CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26131/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 388, terzo comma, cod. 'pen. e, con il secondo, la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo proposto, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con il provvedimento impugnato, limitandosi ad esprimere un mero dissenso dallo stesso; Rilevato che il secondo motivo è aspecifico, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggi