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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35640/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 3000 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- avverso la sentenza n. 7595 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositatail 6 settembre 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, confermando la decisione resa in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ha annullato l ’ avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pretesa erariale trae origine da un verbale di contestazione del 24 settembre 2009, successivo all’emersione dell’indebito utilizzo, da parte della predetta società per l’anno di imposta 2004, delle agevolazioni fiscali previste, in materia di Irap, dall’art. 15 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21.

Tale norma, finalizzata ad incentivare lo sviluppo dell’economia regionale, prevedeva che le società già operanti nel territorio fossero esentate dal pagamento dell’Irap per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003.

2. I giudici d’appello respinsero l’argomento dell’Amministrazione in base al quale il beneficio poteva essere concesso solo a società già operanti nel triennio 2001-2003, e quindi non fosse concedibile a [OSCURATO:PERSONA], che aveva iniziato la propria attività il 27 dicembre 2002; in tal senso, attribuirono rilievo al fatto che l’art. 13 della stessa legge regionale consentiva un ’ esenzione totale quinquennale alle società costituite nel 2004, ciò che appariva incongruo con l ’ esclusione di ogni agevolazione per le società costituite anteriormente, ancorchè non per l’intero triennio indicato dal legislatore.

3. Il ricorso sviluppa un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:

1. L ’ unico mezzo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 15 della l.r.

Siciliana n. 21 del 2003.Secondo l’Agenzia delle entrate l ’ incentivo regionale postula necessariamente, come proprio requisito oggettivo, l’operatività della società in data anteriore al 2001; solo in tal modo , infatti, sarebbe possibile determinare una media proveniente dalle dichiarazioni presentate per il triennio 2001-2003.

L’amministrazione ricorrente c ensura, pertanto, la sentenza impugnata laddove, affermando il diritto ad accedere al beneficio in capo a una società costituita nel 2002, avrebbe operato una non consentita applicazione estensiva della norma.

2. Il motivo è fondato.

2.1. L’art. 15 della l.r.

Sicilia n. 21 del 2003 , per quanto qui interessa, così dispone: «[A]l fine di incentivare lo sviluppo dell’economia siciliana, è concessa l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.

L’esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana».

Ora, ai fini dell’applicazione della previsione in esame, questa Corte ha precisato che non è sufficiente che l ’ impresa preesista al 2003, ma è necessario che essa sia operativa da almeno un triennio ; in mancanza, infatti, non sarebbe neppure possibile la quantificazione dell’agevolazione stessa ( così, ad es., Cass. n. 22271/2023, Cass. n. 18172/2022).

Una tale indicazione, del resto, è coerente con il consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale una norma intesa ad attribuire un’agevolazione (o un’esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi (cfr., ex multis, Cass. n. 12804 /2020; Cass. n. 34343/2019; Cass. n. 23081/2019).

2.2. Pertanto, conformemente all ’ orientamento già espresso da questa Corte,va affermato che , con l ’ intervento normativo in esame , il legislatore siciliano ha inteso stimolare la creazione di nuove imprese o lo sviluppo di quelle già esistenti mediante l’introduzione di un particolare regime normativo in materia di esenzione ed agevolazioni Irap espressamente, e partitamente, regolato dagli artt. 13,14 e

15. In particolare,mentre gli artt. 13 e 14 fanno specifico riferimento ad imprese di nuova costituzione, cioè a quelle che sono sorte nel 2014 (l’art. 13 interessa l’imprenditoria giovanile e femminile, mentre l’art. 14 interessa l e imprese turistiche ed alberghiere, que lle artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agro-alimentari e le imprese del settore dell ’ information technology), il successivo art. 15, che qui rileva , riconosce una esenzione di imposta Irap,per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia.

Il legislatore regionale ha specificato che il suddetto beneficio, in particolare, è riconosciuto per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003; ed è proprio tale indicazione normativa che delimita l’ambito di applicazione della disciplina di favore, poiché costituisce i l necessario parametro di riferimento per definire quali imprese possano avvalersi del regime agevolativo in esame.

Infatti, solo una volta verificata la media della base imponibile secondo la valutazione del periodo temporale indicato , cioè del triennio 2001-2003, è possibile definire la misura dell’esenzione Irap per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003; in mancanza di tale indicazione, per converso, non sarebbe possibiledeterminare la base imponibile media per il calcolo dell’eccedenza e, quindi, neppure si potrebbe concretamente addivenire all’esenzione parziale dell’Irap.

La sentenza impugnata ha dunque ignorato la scelta del legislatore di limitare l ’ applicabilità del regime in esame al solo verificarsi del presupposto della presentazione della dichiarazione per il triennio 2001-2003, ed ha interpretato la norma solo con riferimento al fatto, in sé irrilevante, dell’esistenza della società nell’anno 2003.

2.3. Né, come questa Corte ha già rilevato con le decisioni più sopra menzionate, può ipotizzarsi che il mancato riconoscimento del trattamento fiscale agevolativo alle imprese che non sodd i sf a no il requisito della pre esistenza per il triennio abbia carattere discriminatorio.

Come si è accennato, infatti, la previsione normativa ha lo scopo di favorire determinate imprese al rispetto di specifici parametri, limitandone l’ambito di applicazione a quelle imprese con un’attività temporalmente rilevante e, pertanto, con un onere di corresponsione dell’Irap più gravoso rispetto a quelle di nuova costituzione.

D’altro lato, non si pone un problema di costituzionalità della disposizione quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, indicazione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che, in concreto, non appare ir ragionevole , ove si consideri che tale circostanza conduce a ritenere che l ’ impresa sia in grado di operare con efficacia sul mercato,e non , invece, meramente estemporanea o artefatta.

3. La fondatezza dell’unico motivo comporta l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria pretesa della società contribuente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria pretesa della società contribuente.

Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.300,00 oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 3000 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- avverso la sentenza n. 7595 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositatail 6 settembre 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, confermando la decisione resa in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ha annullato l ’ avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pretesa erariale trae origine da un verbale di contestazione del 24 settembre 2009, successivo all’emersione dell’indebito utilizzo, da parte della predetta società per l’anno di imposta 2004, delle agevolazioni fiscali previste, in materia di Irap, dall’art. 15 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21. Tale norma, finalizzata ad incentivare lo sviluppo dell’economia regionale, prevedeva che le società già operanti nel territorio fossero esentate dal pagamento dell’Irap per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003. 2. I giudici d’appello respinsero l’argomento dell’Amministrazione in base al quale il beneficio poteva essere concesso solo a società già operanti nel triennio 2001-2003, e quindi non fosse concedibile a [OSCURATO:PERSONA], che aveva iniziato la propria attività il 27 dicembre 2002; in tal senso, attribuirono rilievo al fatto che l’art. 13 della stessa legge regionale consentiva un ’ esenzione totale quinquennale alle società costituite nel 2004, ciò che appariva incongruo con l ’ esclusione di ogni agevolazione per le società costituite anteriormente, ancorchè non per l’intero triennio indicato dal legislatore. 3. Il ricorso sviluppa un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1. L ’ unico mezzo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. Siciliana n. 21 del 2003.Secondo l’Agenzia delle entrate l ’ incentivo regionale postula necessariamente, come proprio requisito oggettivo, l’operatività della società in data anteriore al 2001; solo in tal modo , infatti, sarebbe possibile determinare una media proveniente dalle dichiarazioni presentate per il triennio 2001-2003. L’amministrazione ricorrente c ensura, pertanto, la sentenza impugnata laddove, affermando il diritto ad accedere al beneficio in capo a una società costituita nel 2002, avrebbe operato una non consentita applicazione estensiva della norma. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L’art. 15 della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 , per quanto qui interessa, così dispone: «[A]l fine di incentivare lo sviluppo dell’economia siciliana, è concessa l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. L’esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana». Ora, ai fini dell’applicazione della previsione in esame, questa Corte ha precisato che non è sufficiente che l ’ impresa preesista al 2003, ma è necessario che essa sia operativa da almeno un triennio ; in mancanza, infatti, non sarebbe neppure possibile la quantificazione dell’agevolazione stessa ( così, ad es., Cass. n. 22271/2023, Cass. n. 18172/2022). Una tale indicazione, del resto, è coerente con il consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale una norma intesa ad attribuire un’agevolazione (o un’esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi (cfr., ex multis, Cass. n. 12804 /2020; Cass. n. 34343/2019; Cass. n. 23081/2019). 2.2. Pertanto, conformemente all ’ orientamento già espresso da questa Corte,va affermato che , con l ’ intervento normativo in esame , il legislatore siciliano ha inteso stimolare la creazione di nuove imprese o lo sviluppo di quelle già esistenti mediante l’introduzione di un particolare regime normativo in materia di esenzione ed agevolazioni Irap espressamente, e partitamente, regolato dagli artt. 13,14 e 15. In particolare,mentre gli artt. 13 e 14 fanno specifico riferimento ad imprese di nuova costituzione, cioè a quelle che sono sorte nel 2014 (l’art. 13 interessa l’imprenditoria giovanile e femminile, mentre l’art. 14 interessa l e imprese turistiche ed alberghiere, que lle artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agro-alimentari e le imprese del settore dell ’ information technology), il successivo art. 15, che qui rileva , riconosce una esenzione di imposta Irap,per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia. Il legislatore regionale ha specificato che il suddetto beneficio, in particolare, è riconosciuto per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003; ed è proprio tale indicazione normativa che delimita l’ambito di applicazione della disciplina di favore, poiché costituisce i l necessario parametro di riferimento per definire quali imprese possano avvalersi del regime agevolativo in esame. Infatti, solo una volta verificata la media della base imponibile secondo la valutazione del periodo temporale indicato , cioè del triennio 2001-2003, è possibile definire la misura dell’esenzione Irap per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003; in mancanza di tale indicazione, per converso, non sarebbe possibiledeterminare la base imponibile media per il calcolo dell’eccedenza e, quindi, neppure si potrebbe concretamente addivenire all’esenzione parziale dell’Irap. La sentenza impugnata ha dunque ignorato la scelta del legislatore di limitare l ’ applicabilità del regime in esame al solo verificarsi del presupposto della presentazione della dichiarazione per il triennio 2001-2003, ed ha interpretato la norma solo con riferimento al fatto, in sé irrilevante, dell’esistenza della società nell’anno 2003. 2.3. Né, come questa Corte ha già rilevato con le decisioni più sopra menzionate, può ipotizzarsi che il mancato riconoscimento del trattamento fiscale agevolativo alle imprese che non sodd i sf a no il requisito della pre esistenza per il triennio abbia carattere discriminatorio. Come si è accennato, infatti, la previsione normativa ha lo scopo di favorire determinate imprese al rispetto di specifici parametri, limitandone l’ambito di applicazione a quelle imprese con un’attività temporalmente rilevante e, pertanto, con un onere di corresponsione dell’Irap più gravoso rispetto a quelle di nuova costituzione. D’altro lato, non si pone un problema di costituzionalità della disposizione quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, indicazione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che, in concreto, non appare ir ragionevole , ove si consideri che tale circostanza conduce a ritenere che l ’ impresa sia in grado di operare con efficacia sul mercato,e non , invece, meramente estemporanea o artefatta. 3. La fondatezza dell’unico motivo comporta l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria pretesa della società contribuente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria pretesa della società contribuente. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.300,00 oltr