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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 03741/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'APPELLO di ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché estinto per prescrizione, e dichiararsi l'inammissibilità nel resto del ricorso Lalan [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di quest'ultimo in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata e cessione illecita di marijuana alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale: entrambi deducono la prescrizione del reato di cessione illecita di marijuana, già maturata alla data della definizione del giudizio di appello; l'imputato deduce altresì la prescrizione del reato di tentata estorsione aggravata asseritamente maturata dopo la sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati limitatamente alla prescrizione del reato di cessione illecita di marijuana; l'ulteriore doglianza dell'imputato è manifestamente infondata.

1. Il reato di cessione illecita di marijuana, commesso in data 10/02/2013, pur tenendo conto dei 41 giorni di sospensione, è prescritto a partire dal 20/09/2020, ovvero ben prima del 06/04/2021, data della decisione impugnata: come riportato persino nell'epigrafe della sentenza impugnata, le parti, in udienza, avevano concordemente chiesto dichiararsi estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma il collegio - con decisione non agevolmente comprensibile - ha ritenuto di non esaminare la richiesta, rimanendo del tutto silente in proposito.

2. Il reato di tentata estorsione, aggravata dalla commissione nel luogo di dimora, non è, al contrario, prescritto, non essendo decorso il termine di anni 16 e mesi 8 di reclusione.

2.1. Peraltro, le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965, Aiello ed altro) hanno già chiarito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile; l'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa ......____ per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile).3.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché estinto per prescrizione; a tale statuizione consegue l'eliminazione del relativo aumento per la continuazione ed ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., la rideterminazione della pena nei sensi indicati in dispositivo.

Deve, in proposito, precisarsi che è possibile eliminare il solo aumento operato sulla pena detentiva base (nella misura di giorni venti di reclusione) poiché la pena pecuniaria (indicata in euro duecento di multa) è già stata quantificata in misura illegale in favor, non può essere rettificata In difetto d'impugnazione della parte pubblica, ma non può neppure essere ulteriormente ridotta.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di gg. venti di reclusione, rideterminando la pena finale in anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'APPELLO di ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché estinto per prescrizione, e dichiararsi l'inammissibilità nel resto del ricorso Lalan [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di quest'ultimo in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata e cessione illecita di marijuana alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale: entrambi deducono la prescrizione del reato di cessione illecita di marijuana, già maturata alla data della definizione del giudizio di appello; l'imputato deduce altresì la prescrizione del reato di tentata estorsione aggravata asseritamente maturata dopo la sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati limitatamente alla prescrizione del reato di cessione illecita di marijuana; l'ulteriore doglianza dell'imputato è manifestamente infondata. 1. Il reato di cessione illecita di marijuana, commesso in data 10/02/2013, pur tenendo conto dei 41 giorni di sospensione, è prescritto a partire dal 20/09/2020, ovvero ben prima del 06/04/2021, data della decisione impugnata: come riportato persino nell'epigrafe della sentenza impugnata, le parti, in udienza, avevano concordemente chiesto dichiararsi estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma il collegio - con decisione non agevolmente comprensibile - ha ritenuto di non esaminare la richiesta, rimanendo del tutto silente in proposito. 2. Il reato di tentata estorsione, aggravata dalla commissione nel luogo di dimora, non è, al contrario, prescritto, non essendo decorso il termine di anni 16 e mesi 8 di reclusione. 2.1. Peraltro, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965, Aiello ed altro) hanno già chiarito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile; l'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa ......____ per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile).3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché estinto per prescrizione; a tale statuizione consegue l'eliminazione del relativo aumento per la continuazione ed ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la rideterminazione della pena nei sensi indicati in dispositivo. Deve, in proposito, precisarsi che è possibile eliminare il solo aumento operato sulla pena detentiva base (nella misura di giorni venti di reclusione) poiché la pena pecuniaria (indicata in euro duecento di multa) è già stata quantificata in misura illegale in favor, non può essere rettificata In difetto d'impugnazione della parte pubblica, ma non può neppure essere ulteriormente ridotta. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di gg. venti di reclusione, rideterminando la pena finale in anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente
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