CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41948/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19923/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado del 30 gennaio 2018 con la quale il Tribunale di Enna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti il vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente confermato la finalità illecita della detenzione della droga ed aver negato il riconoscimento dell'ipotesi attenuata del comma 5 del suddetto art. 73; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale spiegato come la destinazione allo spaccio fosse stata provata dal quantitativo non esiguo della droga rinvenuta e dalla disponibilità dello strumentarìo per preparare le dosi per lo spaccio; e come fosse giustificata la scelta di negare l'ipotesi di lieve entità in ragione della gravità del fatto e della pessima personalità dell'imputato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/ 21 [OSCURATO:PERSONA]