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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28389/2022

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti domiciliari in relazione alla sua partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] Roberto, a decorrere dal 2019, oltre a più reati fine (capi 8, 9 e 34).

2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74, d.

P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per tale reato, avendo il Tribunale reso una motivazione solo apparente senza confutare le censure prospettate a difesa.

La condotta di partecipazione dell'indagato, secondo la difesa, sarebbe stata ricavata dal modesto supporto fornito da costui allo zio, [OSCURATO:PERSONA] Roberto, in due sole occasioni a distanza di due giorni l'una dall'altra, nelle quali egli avrebbe fatto da staffetta per lo zio.

Sotto altro profilo, si rileva che dagli atti emergerebbe la programmazione della commissione di fatti di lieve entità, le modalità strutturali e operative essendo, secondo il deducente, incompatibili con fatti di maggiore gravità.

Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento ai reati fine, con specifico riferimento alla risposta del Tribunale al prospettato assorbimento della condotta di cui al capo 34) in quella contestata al capo 8), avendo quel giudice ritenuto che la restituzione della marijuana da parte degli acquirenti insoddisfatti della sua qualità costituisse una operazione commerciale di natura illecita rispetto alla cessione effettuata alcuni giorni prima in loro favore da parte del sodalizio del [OSCURATO:PERSONA] Roberto che era rientrato in possesso dello stupefacente intenzionato a rivenderlo altrove.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari con riferimento ai reati fine contestati all'indagato, acquisiti grazie all'esito delle intercettazioni disposte, riportate per stralcio a giustificazione del proprio convincimento, con riferimento alle singole condotte contestate nei singoli capi di 2incolpazione provvisoria.

Quanto ai capi 8) e 34), poi, il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva dell'assorbimento del secondo nel primo, ritenendo che, nella specie, si era trattato di distinte operazioni commerciali: la restituzione della marijuana da parte degli acquirenti si era tradotta nel rientro del sodalizio nel possesso della droga ceduta giorni prima, droga che il gruppo era intenzionato a piazzare altrove.

Con riferimento ai capi 8) e 9) d'incolpazione, poi, il Tribunale ha descritto la condotta attribuita all'indagato, il quale, in perfetta sinergia con il proprio congiunto, operava quale staffetta per le cessioni di droga programmate, laddove, quanto al capo 34), ha evidenziato la condivisione dell'iniziativa e la disponibilità a consegnare la merce dietro compenso.

Quanto alla gravità indiziaria in ordine alla esistenza del sodalizio, il Tribunale ha dato atto degli esiti investigativi che avevano permesso di accertare che il contesto nel quale le condotte di cui ai reati fine si inserivano era più ampio e riconducibile a una organizzazione di uomini e mezzi, finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di reati nel settore del narcotraffico, dagli elementi raccolti emergendo in particolare: la indeterminatezza del programma, la distinzione dei ruoli, la posizione verticistica di [OSCURATO:PERSONA] Roberto, le operazioni di approvvigionamento, la disponibilità di basi logistiche (per l'esattezza, il bar Rossonero e il circolo Margot), di luoghi deputati alla custodia della droga, le modalità di vendita al minuto a Masagne oppure la cessione di quantitativi più rilevanti a intermediari di altre regioni e in altre piazze.

Tutto ciò era stato ricostruito grazie a attività di captazione e minuziosi servizi di osservazione sul territorio, esitati, in alcuni casoi, anche nel sequestro di sostanza e in arresti in flagranza, come nel caso del CHIRICO e del [OSCURATO:PERSONA], oppure in controlli stradali, oltre ai servizi di videosorveglianza delle basi logistiche del gruppo, ove si riunivano gli spacciatori (circolo Margot), o dove il [OSCURATO:PERSONA] organizzava gli approvvigionamenti e le consegne ai pushers (bar Rossonero).

Il ruolo verticistico di quest'ultimo, peraltro, si era delineato in maniera netta, in quanto presente a tutte le operazioni rilevanti, in tal senso avendo i giudici territoriali valorizzato le sollecitazioni per il pagamento, la ricomposizione di contrasti, i rimproveri, il coordinamento delle attività del sodalizio, le direttive, rivelatesi efficaci, per scongiurare il sequestro di sostanza stupefacente (come in occasione del sequestro presso l'abitazione del FERRUCCIO) e dotare il gruppo di schede telefoniche internazionali e con sostituzione di quelle in uso per eludere eventuali intercettazioni.

Sempre sul versante della gravità indiziaria, poi, il Tribunale ha ritenuto esistenti le aggravanti del numero delle persone superiore a dieci (avendo il GIP individuato 11 sodali) e non avendo la difesa nulla contestato sul punto; ma anche quella della disponibilità delle armi (rinviando, sul punto, a quanto era emerso a proposito della detenzione di un fucile a pompa e due pistole nascoste presso il BACILE in campagna 3su ordine del [OSCURATO:PERSONA] e della pistola detenuta dal FERRUCCIO, tempestivamente prelevata da TONDO Simone prima della perquisizione dei Carabinieri).

Ha, infine, escluso l'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.

P.R. n. 309/1990, avuto riguardo al quantitativo della droga trattata, alla struttura organizzativa, alle modalità operative e all'ampiezza dei rapporti con gli acquirenti all'ingrosso.

Quanto al ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che il supporto fornito allo zio con il servizio di staffetta, in occasione di due rifornimenti di marijuana, non potesse ritenersi episodico e eccentrico rispetto agli obiettivi associativi, tenuto conto della esigenza primaria di acquisire scorte adeguate di marijuana da redistribuire sul mercato a scopo di profitto.

Tale contributo ha costituito, per il Tribunale, palese espressione di una affectio societatis, determinante per la realizzazione del programma criminoso, conclusione avallata, secondo i giudici territoriali, anche dalla comunicazione che [OSCURATO:PERSONA] Roberto aveva fatto al nipote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul buon esito dell'operazione del 18 aprile 2020, avendo quest'ultimo, nell'occorso, chiesto se il prodotto fosse di buona qualità.

Inoltre, dopo l'arresto di altro presunto sodale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di una quantitativo di marijuana e di materiale per il confezionamento delle dosi, il vertice associativo, parlando con [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, aveva fatto riferimento alla temerarietà della iniziativa presa dal nipote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da LOCOROTONDO Marcello nello spostamento della merce, lo stesso indagato avendo successivamente commentato con lo zio il pericolo che aveva corso in quell'occasione.

Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, rinviato alla presunzione di sussistenza, avuto riguardo al delitto associativo contestato, ha comunque ritenuto il pericolo attuale e concreto di reiterazione, avuto riguardo alla continuità e sistematicità delle condotte, alla consolidata organizzazione di uomini e mezzi, ai settori di mercato impegnati (anche all'ingrosso e fuori regione), infine, al ruolo dell'indagato nelle delicate operazioni di approvvigionamento a Latiano e al rapporto privilegiato con lo zio.

Da ciò ha tratto conferma che l'indagato, ove sottoposto a misura non custodiale, possa riprendere i contatti con i canali del narcotraffico e reiterare analoghe condotte criminose, anche attraverso l'intermediazione di terzi soggetti.

La condizione di incensurato, peraltro, non è stata ritenuta tale da elidere o attenuare le esigenze cautelari: egli, infatti, era inserito, nonostante la giovane età, in un contesto associativo e aveva dimostrato, con la gravità delle condotte poste in essere al fianco del vertice del sodalizio, una indiscutibile propensione a delinquere.

Anche il rapporto di lavoro con l'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata considerata circostanza indicativa di un allontanamento dalla realtà criminale di riferimento, considerato che presso tale ditta erano risultati prestare attività lavorativa anche i sodali [OSCURATO:PERSONA] Roberto e CHIRICO Luca.

3. I motivi sono manifestamente infondati. 4La difesa ha contestato la gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario.

Tuttavia, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976).

Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027).

Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità: in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

4. Nella specie, il Tribunale ha analizzato il quadro indiziario alla stregua delle doglianze difensive, dando a queste congrua risposta, tratteggiando in maniera esaustiva i connotati della associazione e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], dando conto del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle 5modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo.

La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di vizi motivazionali smentiti dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata.

Quanto al prospettato assorbimento della condotta di cui al capo 34) in quella contestata al capo 8), poi, la risposta del Tribunale appare esente da censure, sol che si consideri la natura giuridica di norma a più fattispecie dell'art. 73, d.

P.R. n. 309/1990, cosicchè, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste; dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (sez. 3, n. 7404 del 15/1/2015, Righetti, Rv. 262421; sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266, in cui si è precisato che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 73 del d.P.R n.309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente).

Nella specie, il Tribunale ha dato conto della differenza ontologica delle due azioni criminose, essendo il sodalizio rientrato in possesso della partita di droga che era stata detenuta al fine di effettuare una diversa transazione con nuovi cessionari.

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000)- P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti domiciliari in relazione alla sua partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] Roberto, a decorrere dal 2019, oltre a più reati fine (capi 8, 9 e 34). 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74, d. P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per tale reato, avendo il Tribunale reso una motivazione solo apparente senza confutare le censure prospettate a difesa. La condotta di partecipazione dell'indagato, secondo la difesa, sarebbe stata ricavata dal modesto supporto fornito da costui allo zio, [OSCURATO:PERSONA] Roberto, in due sole occasioni a distanza di due giorni l'una dall'altra, nelle quali egli avrebbe fatto da staffetta per lo zio. Sotto altro profilo, si rileva che dagli atti emergerebbe la programmazione della commissione di fatti di lieve entità, le modalità strutturali e operative essendo, secondo il deducente, incompatibili con fatti di maggiore gravità. Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento ai reati fine, con specifico riferimento alla risposta del Tribunale al prospettato assorbimento della condotta di cui al capo 34) in quella contestata al capo 8), avendo quel giudice ritenuto che la restituzione della marijuana da parte degli acquirenti insoddisfatti della sua qualità costituisse una operazione commerciale di natura illecita rispetto alla cessione effettuata alcuni giorni prima in loro favore da parte del sodalizio del [OSCURATO:PERSONA] Roberto che era rientrato in possesso dello stupefacente intenzionato a rivenderlo altrove. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari con riferimento ai reati fine contestati all'indagato, acquisiti grazie all'esito delle intercettazioni disposte, riportate per stralcio a giustificazione del proprio convincimento, con riferimento alle singole condotte contestate nei singoli capi di 2incolpazione provvisoria. Quanto ai capi 8) e 34), poi, il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva dell'assorbimento del secondo nel primo, ritenendo che, nella specie, si era trattato di distinte operazioni commerciali: la restituzione della marijuana da parte degli acquirenti si era tradotta nel rientro del sodalizio nel possesso della droga ceduta giorni prima, droga che il gruppo era intenzionato a piazzare altrove. Con riferimento ai capi 8) e 9) d'incolpazione, poi, il Tribunale ha descritto la condotta attribuita all'indagato, il quale, in perfetta sinergia con il proprio congiunto, operava quale staffetta per le cessioni di droga programmate, laddove, quanto al capo 34), ha evidenziato la condivisione dell'iniziativa e la disponibilità a consegnare la merce dietro compenso. Quanto alla gravità indiziaria in ordine alla esistenza del sodalizio, il Tribunale ha dato atto degli esiti investigativi che avevano permesso di accertare che il contesto nel quale le condotte di cui ai reati fine si inserivano era più ampio e riconducibile a una organizzazione di uomini e mezzi, finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di reati nel settore del narcotraffico, dagli elementi raccolti emergendo in particolare: la indeterminatezza del programma, la distinzione dei ruoli, la posizione verticistica di [OSCURATO:PERSONA] Roberto, le operazioni di approvvigionamento, la disponibilità di basi logistiche (per l'esattezza, il bar Rossonero e il circolo Margot), di luoghi deputati alla custodia della droga, le modalità di vendita al minuto a Masagne oppure la cessione di quantitativi più rilevanti a intermediari di altre regioni e in altre piazze. Tutto ciò era stato ricostruito grazie a attività di captazione e minuziosi servizi di osservazione sul territorio, esitati, in alcuni casoi, anche nel sequestro di sostanza e in arresti in flagranza, come nel caso del CHIRICO e del [OSCURATO:PERSONA], oppure in controlli stradali, oltre ai servizi di videosorveglianza delle basi logistiche del gruppo, ove si riunivano gli spacciatori (circolo Margot), o dove il [OSCURATO:PERSONA] organizzava gli approvvigionamenti e le consegne ai pushers (bar Rossonero). Il ruolo verticistico di quest'ultimo, peraltro, si era delineato in maniera netta, in quanto presente a tutte le operazioni rilevanti, in tal senso avendo i giudici territoriali valorizzato le sollecitazioni per il pagamento, la ricomposizione di contrasti, i rimproveri, il coordinamento delle attività del sodalizio, le direttive, rivelatesi efficaci, per scongiurare il sequestro di sostanza stupefacente (come in occasione del sequestro presso l'abitazione del FERRUCCIO) e dotare il gruppo di schede telefoniche internazionali e con sostituzione di quelle in uso per eludere eventuali intercettazioni. Sempre sul versante della gravità indiziaria, poi, il Tribunale ha ritenuto esistenti le aggravanti del numero delle persone superiore a dieci (avendo il GIP individuato 11 sodali) e non avendo la difesa nulla contestato sul punto; ma anche quella della disponibilità delle armi (rinviando, sul punto, a quanto era emerso a proposito della detenzione di un fucile a pompa e due pistole nascoste presso il BACILE in campagna 3su ordine del [OSCURATO:PERSONA] e della pistola detenuta dal FERRUCCIO, tempestivamente prelevata da TONDO Simone prima della perquisizione dei Carabinieri). Ha, infine, escluso l'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d. P.R. n. 309/1990, avuto riguardo al quantitativo della droga trattata, alla struttura organizzativa, alle modalità operative e all'ampiezza dei rapporti con gli acquirenti all'ingrosso. Quanto al ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che il supporto fornito allo zio con il servizio di staffetta, in occasione di due rifornimenti di marijuana, non potesse ritenersi episodico e eccentrico rispetto agli obiettivi associativi, tenuto conto della esigenza primaria di acquisire scorte adeguate di marijuana da redistribuire sul mercato a scopo di profitto. Tale contributo ha costituito, per il Tribunale, palese espressione di una affectio societatis, determinante per la realizzazione del programma criminoso, conclusione avallata, secondo i giudici territoriali, anche dalla comunicazione che [OSCURATO:PERSONA] Roberto aveva fatto al nipote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul buon esito dell'operazione del 18 aprile 2020, avendo quest'ultimo, nell'occorso, chiesto se il prodotto fosse di buona qualità. Inoltre, dopo l'arresto di altro presunto sodale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di una quantitativo di marijuana e di materiale per il confezionamento delle dosi, il vertice associativo, parlando con [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, aveva fatto riferimento alla temerarietà della iniziativa presa dal nipote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da LOCOROTONDO Marcello nello spostamento della merce, lo stesso indagato avendo successivamente commentato con lo zio il pericolo che aveva corso in quell'occasione. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, rinviato alla presunzione di sussistenza, avuto riguardo al delitto associativo contestato, ha comunque ritenuto il pericolo attuale e concreto di reiterazione, avuto riguardo alla continuità e sistematicità delle condotte, alla consolidata organizzazione di uomini e mezzi, ai settori di mercato impegnati (anche all'ingrosso e fuori regione), infine, al ruolo dell'indagato nelle delicate operazioni di approvvigionamento a Latiano e al rapporto privilegiato con lo zio. Da ciò ha tratto conferma che l'indagato, ove sottoposto a misura non custodiale, possa riprendere i contatti con i canali del narcotraffico e reiterare analoghe condotte criminose, anche attraverso l'intermediazione di terzi soggetti. La condizione di incensurato, peraltro, non è stata ritenuta tale da elidere o attenuare le esigenze cautelari: egli, infatti, era inserito, nonostante la giovane età, in un contesto associativo e aveva dimostrato, con la gravità delle condotte poste in essere al fianco del vertice del sodalizio, una indiscutibile propensione a delinquere. Anche il rapporto di lavoro con l'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata considerata circostanza indicativa di un allontanamento dalla realtà criminale di riferimento, considerato che presso tale ditta erano risultati prestare attività lavorativa anche i sodali [OSCURATO:PERSONA] Roberto e CHIRICO Luca. 3. I motivi sono manifestamente infondati. 4La difesa ha contestato la gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario. Tuttavia, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità: in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Nella specie, il Tribunale ha analizzato il quadro indiziario alla stregua delle doglianze difensive, dando a queste congrua risposta, tratteggiando in maniera esaustiva i connotati della associazione e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], dando conto del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle 5modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di vizi motivazionali smentiti dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. Quanto al prospettato assorbimento della condotta di cui al capo 34) in quella contestata al capo 8), poi, la risposta del Tribunale appare esente da censure, sol che si consideri la natura giuridica di norma a più fattispecie dell'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, cosicchè, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste; dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (sez. 3, n. 7404 del 15/1/2015, Righetti, Rv. 262421; sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266, in cui si è precisato che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 73 del d.P.R n.309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente). Nella specie, il Tribunale ha dato conto della differenza ontologica delle due azioni criminose, essendo il sodalizio rientrato in possesso della partita di droga che era stata detenuta al fine di effettuare una diversa transazione con nuovi cessionari. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000)- P.Q.M P.Q.M
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