Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1975

Cassazione n. 35141/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1975 avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza datata 6 febbraio 2026 con cui la Corte d'appello di Perugia confermando la sentenza di primo grado lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 deducendo con tre motivi il vizio motivatorio in ordine al funzionamento dell'etilometro nonché in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego della sospensione condizionale della pena.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero la Corte di merito, nel rigettare analoga doglianza mossa con l'atto di appello, ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro) (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Rv. 286500).

Nella specie la Corte di merito ha posto in rilievo che la difesa dell'imputato non ,aveva in alcun modo assolto a tale onere di allegazione sostenendo per contro che fosse comunque onere del Pubblico Ministero offrire tale prova.

Il secondo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche, ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato, per fatti specifici benché risalenti, così facendo applicazione del principio secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in 2sentenzaainunnerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/ 2017 Ud. (dep. 22/09/2017, Rv. 271269).

Il terzo motivo é parimenti manifestamente infondato.

Ed invero la Corte territoriale, con motivazione logica ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha motivato il giudizio prognostico negativo sui menzionati precedenti dell'imputato per i quali già in un'occasione aveva beneficiato della sospensione condizionale.

3. Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi :assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1975 avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza datata 6 febbraio 2026 con cui la Corte d'appello di Perugia confermando la sentenza di primo grado lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 deducendo con tre motivi il vizio motivatorio in ordine al funzionamento dell'etilometro nonché in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego della sospensione condizionale della pena. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito, nel rigettare analoga doglianza mossa con l'atto di appello, ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro) (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Rv. 286500). Nella specie la Corte di merito ha posto in rilievo che la difesa dell'imputato non ,aveva in alcun modo assolto a tale onere di allegazione sostenendo per contro che fosse comunque onere del Pubblico Ministero offrire tale prova. Il secondo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche, ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato, per fatti specifici benché risalenti, così facendo applicazione del principio secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in 2sentenzaainunnerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/ 2017 Ud. (dep. 22/09/2017, Rv. 271269). Il terzo motivo é parimenti manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale, con motivazione logica ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha motivato il giudizio prognostico negativo sui menzionati precedenti dell'imputato per i quali già in un'occasione aveva beneficiato della sospensione condizionale. 3. Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi :assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris