CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28670/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Largo del Lombardi n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di in calce alricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 2763/39/2016, depositata il 9 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2008. R.G. N.28670/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Latina emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TKF011100827/2013, con il quale accertava sinteticamente, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito complessivo di € 45.303,14, con conseguente maggiore imposta IRPEF e relative addizionali, sulla base del possesso di diverse autovetture e di una unità immobiliare, nonché della titolarità di interessi passivi e capitale relativi a un mutuo ipotecario stipulato in precedenza con un istituto bancario. 2. Proposto dal contribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 1391/o3/2014, depositata il 10 settembre 2014, lo rigettava. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio– sezione staccata di Latina , con sentenza n. 2763/39/2016, pronunciata il 25 febbraio 2016 e depositata in segreteria il 9 maggio 2016, rigettava l’appello, con condanna del soccombente alle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 21 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: R.G. N.28670/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha infatti presentato istanza di definizione agevolata della pendenza tributaria ex art. 6, comma 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La proposta di definizione agevolata riguardava l’importo di cui all’avviso di accertamento impugnato (come si evince dal fatto che, dalla comunicazione del concessionario per la riscossione del 15 giugno 2017, non vi erano debiti esclusi dalla domanda di definizione), ed il relativo importo risulta integralmente pagato (v. bollettini di pagamento prodotti). La pendenza è stata quindi definita. Spese compensate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione