Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1984

Cassazione n. 41252/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 635, comma secondo n.1 e 625, comma primo n. 7, cod. pen. ed il vizio di motivazione, non è proponibile in questa sede.

Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata (pag.2) emerge che la questione relativa alla qualificazione dell'istituto penitenziario come stabilimento pubblico non era stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito.

La censura in scrutinio deve dunque ritenersi tardivamente prospettata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non precedentemente proposte, con i motivi di appello, come stabilito dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 635, comma secondo n.1 e 625, comma primo n. 7, cod. pen. ed il vizio di motivazione, non è proponibile in questa sede. Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata (pag.2) emerge che la questione relativa alla qualificazione dell'istituto penitenziario come stabilimento pubblico non era stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito. La censura in scrutinio deve dunque ritenersi tardivamente prospettata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non precedentemente proposte, con i motivi di appello, come stabilito dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 41252/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris