogicità nel denegare della attenuante in assenza di una somma proposta a titolo risarcitorio non solo integrale, ma neppure effettivo, stante l'indiscussa mancanza di un'offerta reale nel rispetto delle prescrizioni civi- listiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che pos- sano avere rivelato la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possi- bile, le conseguenze dannose del reato commesso, pur a fronte della asserita ir- reperibilità della persona offesa. Non potendo all'evidenza essere idonea in tal senso la spedizione di una mis- siva che non si è riusciti a recapitare alla persona offesa contenente una generica manifestazione della volontà di risarcire il danno con la somma di 250 euro. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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