Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:609
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0736_RES
Causa T‑736/19
HA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2020
«Funzione pubblica – Funzionari – Rimborso delle spese mediche – Massimale per il rimborso di dispositivi per l’apnea ostruttiva del sonno – Ricorso di annullamento – Assenza di atto meramente confermativo – Interesse ad agire – Ricevibilità – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari – Disposizioni generali di esecuzione»
Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Rimborso – Massimali di rimborso – Fissazione nelle disposizioni generali di esecuzione – Ammissibilità – Interpretazione delle suddette disposizioni nel senso che introducono implicitamente un massimale per il rimborso in mancanza di fissazione esplicita di un siffatto limite nel testo – Esclusione
(Statuto dei funzionari, art. 72, § 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 20)
(v. punti 66, 68, 69, 83, 85, 89)
[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, HA, ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA], è iscritta al regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (RCAM). Dal 2012 essa utilizza un dispositivo di assistenza respiratoria a pressione positiva continua per il trattamento delle apnee ostruttive del sonno (in prosieguo: un «dispositivo CPAP»), per il quale ha ottenuto dall’ufficio liquidatore una serie di autorizzazioni preventive necessarie al fine di beneficiare del rimborso delle spese relative al suo noleggio.
Quando, nel febbraio 2014, la ricorrente ha presentato una nuova domanda, l’ufficio liquidatore, ritenendo che, sul piano medico, fosse giustificato solo l’acquisto di un dispositivo CPAP e non più un noleggio, ha rilasciato un’autorizzazione preliminare all’acquisto di un siffatto dispositivo. Tuttavia, la ricorrente ha presentato una domanda di rimborso relativa alle spese di noleggio del suo dispositivo CPAP sostenute dal 1
o
marzo 2014.
Successivamente, l’ufficio liquidatore ha rilasciato alla ricorrente un’autorizzazione relativa al noleggio di un dispositivo CPAP per un periodo di cinque anni, fissando un limite massimo di rimborso corrispondente a quello previsto dalle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») (
1
) per l’acquisto di un dispositivo CPAP. È stata applicata anche una maggiorazione corrispondente al rimborso delle spese di manutenzione e di acquisto di accessori.
Infine, con la decisione del 17 gennaio 2019, adottata in risposta alla domanda di proroga dell’autorizzazione preventiva per il noleggio del suo dispositivo CPAP, l’ufficio liquidatore ha prorogato detta autorizzazione per cinque anni fissando nuovamente lo stesso massimale di rimborso. La ricorrente ha contestato tale decisione facendo valere, in particolare, il fatto che essa sarebbe stata adottata in violazione della normativa applicabile che non prevedeva un massimale di rimborso per il noleggio di un dispositivo CPAP.
Con la sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione dell’ufficio liquidatore e fornisce precisazioni sulla condizione di applicazione dei massimali di rimborso per le spese mediche dei beneficiari del RCAM.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale sottolinea che la possibilità per le DGE di non istituire massimali di rimborso per talune prestazioni è espressamente prevista nella regolamentazione comune (
2
) che prevede persino una procedura specifica in un’ipotesi del genere al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del RCAM. Ne consegue che, se la [OSCURATO:PERSONA], autorità competente ad adottare le DGE, intende istituire un massimale di rimborso per una prestazione, spetta ad essa far apparire tale massimale in modo esplicito nelle disposizioni delle DGE.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui nessun massimale sia espressamente menzionato nelle DGE per una prestazione, le DGE non possono essere interpretate nel senso che istituiscono implicitamente un siffatto massimale. A tal riguardo, il Tribunale conclude, a seguito dell’esame del tenore letterale delle disposizioni applicabili, che le DGE non prevedono alcun massimale di rimborso per il noleggio di un dispositivo CPAP. Inoltre, secondo il Tribunale, la circostanza che nelle DGE risulti l’introduzione di un massimale di rimborso per il noleggio di altro materiale medico, mentre un limite siffatto non compare per quello di un dispositivo CPAP, conferma che non è stato istituito alcun massimale, neppure implicito, per il noleggio di quest’ultimo.
Il Tribunale osserva che tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le DGE prevederebbero implicitamente che, in caso di utilizzo di un dispositivo CPAP per un lungo periodo, si imporrebbe l’acquisto del dispositivo, sia per ragioni mediche che di bilancio.
Il Tribunale precisa, al riguardo, che una siffatta interpretazione delle DGE non risulta dal tenore letterale di queste ultime, le quali non stabiliscono alcun limite temporale per il noleggio di dispositivi CPAP e non impongono l’acquisto di tali dispositivi. Inoltre, la circostanza, quand’anche dimostrata, che motivi di natura medica possano imporre l’acquisto di un dispositivo CPAP, anziché di un noleggio, non giustificherebbe tuttavia l’assenza di qualsiasi menzione al riguardo nelle DGE.
Infine, il Tribunale rileva che la circostanza che il noleggio di un dispositivo CPAP per una durata superiore a tre mesi sia assoggettata, al pari dell’acquisto di un siffatto dispositivo, ad un’autorizzazione preventiva non implica che il massimale di rimborso previsto dalle DGE per l’acquisto di un dispositivo siffatto si applichi anche al noleggio di tale dispositivo per un lungo periodo.
(
1
) Decisione C(2007) 3195 final della [OSCURATO:PERSONA], del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.
(
2
) Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, adottata il 24 novembre 2005 dalle istituzioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.