CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22172/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. conseguente alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio in quanto detenuto per altra causa nonché violazione degli artt. 181, 601 cod. proc. pen. e 24 Cost. conseguente al mancato rispetto del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello e la trattazione dell'udienza non sono consentiti; considerato che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per la sua tardività, non sono proponibili, come motivi dì ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria di inammissibilità. L'esame delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) risulta, infatti, definitivamente "coperto" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili (vedi Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, Marrongeli, Rv. 271703 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 28703 del 26/05/2023, Podda, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dì euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, d 23 aprile 2024 Il Co3111rY5tensore Il P