CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 47433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 del TRIBUNALE di CROTONEdate-avv-iscrerRe-prifti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25050_22 Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Crotone, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che " alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 Il consig stenso re [OSCURATO:PERSONA]