Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28635/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4402-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -controricorrenti– avverso la sentenza n. 6199/23/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9330/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica IMU, annualità 2011, con riguardo ai locali siti nel Porto di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], Calata di Levante, essendo stato ritenuto classificabile D/8 il fabbricato ricevuto dalla ricorrente in concessione dall’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli; l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Napoli resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia per aver erroneamente statuito che gli effetti dell’intervenuto cambio di classificazione catastale da D/8 ad E/1 operato dall’Agenzia del Territorio in data 5 agosto 2011 e poi rettificato nel 2012 non siano applicabili all’annualità 2011 trattandosi di atto avente natura dichiarativa e non costitutiva ;

1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrentedenuncia violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., art. 7 co. 1 lett. b D.Lgs. n. 546/1992) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso la sussistenza dei presupposti per la richiesta esenzione ICI pur avendo la ricorrente fornito prova documentale circa l’inserimento dell’immobile demaniale in un compendio destinato al traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali;

1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 28 e 29 Codice della Navigazione) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di valutare che l’immobile in questione rientrava tra le pertinenze demaniali marittime estranee all’assetto del territorio e alle quali non era applicabile l’imposta ICI;

2.1. va disatteso il primo motivo;

2.2. come già affermato da questa Corte in fattispecie sostanzialmente identica tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 4607/2018), con riguardo alla mancata retrodatazione della nuova rendita la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applica soltanto quando l'Agenzia del territorio modifichi un precedente classamento, correggendo errori materiali, anche su sollecitazione del contribuente, altrimenti, in quanto su quest'ultimo graverebbero ingiustamente le conseguenze negative degli eventuali ritardi dell'ufficio (Cass. n. 20854/2004, n. 20734/2006, n. 15560/2009, n. 20463/2017);

2.3. ciò premesso, la decisione impugnata dà atto della circostanza che l'Agenzia del Territorio ha modificato la classificazione dell'immobile (da D/8 a E/1), su richiesta dell'Agenzia del Demanio, e che l’applicazione del nuovo classamento viene riconosciuta con effetti dal 5.8.2011 per revisione e non per effetto dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del potere discrezionale di revocare, in autotutela, un proprio precedente provvedimento ritenuto illegittimo, o per correggere eventuali errori materiali di fatto;

2.4. il cambio di classificazione catastale è stato inoltre rettificato nel 2012, come è incontestato, essendo stata ripristinata la classificazione in D/8;

2.5. non è allora sufficiente dedurre che il precedente classamento (D/8) utilizzato per determinare la base imponibile ICI, pacificamente scaturito da una voltura d'ufficio , risalente al 13.4.1984, sarebbe contraddetto da precisi documenti ufficiali inerenti la descrizione dell'immobile, attestanti che lo stesso è stato sempre impiegato per attività strettamente connesse con quelle portuali, in quanto trattasi di classamento non impugnato e, dunque, vincolante sia per il contribuente, ai fini della dichiarazione e del versamento dell'imposta, che per l'ente impositore, tenuto ad uniformarsi alle risultanze catastali;

3.1. la seconda doglianza è parimenti infondata;

3.2. oggetto del contendere è la tassabilità o meno dell'area portuale demaniale utilizzata dalla società imprenditrice terminalista , concessionaria del suolo, per le attività di movimentazione, deposito, imbarco e sbarco di merci;

3.3. la tesi sostenuta da parte ricorrente è che, essendo l'area portuale classificabile nella categoria E/1 che include stazioni per servizi di trasporto terrestri marittimi ed aerei , troverebbe applicazione il regime esonerativo previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che riconosce l'esenzione dell'imposta ai fabbricati classificati o classificabili nelle categoriecatastali da E1 a E9 ;

3.4. tale qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (ad esempio, stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri) con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, ed una conferma di tale impostazione è data della L. n. 262 del 2006, articolo 2, comma 40, a tenore del quale nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale ;

3.5. la tesi della ricorrente non è condivisibile in quanto l’esenzione ICI per le aree in questione va esclusa sul rilievo che essa si fonda sul criterio di funzione (attività imprenditoriale e commerciale) e non sul criterio di ubicazione, non potendo quindi essere utilizzato, per un corretto censimento catastale dell'area portuale, il criterio formale ed astratto della localizzazione che viene prospettato dalla ricorrente ma è necessario accertare se lo svolgimento dell'attività del terminalista venga esercitata secondo parametri imprenditoriali;

3.6. al riguardo è irrilevante che le attività portuali siano di pubblico interesse poiché l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale;

3.7. tale interpretazione si inscrive nel più recente orientamento della S.C. (cfr. Cass. nn. 10674/2019 , 10031/2017, 1369/2017,20259/2017, 20026/2015), formatasi proprio con riferimento alle aree portuali scoperte e coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanza del settore;

3.8. ciò in quanto, sempre secondo quanto affermato da questa Corte, «la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali" (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a)..»(cfr. Cass. n.7651/2006);

3.9. l'esercizio da parte della compagine sociale ricorrente in forma concorrenziale dell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico,stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale;

3.10. lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusivanon può non avere incidenza in tema di ICI in quanto ciò che conta ai fini dell'imposizione è che l'area in considerazione sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito;

3.11. non può neppure ritenersi che trovi nella specie applicazione lo ius superveniens costituito dalla l. 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) secondo cui le aree scoperte dei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale adibite alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali ai servizi portuali, sono immobili da censire in catasto nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati; 3.12.la normativa de qua invero si applica dal 1° gennaio 2020 (cfr. Cass. 4607/2018) e pertanto non è applicabile alla fattispecie per cui è processo;

4.1. da ultimo, va disatteso anche il terzo motivo;

4.2. come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 4067/2018 dianzi richiamata, la tesi della non soggezione all'imposta degli edifici costruiti su area demaniale marittima, perché asseritamente non costituenti oggetto di un diritto reale di superficie (in quanto comunque destinati a rimanere nella disponibilità del concedente al termine del rapporto), non considera che il titolare del diritto di superficie, gravante su suolo demaniale, è soggetto all'ICI fin dal momento in cui l'imposta fu istituita ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e ciò perché il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, stabilisce - anche nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1 (Cass. n. 17730/2006), ed ancor prima che la L. n. 388 del 2000, art. 18, lo disponesse esplicitamente a carico del concessionario - che il titolare del diritto di superficie è soggetto ad ICI (Cass. n. 12354/2011);

4.3. con la modifica introdotta dall'art. 18, L. n. 388 del 2000, all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, è stato aggiunto il seguente periodo: Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario ;

4.4. la fattispecie riguarda il mero concessionario di area demaniale, in precedenza pacificamente non soggetto ad imposta, non il proprietario di un immobile costruito, inforza di concessione, su un'area demaniale, che invece secondo la giurisprudenza di questa Corte doveva ritenersi già soggetto ad ICI (cfr. Cass. n. 12354/2011 citata);

4.5. una volta riconosciuta dall'art. 18 citato la soggettività d'imposta del concessionario, a decorrere dalla data di applicazione della nuova disciplina (cfr. Cass. n. 8637/2005), la questione se il diritto in capo a quest'ultimo dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori ha comunque perso di rilievo, in quanto ildiritto in capo al concessionario - categoria prima ignorata - è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perché divenuto soggetto di imposta;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

6. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore delle parti controricorrenti che liquida, in favore di ciascuna difesa, in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Demanio, ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Napoli.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4402-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -controricorrenti– avverso la sentenza n. 6199/23/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9330/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica IMU, annualità 2011, con riguardo ai locali siti nel Porto di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], Calata di Levante, essendo stato ritenuto classificabile D/8 il fabbricato ricevuto dalla ricorrente in concessione dall’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli; l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Napoli resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia per aver erroneamente statuito che gli effetti dell’intervenuto cambio di classificazione catastale da D/8 ad E/1 operato dall’Agenzia del Territorio in data 5 agosto 2011 e poi rettificato nel 2012 non siano applicabili all’annualità 2011 trattandosi di atto avente natura dichiarativa e non costitutiva ; 1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrentedenuncia violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., art. 7 co. 1 lett. b D.Lgs. n. 546/1992) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso la sussistenza dei presupposti per la richiesta esenzione ICI pur avendo la ricorrente fornito prova documentale circa l’inserimento dell’immobile demaniale in un compendio destinato al traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali; 1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 28 e 29 Codice della Navigazione) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di valutare che l’immobile in questione rientrava tra le pertinenze demaniali marittime estranee all’assetto del territorio e alle quali non era applicabile l’imposta ICI; 2.1. va disatteso il primo motivo; 2.2. come già affermato da questa Corte in fattispecie sostanzialmente identica tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 4607/2018), con riguardo alla mancata retrodatazione della nuova rendita la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applica soltanto quando l'Agenzia del territorio modifichi un precedente classamento, correggendo errori materiali, anche su sollecitazione del contribuente, altrimenti, in quanto su quest'ultimo graverebbero ingiustamente le conseguenze negative degli eventuali ritardi dell'ufficio (Cass. n. 20854/2004, n. 20734/2006, n. 15560/2009, n. 20463/2017); 2.3. ciò premesso, la decisione impugnata dà atto della circostanza che l'Agenzia del Territorio ha modificato la classificazione dell'immobile (da D/8 a E/1), su richiesta dell'Agenzia del Demanio, e che l’applicazione del nuovo classamento viene riconosciuta con effetti dal 5.8.2011 per revisione e non per effetto dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del potere discrezionale di revocare, in autotutela, un proprio precedente provvedimento ritenuto illegittimo, o per correggere eventuali errori materiali di fatto; 2.4. il cambio di classificazione catastale è stato inoltre rettificato nel 2012, come è incontestato, essendo stata ripristinata la classificazione in D/8; 2.5. non è allora sufficiente dedurre che il precedente classamento (D/8) utilizzato per determinare la base imponibile ICI, pacificamente scaturito da una voltura d'ufficio , risalente al 13.4.1984, sarebbe contraddetto da precisi documenti ufficiali inerenti la descrizione dell'immobile, attestanti che lo stesso è stato sempre impiegato per attività strettamente connesse con quelle portuali, in quanto trattasi di classamento non impugnato e, dunque, vincolante sia per il contribuente, ai fini della dichiarazione e del versamento dell'imposta, che per l'ente impositore, tenuto ad uniformarsi alle risultanze catastali; 3.1. la seconda doglianza è parimenti infondata; 3.2. oggetto del contendere è la tassabilità o meno dell'area portuale demaniale utilizzata dalla società imprenditrice terminalista , concessionaria del suolo, per le attività di movimentazione, deposito, imbarco e sbarco di merci; 3.3. la tesi sostenuta da parte ricorrente è che, essendo l'area portuale classificabile nella categoria E/1 che include stazioni per servizi di trasporto terrestri marittimi ed aerei , troverebbe applicazione il regime esonerativo previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che riconosce l'esenzione dell'imposta ai fabbricati classificati o classificabili nelle categoriecatastali da E1 a E9 ; 3.4. tale qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (ad esempio, stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri) con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, ed una conferma di tale impostazione è data della L. n. 262 del 2006, articolo 2, comma 40, a tenore del quale nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale ; 3.5. la tesi della ricorrente non è condivisibile in quanto l’esenzione ICI per le aree in questione va esclusa sul rilievo che essa si fonda sul criterio di funzione (attività imprenditoriale e commerciale) e non sul criterio di ubicazione, non potendo quindi essere utilizzato, per un corretto censimento catastale dell'area portuale, il criterio formale ed astratto della localizzazione che viene prospettato dalla ricorrente ma è necessario accertare se lo svolgimento dell'attività del terminalista venga esercitata secondo parametri imprenditoriali; 3.6. al riguardo è irrilevante che le attività portuali siano di pubblico interesse poiché l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale; 3.7. tale interpretazione si inscrive nel più recente orientamento della S.C. (cfr. Cass. nn. 10674/2019 , 10031/2017, 1369/2017,20259/2017, 20026/2015), formatasi proprio con riferimento alle aree portuali scoperte e coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanza del settore; 3.8. ciò in quanto, sempre secondo quanto affermato da questa Corte, «la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali" (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a)..»(cfr. Cass. n.7651/2006); 3.9. l'esercizio da parte della compagine sociale ricorrente in forma concorrenziale dell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico,stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale; 3.10. lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusivanon può non avere incidenza in tema di ICI in quanto ciò che conta ai fini dell'imposizione è che l'area in considerazione sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito; 3.11. non può neppure ritenersi che trovi nella specie applicazione lo ius superveniens costituito dalla l. 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) secondo cui le aree scoperte dei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale adibite alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali ai servizi portuali, sono immobili da censire in catasto nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati; 3.12.la normativa de qua invero si applica dal 1° gennaio 2020 (cfr. Cass. 4607/2018) e pertanto non è applicabile alla fattispecie per cui è processo; 4.1. da ultimo, va disatteso anche il terzo motivo; 4.2. come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 4067/2018 dianzi richiamata, la tesi della non soggezione all'imposta degli edifici costruiti su area demaniale marittima, perché asseritamente non costituenti oggetto di un diritto reale di superficie (in quanto comunque destinati a rimanere nella disponibilità del concedente al termine del rapporto), non considera che il titolare del diritto di superficie, gravante su suolo demaniale, è soggetto all'ICI fin dal momento in cui l'imposta fu istituita ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e ciò perché il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, stabilisce - anche nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1 (Cass. n. 17730/2006), ed ancor prima che la L. n. 388 del 2000, art. 18, lo disponesse esplicitamente a carico del concessionario - che il titolare del diritto di superficie è soggetto ad ICI (Cass. n. 12354/2011); 4.3. con la modifica introdotta dall'art. 18, L. n. 388 del 2000, all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, è stato aggiunto il seguente periodo: Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario ; 4.4. la fattispecie riguarda il mero concessionario di area demaniale, in precedenza pacificamente non soggetto ad imposta, non il proprietario di un immobile costruito, inforza di concessione, su un'area demaniale, che invece secondo la giurisprudenza di questa Corte doveva ritenersi già soggetto ad ICI (cfr. Cass. n. 12354/2011 citata); 4.5. una volta riconosciuta dall'art. 18 citato la soggettività d'imposta del concessionario, a decorrere dalla data di applicazione della nuova disciplina (cfr. Cass. n. 8637/2005), la questione se il diritto in capo a quest'ultimo dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori ha comunque perso di rilievo, in quanto ildiritto in capo al concessionario - categoria prima ignorata - è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perché divenuto soggetto di imposta; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 6. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore delle parti controricorrenti che liquida, in favore di ciascuna difesa, in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Demanio, ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Napoli. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ri
Sentenza Cassazione n. 28635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris