CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 20093/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8418/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TRIESTE R.G. n. 3911/2020 depositatoil 03/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, proponeva ricorso avverso il provvedimento di trasferimento notificatogli in data 23-5-2020 dall'[OSCURATO:PERSONA] del Ministero degli Interni, che disponeva il suo trasferimento in Slovenia, in quanto Stato competente ai sensi del Regolamento UE 604/2013, come riconosciuto dalla stessa Slovenia con nota del 3-3-2020. Il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso, sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione in concreto del diritto di difesa dell’interessato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di detto provvedimento, affidato a due motivi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell'Interno, che si è costituita ritualmente chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in data 1-12-2020 l’[OSCURATO:PERSONA] aveva decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale in quanto era decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento nel Paese competente. 3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la violazione dell'obbligo informativo previsto a favore dello straniero, avendo l'amministrazione omesso di fornirgli le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento U.E. n. 604/2013 e di consentirgli il colloquio personale previsto dal successivo art. 5 del predetto regolamento; il Tribunale avrebbe omesso di svolgere qualsiasi verifica circa l'effettivo assolvimento degli obblighi di cui ai già richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare il concreto pregiudizio causato alle proprie prerogative difensive con il secondo motivo, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale omesso di svolgere qualsiasi verifica circa l'effettivo assolvimento degli obblighi di cui ai già richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare il concreto pregiudizio causato alle proprie prerogative difensive. 2. Dato atto che l’Amministrazione, con provvedimento in data 1- 12-2020, ha decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale poiché era decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento nel Paese competente e, quindi, dato atto che il provvedimento di trasferimento impugnato è divenuto inefficace, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 3. In considerazione dei recenti interventi chiarificatori della Corte di Giustizia e di questo giudice di legittimità, nonché in considerazione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Il compenso e le spese spettanti al difensore, nei rapporti interni con l’assistito, in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno, comunque, liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e, con specifico riferimento al giudizio in cassazione, si deve tenere presente che l’art. 83, comma 2, d.P.R. cit. precisa che l’istanza deve essere presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione, oppure, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass.35684/2023). Non ricorrono i presupposti per il pagamento del cd. “doppio contributo” in ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass.31732/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato atto che è divenuto inefficace il provvedimento di trasferimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] notificato in data 23-5- 2020 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l’Immigrazione, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione e l’Asilo, [OSCURATO:PERSONA], nonché dato atto che l’Amministrazione, con provvedimento in data 1-12-2020, ha decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente; compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Ro