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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 07545/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8027/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i suddetti legali; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione giudiziale , nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 63/2023, depositata il 17/01/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La società Finmars.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’accertamento negativo dell’asserito diritto di credito di quest’ultima al rimborso dei consumi di acqua ed elettricità relativi all'attività di ristorazione oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, all’epocain corso di esecuzione tra le parti.

Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] resisteva all'avversa pretesa, contestandone il fondamento e chiedendo a propria volta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 194.016,41 (o di altra maggiore o inferiore somma ritenuta di giustizia), per le fatture da essa emesse concernenti gli addebiti dei costi per consumi elettrici ed idrici riferiti all’attività particolare dell'affittuaria per le annualità 2017 e 2018, oltre agli interessi di mora.

Disposta la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. la causa passava in decisione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1885/22: rigettava la domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; come pure rigettava la domanda di pagamento formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA], ma veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 63/2023.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza 9 febbraio 2024 è stata messa in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Monza e si è costituita a mezzo di nuovo difensore Dei motivi di ricorso è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), poiché per l’odierna adunanza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato atto a firma congiunta con il quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione , ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.

Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia.

Nonsussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive).

P. Q. M. la Corte dichiara estinto il presente giudiziodi cassazione.

Così deciso in Roma, in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8027/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i suddetti legali; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione giudiziale , nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 63/2023, depositata il 17/01/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La società Finmars.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’accertamento negativo dell’asserito diritto di credito di quest’ultima al rimborso dei consumi di acqua ed elettricità relativi all'attività di ristorazione oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, all’epocain corso di esecuzione tra le parti. Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] resisteva all'avversa pretesa, contestandone il fondamento e chiedendo a propria volta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 194.016,41 (o di altra maggiore o inferiore somma ritenuta di giustizia), per le fatture da essa emesse concernenti gli addebiti dei costi per consumi elettrici ed idrici riferiti all’attività particolare dell'affittuaria per le annualità 2017 e 2018, oltre agli interessi di mora. Disposta la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. la causa passava in decisione. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1885/22: rigettava la domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; come pure rigettava la domanda di pagamento formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; compensava integralmente tra le parti le spese di lite. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA], ma veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 63/2023. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza 9 febbraio 2024 è stata messa in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Monza e si è costituita a mezzo di nuovo difensore Dei motivi di ricorso è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), poiché per l’odierna adunanza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato atto a firma congiunta con il quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione , ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia. Nonsussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive). P. Q. M. la Corte dichiara estinto il presente giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, in da
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