CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1957
Cassazione n. 04383/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/08/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1988 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di C:arlos [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato la mancata c:onsiderazione delle deduzioni difensive circa la partecipazione al delitto contestato e con cui tutti i ricorrenti hanno censurato l'esattezza del calcolo circa il quantitativo di THC, effettuato dal consulente del Pubblico ministero, e il diniego delle attenuanti generiche - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno dedotto l'ammissibilità dei motivi di ricorso, reiterando le argomentazioni ivi formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d