CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 7/06/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 19 giugno 2020 dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Pescara il 27/08/2015; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'art. 530 c.p.p., considerato che il ricorrente non è stato assolto nonostante l'unica prova contro di lui sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], presunto acquirente, il quale per sua stessa ammissione al momento dei fatti si trovava sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. Pertanto doveva indagarsi l'attendibilità del teste, o quantomeno evidenziare altri riscontri dell'intento di cessione dello stupefacente, non potendosi considerare tale la consegna da parte del Canale del proprio telefonino, dagli inquirenti considerato il prezzo dello stupefacente, nonostante l'evidente sproporzione; 2) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione di legge ed omessa motivazione in ordine all'art. 99 c. 4 n. 2 c.p. e al trattamento sanzionatorio, considerato che la recidiva non risulta essere stata esclusa tuttavia non si comprende se abbia o meno influito sul trattamento sanzionatorio. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende ad ottenere da questa Corte un riesame in fatto, precluso in sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Invero, non può essere rappresentato quale vizio della decisione, suscettibile di controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali, restando preclusa a questa Corte operare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, in quanto tale controllo è limitato alla verifica della intrinseca razionalità della motivazione della sentenza. Nel caso di specie la valutazione dei giudici del merito risulta adeguata e non manifestamente illogica laddove - in risposta ad analogo motivo di appello - ritengono avvenuta la cessione di sostanza stupefacente dall'Alcini al Canale, considerando le dichiarazioni di quest'ultimo veritiere e riscontrate dai fatti che lo hanno riguardato quel giorno descritti in motivazione. Il ricorrente nel suo ricorso si limita a non condividere il giudizio espresso dalla Corte territoriale ma non riporta elementi concreti che possano far propendere per una valutazione diversa della vicenda e pertanto presentandosi anche aspecifico e generico; che il secondo motivo è altresì inammissibile in quanto manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello espressamente specificato che il Tribunale, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non ha tenuto conto della recidiva contestata; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci