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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1978

Cassazione n. 21861/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1978 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato è inammissibile in quanto è diverso da quelli consentiti dalla legge; Considerato, infatti, che gli ulteriori motivi dedotti sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con congrui e corretti argomenti da parte della Corte di appello alla pag. 3 della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata conversione della pena detentiva e alla pag. 4, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1978 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato è inammissibile in quanto è diverso da quelli consentiti dalla legge; Considerato, infatti, che gli ulteriori motivi dedotti sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con congrui e corretti argomenti da parte della Corte di appello alla pag. 3 della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata conversione della pena detentiva e alla pag. 4, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decis
Sentenza Cassazione n. 21861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris