CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2023
Cassazione n. 24656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/06/2022 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza con rito abbreviato dal Tribunale di Torino, in data 28/03/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e TIMPANO Samanta erano stati condannati alla detenzione e cessione di cocaina, loro ascritta in concorso, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione la TIMPANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente, quale apporto concorsuale della TIMPANO, il suo grido "Zio!" alla vista delle Forze dell'Ordine: essendo tale circostanza insufficiente ad attribuire alla ricorrente il ruolo di "vedetta". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si deduce che i fatti ricostruiti in sentenza (detenzione di complessivi gr. 5,70 di cocaina, di cui ceduti gr. 1,30 a un solo acquirente) rendevano possibile il riconoscimento dell'attenuante, avuto riguardo alla minima offensività della condotta sotto il profilo patrimoniale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure e la correttezza della motivazione della Corte territoriale anche quanto alla insussistenza dell'aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve farsi applicazione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). La Corte territoriale ha infatti disatteso il corrispondente motivo di appello - volto a contestare l'affermazione di responsabilità della PANTANO sulla sola base del grido "zio!", da costei rivolto al complice dell'attività di spaccio per avvisarlo della presenza delle Forze dell'ordine - valorizzando il fatto che la ricorrente, durante il servizio di osservazione che aveva preceduto l'intervento, era stata vista guardarsi intorno: condotta ritenuta idonea, se valutata congiuntamente al predetto grido di avvertimento del complice, a concretare un contributo concorsuale in qualità di "vedetta" (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Del tutto conforme risulta, sul punto, il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice (cfr. pag. 1 della sentenza di primo grado). Con l'odierno ricorso, la difesa ripropone il tema dell'insufficienza dell'espressione "Zio!" gridata dalla TIMPANO, senza in alcun modo confutare le • considerazioni della Corte territoriale in ordine alla condotta tenuta subito prima dalla donna: ciò impone di ritenere il motivo di ricorso inammissibile. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Se è vero che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 osservando, in termini indubbiamente sintetici, che non risultava la sussistenza di un danno patrimoniale irrilevante (cfr. pag. 2), è anche vero che la confutazione di tale assunto non appare connotata da sufficiente specificità, avendo la difesa ricorrente richiamato il solo dato ponderale della droga detenuta dal complice della TIMPANO, e di quella ceduta nell'operazione caduta sotto la diretta percezione degli operanti: nessuna indicazione è stata fornita, nemmeno approssimativamente, circa il lucro perseguito, oltre che quello conseguito attraverso la cessione (sulla necessità di una puntuale verifica di tale aspetto, da parte del giudice di merito, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 20674 del 18/03/2023, [OSCURATO:PERSONA]). Né, d'altra parte, tali elementi - necessari per la configurabilità dell'attenuante - possono essere desunti dalla prospettazione della TIMPANO, avvalsasi della facoltà di non rispondere. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa