CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena), che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è indeducibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, dovendo, invece, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, essere sottoscritto, a pena di inammissibilità (alla luce della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che l’unico motivo proposto dal Randazzo, a mezzo del quale si censura la ritenuta riconducibilità dei fatti al ricorrente, è indeducibile in sede di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, postulando (a fronte di una logica e coerente argomentazione offerta dalla Corte territoriale: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) l’esercizio di un’attività estranea al sindacato di legittimità; - che la censura afferente all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale fondati su motivi e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (e, per il [OSCURATO:PERSONA], tale inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.), e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso