CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10806/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Chiusin. 31;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16334/2017Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 10806/2026Data pubblicazione 23/04/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - MILANO, n. 7253/2016, depositata in data21/12/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;Con ricorsi del 27/3/2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi,anche “i contribuenti”) insorsero, rispettivamente, contro l’atto n.T93X1TD00004/2014, con riferimento alla comunicazione delprovvedimento di autotutela parziale relativo all’avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2006, e contro l’atto n.T93X1TD00007/2014, con riferimento alla comunicazione delprovvedimento di autotutela parziale relativo all’avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2007, entrambi emessi dall’Agenziadelle Entrate, ufficio di Varese, a carico di [OSCURATO:PERSONA] notificati il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro l’atto n. T93X1TD00008/2014, con riferimento allacomunicazione del provvedimento di autotutela parziale relativoall’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 e contro l’atto n.T93X1TD00009/2014, con riferimento alla comunicazione delprovvedimento di autotutela parziale relativo all’avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2007, entrambi emessi dall’Agenziadelle Entrate, ufficio di Varese, a carico di [OSCURATO:PERSONA] notificati il[OSCURATO:DATA_NASCITA].r.g. n. 16334/2017 a.c. 17/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16334/2017Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 10806/2026Data pubblicazione 23/04/2026Essi chiesero la determinazione delle imposte in applicazione dell’art.47 Tuir.In particolare, i contribuenti dedussero che, in seguito agli avvisi diaccertamento per l’anno 2006 e per l’anno 2007 a carico della societàCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., di cui essi erano soci nella misura del 61% ilLentini e del 39% la Zicari, l’ufficio imputò maggiori redditi per euro732.098 per l’anno 2006 e maggiori redditi per euro 246.837 per l’anno2007.In seguito all’esperimento del procedimento di conciliazione giudizialeper l’anno 2006 e di accertamento con adesione per l’anno 2007,l’ufficio, in contraddittorio con la società, rideterminò i maggiori redditiin euro 368.048 per l’anno 2006 ed in euro 128.084 per l’anno 2007.In seguito, vennero notificati due avvisi di accertamento,rispettivamente per l’anno 2006 e per l’anno 2007, a carico sia delLentini che della Zicari, imputando pro quota ai soci i maggiori redditirideterminati, adducendo la ristretta base azionaria.I contribuenti presentarono istanza di autotutela all’ufficio chiedendol’annullamento degli avvisi di accertamento a loro notificati ed ilricalcolo delle imposte.All’istanza di autotutela seguì la rettifica degli imponibili a carico deisoci, sulla base dei nuovi importi imputati alla società.Tuttavia, nel rettificare gli imponibili a carico dei soci in seguito allarimodulazione della pretesa nei confronti della società, non fu applicatol’art. 47 Tuir, a norma del quale gli utili distribuiti in qualsiasi forma esotto qualsiasi denominazione al socio concorrono alla formazione delreddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loroammontare.Nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Varese accolse il ricorso deicontribuenti.r.g. n. 16334/2017 a.c. 17/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16334/2017Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 10806/2026Data pubblicazione 23/04/2026Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Lombardia riformòla sentenza di primo grado, dichiarando inammissibili i ricorsi di primogrado contro gli atti emessi in autotutela.Avverso la sentenza di appello, i contribuenti propongono ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ricorso ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1 n. 3 per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.546 del 1992 art. 19”, i contribuenti censurano la sentenza impugnataper aver ritenuto inammissibile il ricorso avverso gli atti emessi inautotutela. In particolare, affermano i contribuenti che l’esercizio delpotere di autotutela in materia tributaria attraverso l’annullamentoparziale di un atto impositivo non preclude al contribuente, ancorchél’originario provvedimento fosse già definitivo, la possibilità diimpugnare, nei termini di legge, il provvedimento emesso inautotutela, privandosi altrimenti il contribuente della possibilità didifesa relativamente a tale atto, ancorché riduttivo dell’originariapretesa.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ricorso ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1 n. 3 per violazione e falsa applicazione del d.P.R.n. 917/86 art. 47, 163 e del d.P.R. n. 600/73 art. 67”, i contribuentideducono che l’ordinamento tributario interno pone un divieto di doppiaimposizione, positivizzato sia nell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973,sia nell’art. 163 Tuir, sicché se un atto emesso in autotutela vìola taledivieto, di tale atto si deve poter far valere l’illegittimità.Proseguono i contribuenti affermando che poiché le società di capitalisono soggette al pagamento dell’Ires e dell’Irap, le sommer.g. n. 16334/2017 a.c. 17/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16334/2017Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 10806/2026Data pubblicazione 23/04/2026eventualmente distribuite ai soci erano già state tassate in capo adessa, sicché il legislatore fiscale ha disposto che solo il 40% dellesomme ricevute deve concorrere alla formazione del reddito imponibilecomplessivo del socio.Invece, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate avrebbe utilizzato uncriterio di determinazione delle imposte a carico dei soci non rispettosodell’art. 47 Tuir.2.1. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.Deve, innanzitutto, chiarirsi che questa Corte, con orientamentoconsolidato, in relazione al regime normativo anteriore all’entrata invigore del d.lgs. n. 220 del 2023, afferma che in tema di contenziosotributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniegodell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenutodefinitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni dirilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria allarimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo inveceescludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimentodi diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'attoimpositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (ex coeteris,Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7318 del 07/03/2022, Rv. 664098 – 01;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018, Rv. 647518 - 01).Nella presente controversia, tuttavia, viene in rilievo nonl’impugnazione di un atto di diniego di autotutela, bensì l’impugnazionedi un atto emesso in autotutela, con la conseguenza che non puòprivarsi il contribuente del diritto di difendersi in giudizio contro un attoche, benché emesso in sede di autotutela decisoria dopo il decorso deltermine per impugnare l’atto originario ritirato, si assume illegittimo,pena la violazione dell’art. 24 Cost.r.g. n. 16334/2017 a.c. 17/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16334/2017Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 10806/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ne consegue che non è esatta in diritto l’affermazione, contenuta nellasentenza d’appello, che l’atto emesso in autotutela non è impugnabile.Tanto chiarito, e così corretta la motivazione della sentenza impugnata,è infondato il motivo relativo alla doppia imposizione.Questa Corte (Cass. civ., 23 dicembre 2019, n. 34282) ha affermatoche, quando viene contestata, in caso di società a ristretta basepartecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utiliextracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile il disposto dicui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, che attiene alla tassazione degliutili distribuiti ai soci, con delibere formali dell'assemblea e, pertanto,non trova applicazione per i redditi extracontabili, non menzionati nellacontabilità societaria. invero, si è precisato che l'art. 47 Tuir, laddovedispone che, "salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), gli utilidistribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dallesocietà..., anche in occasione della liquidazione, concorrono allaformazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 percento del loro ammontare" riguarda la modifica attuata al Tuir con ild.lgs. n. 344 del 2003, sicché il sistema impositivo degli utili dapartecipazione è stato caratterizzato dall'abrogazione del metodo delcredito d'imposta sui dividendi e del sistema di imputazione edall'adozione di un sistema di parziale esclusione della tassazione degliutili, al fine di mitigare gli effetti della doppia imposizione economica,in quanto gli utili distribuiti sono stati già tassati in capo alla societàche li ha prodotti. Al contrario, nel caso in esame, trattandosi di utili"in nero", mai pervenuti nella contabilità societaria, è chiaro che non viè alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è maistata, non avendo la società mai dichiarato tali utili extracontabili (così,testualmente, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020, Rv.659878 - 01).r.g. n. 16334/2017 a.c. 17/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16334/2017Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 10806/2026Data pubblicazione 23/04/20263. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Ricorso ai sensi dell’art. 360c.p.c. comma 1, n. 4 per nullità della sentenza per contraddittorietà ecarenza della motivazione”, i contribuenti censurano la parte in cui lasentenza impugnata ha affermato che “sarà opportuno che inprosieguo l’Agenzia intervenga, una volta che la società abbia ultimatoi propri versamenti, con ulteriore provvedimento di autotutela parzialeapplicando l’art. 47 del Tuir”.Sostengono che tale affermazione renderebbe contraddittoria lamotivazione della sentenza.3.1. Il motivo è inammissibile.La censurata affermazione della sentenza impugnata costituisce unobiter dictum, un non richiesto suggerimento operativo pro futuroall’amministrazione, che non si ripercuote minimamente sulla tenutasostanziale del rigetto delle doglianze dei contribuenti.4. In conclusione, il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ar.g. n. 16334/2017 a.c. 17/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16334/2017Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 10806/2026Data pubblicazione 23/04/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 16334/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]