CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18881/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui053ZFT9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'appello di Perugia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuca [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 24 gennaio 2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Terni con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Martinas in relazione ai contestati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie (artt. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di rapina e di lesioni personali volontarie (artt. 628, comma 1, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reati commessi i primi due il 29 maggio 2023 e gli altri il 27 maggio 2023. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione per non avere i Giudici compiutamente motivato sull’applicazione della contestata circostanza aggravante della recidiva reiterata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato. Risulta infatti che la Corte territoriale (v. pag. 2 della sentenza impugnata) ha debitamente motivato, nel rispetto dei principi di diritto che regolano la materia, in ordine alla ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante della recidiva evidenziando che la reiterazione nell'arco di tre giorni di fatti del tutto simili rafforza il giudizio di pericolosità accentuata di cui ciascun episodio è rivelatore e, al contempo, evidenzia la correlazione criminogena, in accentuazione, con la commissione di reati contro il patrimonio per il quale l'imputato era già stato condannato con due precedenti sentenze irrevocabili, l'ultima delle quali anteriore al quinquennio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell