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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30910/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 giugno 2025 che, in riforma della decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 3 marzo 2025, ha revocato la confisca del denaro disposta dal primo giudice, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; in Napoli il 19 novembre 2024.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo, invero in termini generici, di profili di censura già adeguatamente vagliati e superati; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha valorizzato in particolare il quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a circa 1 kg. di marjuana, da cui erano ricavabili oltre 5.000 dosi medie singole (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).

Osservato che il secondo motivo, con cui la difesa censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, e il terzo motivo, con cui ci si duole dell'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata che, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive, ha richiamato sia la gravità del fatto, desumibile dall'entità della sostanza stupefacente detenuta, sia i numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato, sintomatici della sua elevata capacità criminale (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.Mi)missibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia sr - iru ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il Q26- [OSCURATO:PERSONA].L.F.;::.,2- ,, [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente -R4‘ [OSCURATO:PERSONA] 12 AGO 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 giugno 2025 che, in riforma della decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 3 marzo 2025, ha revocato la confisca del denaro disposta dal primo giudice, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; in Napoli il 19 novembre 2024. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo, invero in termini generici, di profili di censura già adeguatamente vagliati e superati; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha valorizzato in particolare il quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a circa 1 kg. di marjuana, da cui erano ricavabili oltre 5.000 dosi medie singole (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). Osservato che il secondo motivo, con cui la difesa censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, e il terzo motivo, con cui ci si duole dell'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata che, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive, ha richiamato sia la gravità del fatto, desumibile dall'entità della sostanza stupefacente detenuta, sia i numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato, sintomatici della sua elevata capacità criminale (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.Mi)missibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia sr - iru ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il Q26- [OSCURATO:PERSONA].L.F.;::.,2- ,, [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente -R4‘ [OSCURATO:PERSONA] 12 AGO 2026
Sentenza Cassazione n. 30910/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris