Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:240
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0726
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 marzo 2023 (
1
)
Causa C‑726/21
Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pol
contro
[OSCURATO:PERSONA],
HS,
IT,
e
[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale di comitato di Pola, Croazia)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Parti degli atti processuali alle quali il giudice nazionale deve fare riferimento nell’esaminare gli effetti del principio del ne bis in idem – Dispositivo – Motivazione – Fatti in relazione ai quali il procedimento penale è stato archiviato».
I.
Introduzione
1.
I fatti della presente causa sono alquanto complessi. Nel procedimento principale, pendente in Croazia, diverse persone sono state accusate di aver causato un danno patrimoniale a una società croata nell’ambito dell’attuazione di un progetto di alloggi turistici situati in Croazia. Nel corso di detto procedimento è emerso che due di tali persone erano state assolte, in [OSCURATO:PERSONA], dall’accusa di appropriazione indebita di fondi di una banca austriaca che aveva finanziato tale progetto. Inoltre, il procedimento inizialmente avviato, in [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di tali persone è stato parzialmente archiviato per mancanza di prove quanto ad altri fatti relativi allo stesso progetto. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni contenute nel fascicolo, la portata esatta della parte del procedimento oggetto di archiviazione non risulta del tutto chiara.
2.
Lo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale di comitato di Pola, Croazia), giudice del rinvio, osserva che, in considerazione del procedimento svoltosi in [OSCURATO:PERSONA], il procedimento dinanzi ad esso pendente potrebbe essere precluso dal principio del ne bis in idem. Tuttavia, la conclusione precisa che deve esserne dedotta su questo punto dipende, in sostanza, dalla misura in cui sono prese in considerazione le informazioni relative a tale procedimento penale, contenute negli atti processuali adottati in tale contesto. Infatti, risulta che, nella prassi giudiziaria croata, al fine di valutare se la tutela offerta dal principio del ne bis in idem trovi applicazione, i giudici croati possono prendere in considerazione soltanto i fatti menzionati in determinate parti degli atti processuali, come nel petitum di un atto di imputazione o di una sentenza definitiva.
3.
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, più in particolare, se, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») (
2
), occorra tener conto unicamente dei fatti fondamentali richiamati nel petitum dell’atto di imputazione, emesso da una procura di un altro Stato membro, e nel dispositivo di una sentenza definitiva pronunciata in un altro Stato membro, oppure se si debba tener conto anche dei fatti richiamati nella motivazione di tale sentenza, in relazione ai quali il procedimento è stato archiviato.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») dispone che «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
5.
L’articolo 54 della CAAS stabilisce che «[u]na persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
6.
L’articolo 57 della CAAS prevede quanto segue:
«1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
(…)».
B.
Diritto nazionale
7.
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Croazia) (
3
), nessuno può essere perseguito o condannato due volte per un atto vietato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
8.
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dello Zakon o kaznenom postupku (legge recante il codice di procedura penale) (
4
), nessuno può essere perseguito penalmente due volte per un reato per il quale è già stato giudicato e in relazione al quale è stata emessa una sentenza passata in giudicato.
III.
Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale
9.
All’epoca dei fatti, GR era membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e della [OSCURATO:PERSONA] d.o.o., successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]», in liquidazione). GR era anche membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e possedeva azioni nella Alterius d.o.o. (in prosieguo: la «Alterius»). Mi risulta che tutte queste società sono (o erano) registrate in Croazia. Quanto a HS, egli era amministratore della [OSCURATO:PERSONA], mentre IT aveva l’incarico di stimare il valore degli immobili.
10.
Il 28 settembre 2015 la Županijsko državno odvjetništvo u Puli (procura di Pola, Croazia; in prosieguo: la «procura di Pola») ha emesso un atto di imputazione nei confronti di GR, HS, IT e della [OSCURATO:PERSONA]. La procura di Pola accusava GR e la [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso il reato di abuso di fiducia nelle operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del Kazneni zakon (codice penale croato). Essa accusava inoltre HS di averne istigato la commissione e IT di aver concorso alla sua commissione.
11.
A loro volta, GR e HS venivano accusati di aver agito, nel contesto di progetto per la costruzione di nuovi alloggi turistici a Savudrija (un comune croato), allo scopo di far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] un indebito vantaggio patrimoniale in danno della [OSCURATO:PERSONA] avendo organizzato l’acquisizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], per mezzo della [OSCURATO:PERSONA], di beni immobili situati a Savudrija a prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato.
12.
Nell’atto di imputazione si indicava, inoltre, che GR, HS e IT avevano causato ulteriori danni patrimoniali alla [OSCURATO:PERSONA] avendo agito allo scopo di far acquistare a quest’ultima azioni di un’altra società croata (la Alterius) a un prezzo di gran lunga superiore a quello corrispondente al loro valore effettivo.
13.
Il giudice del rinvio ha confermato l’atto di imputazione emesso dalla procura di Pola.
14.
Tuttavia, nel corso del procedimento iniziale, HS ha eccepito che nei suoi confronti, in relazione ai medesimi fatti, era già pendente un procedimento penale in [OSCURATO:PERSONA]. La procura di Pola si è quindi rivolta, nel 2014, alla [OSCURATO:PERSONA] (procura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «procura di [OSCURATO:PERSONA]»), al fine di accertare se effettivamente fossero ivi pendenti procedimenti simili. Nel 2016 la Državno odvjetništvo [OSCURATO:PERSONA] (procura della Repubblica di Croazia) ha presentato una richiesta analoga al Ministero della Giustizia austriaco. Secondo il giudice del rinvio, dalle risposte delle autorità austriache emergeva che era stato avviato un procedimento penale in [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di BB e CC, due ex membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di abuso di fiducia ai sensi dell’articolo 153, paragrafi 1 e 2, dello Strafgesetzbuch (codice penale austriaco; in prosieguo lo «StGB»), nonché nei confronti di GR e HS in quanto concorrenti nello stesso reato.
15.
Più precisamente, in base all’atto di imputazione che la procura di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il 9 gennaio 2015 al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), a BB e CC veniva contestata, nel periodo da settembre 2002 a luglio 2005, la concessione di alcuni prestiti alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] – nonostante la mancanza di una sufficiente documentazione relativa al progetto e di una previsione della capacità di rimborso del credito –, causando così alla [OSCURATO:PERSONA] un danno patrimoniale dell’ammontare di almeno EUR 105 milioni. HS e GR venivano accusati, rispettivamente, di aver istigato BB e CC a commettere tali reati o di aver concorso nella loro commissione mediante la presentazione delle domande di concessione dei suddetti prestiti.
16.
Il 3 novembre 2016 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha pronunciato una sentenza con cui ha condannato BB e CC per aver approvato il prestito HR/1061 alla [OSCURATO:PERSONA]. Essi sono stati assolti in riferimento agli altri capi di imputazione. GR e HS sono stati assolti. Più precisamente, HS è stato assolto dall’accusa di aver istigato BB e CC, tra il 2002 e il 2005, a commettere i reati chiedendo ripetutamente prestiti e presentando documentazione creditizia. GR è stato assolto dall’accusa di aver concorso, tra il 2003 e il 2005, nella commissione dei reati da parte di BB e CC, mediante le richieste di concessione di prestiti – ivi compreso il prestito HR/1061 –, la negoziazione del prestito, la presentazione della documentazione creditizia e la sottoscrizione dei contratti di prestito pertinenti. Il giudice del rinvio osserva che quanto precede emerge dal dispositivo della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), mentre dalla motivazione di quest’ultima risulta che, con il suddetto prestito HR/1061, la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato gli immobili e le azioni in questione a prezzi di gran lunga superiori al loro valore di mercato.
17.
Tale sentenza è divenuta definitiva a seguito del rigetto dell’impugnazione proposta dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]).
18.
Il giudice del rinvio rileva altresì che, prima dell’emissione, il 9 gennaio 2015, dell’atto di imputazione di cui al precedente paragrafo 15, la procura di [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato, e poi archiviato per mancanza di prove, un’indagine nei confronti di GR e di HS per fatti diversi da quelli contenuti nel successivo atto di imputazione, segnatamente l’utilizzo del prestito HR/1061 per realizzare il progetto della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che la procura di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a GR, il 9 gennaio 2015, l’archiviazione delle indagini nel «caso [OSCURATO:PERSONA]». Tale notifica era fondata sull’articolo 190, paragrafo 2, della Strafprozeßordnung (codice di procedura penale austriaco; in prosieguo: la «StPO») e conteneva informazioni in merito all’archiviazione per mancanza di prove del procedimento nei confronti di HS, GR, BB e CC in relazione al reato di abuso di fiducia ai sensi dell’articolo 153 paragrafo 1 e paragrafo 2, dello StGB, per la parte non compresa nell’atto di imputazione presentato dalla procura di [OSCURATO:PERSONA], nella stessa data, al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in particolare quanto all’intenzione di causare un danno, o per mancanza di prove concrete e sufficienti atte a dimostrare una condotta penalmente rilevante punibile. Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che HS ha chiesto e ottenuto dalle autorità austriache una comunicazione che conferma detta archiviazione.
19.
Secondo il giudice del rinvio, in tali circostanze è possibile ritenere che i) i fatti richiamati nel petitum dell’atto di imputazione della procura di Pola; ii) i fatti richiamati nel petitum dell’atto di imputazione della procura di [OSCURATO:PERSONA]; iii) i fatti richiamati nel dispositivo e nella motivazione della sentenza definitiva del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e iv) i fatti oggetto delle indagini svolte dalla procura di [OSCURATO:PERSONA] e in seguito archiviate siano coperti dal giudicato, in quanto inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio e per oggetto.
20.
Tuttavia, il giudice del rinvio spiega che, all’atto dell’applicazione del principio del ne bis in idem, gli organi giurisdizionali croati possono prendere in considerazione soltanto i fatti esposti in specifiche parti di una data decisione processuale, come quelli richiamati nel petitum di un atto di imputazione o nel dispositivo di una sentenza. Il giudice del rinvio precisa che tale prassi, in merito alla quale non fornisce ulteriori dettagli nella decisione di rinvio, rispecchia la concezione in base alla quale soltanto dette parti degli atti processuali passano in giudicato.
21.
In tali circostanze, lo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale di comitato di Pola) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nella valutazione della violazione del principio del ne bis in idem, si debbano confrontare solo i fatti richiamati nel petitum dell’atto di imputazione della [procura di Pola], del 28 settembre 2015, con i fatti fondamentali, richiamati nel petitum dell’atto di imputazione della [procura di [OSCURATO:PERSONA]], del 9 gennaio 2015, nonché nel dispositivo della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 3 novembre 2016, confermato dalla sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), del 4 marzo 2019, o se invece i fatti richiamati nel petitum dell’atto di imputazione della [procura di Pola] possano essere confrontati con i fatti richiamati nella motivazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 3 novembre 2016, confermata con sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), nonché con i fatti costituenti l’oggetto delle indagini preliminari svolte dalla [procura di [OSCURATO:PERSONA]] nei confronti di numerose persone, in particolare nei confronti di GR e HS, che successivamente sono stati omessi nell’atto di imputazione emesso dalla [procura di [OSCURATO:PERSONA]] il 9 gennaio 2015 (e che non sono stati richiamati nel petitum stesso)».
22.
HS, GR, la procura di Pola, i governi austriaco e croato nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti interessate hanno svolto le loro difese orali all’udienza tenutasi l’11 gennaio 2023.
IV.
Valutazione
23.
Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia il corretto quadro di riferimento cui ricorrere per verificare se il procedimento dinanzi ad esso pendente sia precluso dal principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 54 della CAAS, in quanto possono vertere sui medesimi fatti oggetto di un precedente procedimento conclusosi con una decisione definitiva in un altro Stato membro.
24.
Prima di occuparmi dell’interpretazione dell’articolo 54 della CAAS al fine di fornire una risposta a tale questione (B), esaminerò l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco, che si fonda sulla tesi di tale governo secondo cui i due procedimenti riguardano, in sostanza, fatti materiali diversi (A).
A.
Ricevibilità
25.
Il governo austriaco ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sia irricevibile a causa del carattere ipotetico della questione posta. A suo avviso, il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio e quello svoltosi in precedenza in [OSCURATO:PERSONA] non riguardano i medesimi fatti. Tale governo sottolinea che, mentre il procedimento in [OSCURATO:PERSONA] riguardava una perdita economica subita da una banca austriaca, il procedimento in Croazia concerne una perdita economica subita da una società croata. Esso sottolinea che il procedimento austriaco non avrebbe potuto riguardare i fatti asseritamente commessi da GR nei confronti di tale società, in ragione dell’incompetenza delle autorità austriache al riguardo, dato che GR è cittadino e residente croato, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è una società registrata in Croazia.
26.
Senza sollevare eccezioni di irricevibilità, la procura di Pola e il governo croato condividono, in sostanza, lo stesso punto di vista, mentre HS e GR sono di parere contrario.
27.
A tal riguardo, osservo che, sebbene la portata esatta della parte del procedimento oggetto di archiviazione in [OSCURATO:PERSONA] non sia precisata in modo chiaro nella decisione di rinvio, da quest’ultima risulta che, secondo il giudice del rinvio, potrebbe esservi, di fatto, una sovrapposizione tra il procedimento svoltosi in [OSCURATO:PERSONA] e il procedimento dinanzi ad esso pendente. Infatti, secondo tale giudice, il principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 54 della CAAS, può incidere sullo svolgimento del procedimento dinanzi ad esso pendente, a seconda della portata dell’esame che deve essere effettuato a tal riguardo.
28.
Poiché il governo austriaco intende mettere in discussione tale posizione, osservo che, nell’ambito di un procedimento in forza dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (
5
). Spetta soltanto al giudice del rinvio valutare l’esistenza e la portata della sovrapposizione (fattuale) tra i due procedimenti in questione. La Corte, dal canto suo, dovrebbe procedere sulla base della premessa, formulata dal giudice del rinvio, della possibile esistenza di siffatta sovrapposizione e ritenere, di conseguenza, che la questione proposta sia rilevante ai fini dell’esito del procedimento dinanzi ad esso pendente e, dunque, ricevibile.
B.
Articolo 54 della CAAS
29.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, se, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 54 della CAAS, esso possa prendere in considerazione unicamente i fatti fondamentali richiamati nel petitum dell’atto di imputazione, formulato da una procura di un altro Stato membro, e nel dispositivo di una sentenza definitiva pronunciata in tale altro Stato, o se esso debba tenere conto anche dei fatti richiamati nella motivazione di tale sentenza, in relazione ai quali il procedimento è stato archiviato.
30.
Ricordo che l’articolo 54 della CAAS stabilisce che «[u]na persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
31.
Tale disposizione sancisce, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il divieto della duplice pena in un contesto transfrontaliero, enunciato in termini più generali anche all’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], il quale, come ricordato dalla Corte, deve guidare l’interpretazione dell’articolo 54 della CAAS (
6
).
32.
La tutela offerta dal principio del ne bis in idem, quale prevista all’articolo 54 della CAAS, trova applicazione in presenza di due condizioni principali: i) l’identità dei fatti oggetto di entrambi i procedimenti di cui trattasi (
7
), e ii) l’esistenza, in un altro Stato membro, di una decisione definitiva su tali fatti. Inoltre, in caso di condanna, è necessario che la pena sia stata eseguita, sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita.
33.
Tale condizione dell’«esecuzione» (
8
) non è in discussione nella presente causa, che verte, come ho già rilevato, sul corretto quadro di riferimento da utilizzare per verificare se la condizione relativa all’«idem» sia soddisfatta.
34.
Nella sezione che segue spiegherò le ragioni che mi inducono a ritenere che l’articolo 54 della CAAS imponga a un giudice nazionale di prendere in considerazione non solo i fatti descritti in specifiche parti delle decisioni di procedura adottate in un altro Stato membro ma anche quelle descritte in altre parti di tali decisioni, o eventualmente altrove, al fine di verificare se un procedimento dinanzi ad esso pendente riguardi gli stessi fatti (
idem
) che sono stati esaminati nell’ambito di un precedente procedimento conclusosi con una decisione definitiva (1). Per una questione di completezza, affronterò poi il secondo elemento del principio del ne bis in idem, attinente alla natura «definitiva» della decisione, che deve sussistere, in combinazione con l’identità dei fatti, affinché la tutela offerta da tale principio trovi applicazione. Infatti, le parti del presente procedimento non hanno lesinato osservazioni sulla questione se la condizione relativa alla natura «definitiva» della decisione fosse soddisfatta in relazione alla decisione della procura di [OSCURATO:PERSONA] di archiviare parzialmente il procedimento in questione (2).
1.
Quadro corretto di riferimento quanto alla condizione relativa all’«idem»
35.
Come già rilevato, il giudice del rinvio precisa che, nella prassi, i giudici croati possono prendere in considerazione soltanto talune parti degli atti processuali, come il petitum di un atto di imputazione o il dispositivo di una sentenza, al fine di esaminare se il procedimento dinanzi ad essi pendente riguardi fatti che sono uguali a quelli di cui trattasi nel procedimento penale conclusosi con una decisione definitiva e sia pertanto precluso dal principio del ne bis in idem. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se l’articolo 54 della CAAS permetta una siffatta interpretazione del principio del ne bis in idem o se sia richiesta una valutazione effettuata in termini più ampi.
36.
Più precisamente, dalla decisione di rinvio si evince che, in conseguenza della prassi sopra descritta, il giudice del rinvio non sembra poter esaminare fatti menzionati nella motivazione della sentenza del 3 novembre 2016 del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), fatti in relazione ai quali l’azione penale è stata archiviata e che riguardano, secondo il giudice del rinvio, da un lato, la circostanza che l’acquisto dei beni immobili e delle azioni di cui trattasi da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stato effettuato con i fondi provenienti dal prestito HR/1061 e, dall’altro, la circostanza che il prezzo di acquisto era, in entrambi i casi, di gran lunga superiore al valore di mercato di tali beni.
37.
Mentre il governo croato e la procura di Pola sostengono che dovrebbe essere possibile limitare in tal modo detto esame, HS, GR, il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono il contrario.
38.
Concordo con questi ultimi. Più precisamente, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che una prassi nazionale che limita nel modo sopra descritto l’esame della questione se il procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale riguardi gli stessi fatti di cui a un precedente procedimento conclusosi con una decisione definitiva è eccessivamente restrittiva, poiché, in sostanza, può comportare che il giudice nazionale trascuri l’esistenza di una decisione definitiva adottata, in un altro Stato membro, in relazione ai medesimi fatti.
39.
Benché né la formulazione dell’articolo 54 della CAAS né quella dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] forniscano indicazioni specifiche a tal riguardo, tale conclusione deriva, a mio avviso, dal contesto pertinente dell’articolo 54 della CAAS – il quale è composto da altre disposizioni di tale strumento – ed è corroborata dalle considerazioni contenute nell’articolo 3, paragrafo 2, TUE (
9
) che, come confermato dalla Corte, devono guidare l’interpretazione dell’articolo 54 della CAAS (
10
).
40.
In primo luogo, per quanto riguarda il contesto pertinente, l’articolo 57 della CAAS prevede norme in materia di cooperazione tra le rispettive autorità statali ai fini dello scambio di informazioni sull’eventuale esistenza di precedenti procedimenti penali conclusisi con una decisione definitiva.
41.
Più precisamente, l’articolo 57, paragrafo 1, della CAAS obbliga le autorità a chiedere, ove lo ritengano necessario, le informazioni pertinenti alle loro controparti situate in un’altra Parte contraente, qualora abbiano motivo di ritenere che l’imputazione formulata nei confronti di una data persona riguardi «gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte contraente con sentenza definitiva». L’articolo 57, paragrafo 2, della medesima disposizione prevede l’obbligo di fornire le informazioni richieste «al più presto possibile» e, segnatamente, di tenere tali informazioni «in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare».
42.
Tenuto conto della formulazione generale di tale disposizione, ne consegue che le informazioni che possono essere richieste e che devono essere fornite nell’ambito di tale meccanismo possono assumere varie forme. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, in contrasto rispetto a tale formulazione generale, la prassi nazionale in questione, limitando le informazioni che il giudice nazionale può prendere in considerazione a quelle contenute in una parte specifica di un atto processuale, circoscrive notevolmente l’effetto utile di tale meccanismo di cooperazione. In casu, laddove si ricorra a detto meccanismo al fine di chiarire se le persone interessate (come GR e HS) siano state sottoposte a un procedimento penale conclusosi con una decisione definitiva in [OSCURATO:PERSONA], la prassi nazionale sopra descritta obbligherebbe il giudice nazionale, di fatto, a prendere in considerazione soltanto le informazioni fornite in tali specifiche parti degli atti processuali, escludendo qualsiasi altra informazione che detto giudice avrebbe potuto ricevere dalle autorità austriache.
43.
Occorre ricordare che il diritto derivante dal principio del ne bis in idem è un diritto fondamentale, sancito dall’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] (
11
), come sottolineato giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le modalità concrete per verificare se sia già intervenuta una decisione definitiva per quanto concerne gli stessi fatti materiali devono quindi essere interpretate in modo da garantire una tutela efficace di detto diritto (
12
).
44.
In secondo luogo, la Corte ha ripetutamente precisato che l’articolo 54 della CAAS ha lo scopo di evitare che «una persona giudicata con sentenza definitiva venga perseguita, per il fatto di esercitare il suo diritto di libera circolazione, per gli stessi fatti sul territorio di diversi Stati contraenti» (
13
). Ciò premesso, la Corte ha altresì aggiunto che l’articolo 54 della CAAS deve essere interpretato alla luce non solo della necessità di garantire la libera circolazione delle persone, bensì anche della necessità di promuovere la prevenzione della criminalità e di lottare contro quest’ultima (
14
).
45.
Sebbene la Corte abbia già individuato determinate situazioni in cui la tutela offerta dal principio del ne bis in idem non trova applicazione, poiché condurrebbe all’impunità (
15
), una prassi nazionale quale quella descritta nella presente causa dal giudice del rinvio rischia di produrre un risultato altrettanto indesiderabile, benché opposto. Infatti, essa rischia di condurre a una situazione in cui la tutela offerta dal principio del ne bis in idem è negata in ragione di considerazioni di natura puramente formalistica, poiché la concessione di tale tutela dipenderà dalla forma giuridica in cui sono fornite le informazioni relative a precedenti procedimenti e, analogamente, dalle diverse tradizioni che, come ricordato dal governo austriaco e dalla [OSCURATO:PERSONA], possono esistere nei vari Stati membri quanto al modo in cui dette informazioni sono trasmesse. A tal riguardo, la Corte ha confermato che l’articolo 54 della CAAS deve essere interpretato alla luce del suo oggetto e del suo scopo, e non di «aspetti procedurali o meramente formali, che variano del resto secondo gli Stati membri interessati» (
16
).
46.
Inoltre, per quanto concerne la rilevanza della motivazione di una determinata decisione processuale, la Corte ha già sottolineato che siffatta motivazione riveste un’importanza cruciale ai fini della verifica se i fatti di cui trattasi siano già stati oggetto di una decisione
definitiva
– che, come ho indicato, costituisce una delle due principali condizioni per l’applicazione del principio del ne bis in idem (
17
).
47.
Non vedo alcun motivo per cui la stessa rilevanza non debba essere riconosciuta alla motivazione contenuta in detta decisione o in un’altra decisione quando si tratta di valutare l’altra condizione di applicazione di tale principio, ossia l’«idem».
48.
Inoltre, non vedo il motivo per cui un siffatto esame debba necessariamente limitarsi alla considerazione della motivazione, escludendo informazioni accessibili a partire da altre fonti. A tal riguardo, come ho già ricordato al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, la forma e il contenuto dei vari atti che possono essere adottati nell’ambito di un dato procedimento penale differiscono da uno Stato membro all’altro. Mentre in alcuni Stati membri può essere necessario menzionare tutti i fatti materiali interessati dal procedimento penale nel dispositivo del rispettivo atto processuale, in altri Stati membri le informazioni pertinenti potrebbero essere indicate in altre parti di tali atti, o persino in un atto diverso, eventualmente richiamato.
49.
Osservo che il governo croato ha precisato che, ai sensi del diritto croato, l’autorità di cosa giudicata copre soltanto il dispositivo dell’atto processuale interessato. A tal riguardo, rilevo, in primo luogo, che sebbene la comprensione degli effetti del giudicato può variare a seconda dell’ordinamento giuridico interessato (
18
), tale interpretazione non può, in ogni caso, incidere sull’interpretazione del principio del ne bis in idem quale sancito nel diritto dell’Unione. In secondo luogo, è possibile che l’esame del solo dispositivo non sia sufficiente a comprendere la portata dell’atto stesso, qualora gli elementi necessari a tal fine siano indicati in parti diverse dal dispositivo. A tal riguardo, il governo austriaco ha precisato, in udienza, che, per quanto riguarda la presente causa, la portata esatta della parte del procedimento che è stata archiviata dalla procura di [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinata sulla base di vari atti adottati nel corso del procedimento penale.
50.
Pertanto, obbligare le autorità statali a limitarsi a prendere in considerazione il dispositivo dell’atto processuale pertinente, senza concedere loro alcun margine di manovra per tener conto di approcci diversi alla descrizione dei fatti materiali oggetto di un eventuale procedimento penale in un altro Stato membro, può condurre a una privazione effettiva della tutela offerta dal principio del ne bis in idem, per il solo motivo che la prima decisione è stata adottata in un altro Stato membro nel quale la prassi è diversa da quella dello Stato membro in cui si svolge il secondo procedimento.
51.
A tal riguardo, ritengo che il giudice del rinvio, il quale è incaricato di stabilire se il procedimento dinanzi ad esso pendente sia precluso dal principio del ne bis in idem, debba essere in grado di prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili relative all’eventuale precedente procedimento penale conclusosi con una decisione definitiva. Concludo quindi che l’articolo 54 della CAAS deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem sancito in tale disposizione, occorre tener conto di tutte le informazioni pertinenti in merito ai fatti materiali oggetto del precedente procedimento penale svolto in un altro Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva e non limitarsi a fatti menzionati in talune parti degli atti processuali adottati nell’ambito di tale procedimento penale precedente, quali il petitum di un atto di imputazione o il dispositivo di una sentenza.
52.
Dopo aver chiarito questo punto, desidero fare riferimento alle ampie osservazioni formulate dalle parti nel presente procedimento sulla questione se i due procedimenti di cui trattasi riguardino effettivamente i medesimi fatti. A tal riguardo, desidero ricordare brevemente che la condizione relativa all’«idem» è intesa come «identità dei fatti materiali» ed è considerata soddisfatta in presenza di «un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio» (
19
).
53.
In tale contesto, non ritengo che ci si debba concentrare soltanto sui «fatti fondamentali» ai quali si riferisce il testo della questione pregiudiziale, bensì a tutti i fatti rilevanti che, tuttavia, affinché la condizione dell’idem sia soddisfatta, devono essere
identici
, e non semplicemente analoghi (
20
).
54.
Ciò premesso, per ragioni di completezza mi occuperò ora, in modo succinto, dell’elemento del principio del ne bis in idem relativo all’esistenza di una «decisione definitiva».
2.
Decisioni del pubblico ministero di archiviare il procedimento
55.
Non risulta controverso, nel presente procedimento che i fatti oggetto della sentenza definitiva del 3 novembre 2016 del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) beneficino della tutela del divieto della duplice pena, sancito all’articolo 54 della CAAS. Tuttavia, non si può dire che le parti siano altrettanto d’accordo quanto ai fatti oggetto della parte del procedimento penale in [OSCURATO:PERSONA] che la procura di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare per mancanza di prove. Nella sezione che segue ricorderò quindi brevemente le condizioni in presenza delle quali la decisione del pubblico ministero di archiviare un procedimento può essere considerata
definitiva
ai fini dell’articolo 54 della CAAS.
56.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la tutela prevista ai sensi dell’articolo 54 della CAAS trova applicazione non soltanto in presenza di decisioni
giurisdizionali
definitive, ma altresì di talune decisioni del pubblico ministero, anche qualora «siano adottate senza l’intervento di un giudice e non assumano la forma di una sentenza» (
21
).
57.
Ai fini della produzione di tale effetto giuridico è necessario che la decisione di chiudere il procedimento, da un lato, estingua definitivamente l’azione penale per gli stessi fatti ai sensi del diritto nazionale vigente e, dall’altro, che essa sia stata pronunciata a seguito di un esame condotto nel merito della causa (
22
).
58.
Mentre la prima condizione riguarda la verifica se, ai sensi del diritto nazionale, la decisione del pubblico ministero garantisca che la persona sottoposta al procedimento penale non sarà chiamata a rispondere per gli stessi fatti (il che costituisce, in sostanza, la garanzia nazionale del principio del ne bis in idem) (
23
), la seconda condizione presuppone che la decisione di chiudere il procedimento sia stata adottata a seguito di un esame effettivo di tutti gli indizi disponibili e che non vi siano elementi tali da pregiudicare la fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale (
24
).
59.
Nella presente causa, la procura di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di archiviare parzialmente il procedimento sulla base dell’articolo 190, paragrafo 2, della StPO. La forma in cui tale decisione è stata adottata non è del tutto chiara. In tale contesto, la decisione di rinvio menziona una comunicazione delle autorità austriache al rappresentante legale di GR, del 9 gennaio 2015, ai sensi della quale detta archiviazione parziale riguardava anche HS, BB e CC.
60.
Nella decisione di rinvio si afferma che una decisione adottata sulla base dell’articolo 190, paragrafo 2, della StPO è, ai sensi del diritto austriaco, definitiva, e che essa implica che i medesimi atti non possono essere oggetto di un nuovo procedimento. Il governo austriaco ha confermato tale interpretazione in udienza, precisando che, all’atto di adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, della StPO, il pubblico ministero pone fine al procedimento, in quanto gli elementi di prova disponibili indicano che un’assoluzione è più probabile di una condanna. Tale governo ha altresì precisato che siffatta decisione ha autorità di cosa giudicata e osta a ulteriori procedimenti per i medesimi fatti.
61.
[OSCURATO:PERSONA] ha espresso dubbi al riguardo, richiamando l’articolo 193, paragrafo 2, della StPO, che sembra consentire la riapertura del procedimento qualora l’interessato non sia stato sentito e non sia stata adottata alcuna misura coercitiva nei suoi confronti, oppure nel caso in cui emergano nuovi elementi di prova. A causa della mancanza di informazioni nel fascicolo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che non si possa prendere posizione sulla questione se tale possibilità osti o meno a che la decisione controversa sia considerata «definitiva» ai sensi dell’articolo 54 della CAAS.
62.
Analogamente a quanto osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], non posso che rinviare alla summenzionata dichiarazione del governo austriaco, che conferma la natura definitiva di una decisione adottata sulla base dell’articolo 190, paragrafo 2, della StPO, e attirare l’attenzione del giudice del rinvio sul meccanismo di cooperazione di cui all’articolo 57 della CAAS (
25
). La questione della qualificazione della decisione di cui trattasi deve tuttavia essere distinta, in ogni caso, dalla questione se essa sia stata adottata a seguito di un esame nel merito. Dal fascicolo risulta che il procedimento è stato archiviato, essenzialmente a causa della mancanza di prove che indicassero una condotta penalmente rilevante punibile. In mancanza di informazioni più dettagliate, non ritengo possibile fornire ulteriori indicazioni al giudice del rinvio, al di là degli elementi chiave della giurisprudenza della Corte, già ricordati supra, i quali chiariscono le condizioni alle quali una decisione del pubblico ministero di chiudere un procedimento può determinare l’applicazione della tutela offerta dal principio del ne bis in idem.
V.
Conclusione
63.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione posta dallo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale di comitato di Pola, Croazia) nel modo seguente:
L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
deve essere interpretato nel senso che:
ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem sancito in tale disposizione, occorre tener conto di tutte le informazioni pertinenti in merito ai fatti materiali oggetto del precedente procedimento penale svolto in un altro Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva e non limitarsi a fatti menzionati in talune parti degli atti processuali adottati nell’ambito di tale procedimento penale precedente, quali il petitum di un atto di imputazione o il dispositivo di una sentenza.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (
GU 2000, L 239, pag. 19
).
(
3
) Narodne novine, nn. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
(
4
) Narodne novine, nn. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – testo consolidato, 91/12 – sentenza dello Ustavni sud (Corte costituzionale, Croazia), 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 e 126/19.
(
5
) V., in particolare, sentenza del 16 luglio 1998, Dumon e Froment (
C‑235/95
,
EU:C:1998:365
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata).
(
6
) V., ad esempio, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski (
C‑486/14
,
EU:C:2016:483
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata; in prosieguo: la «sentenza Kossowski»).
(
7
) Tale condizione, in sintesi, è intesa come l’identità dei fatti materiali a prescindere dalla loro qualificazione nel diritto nazionale. V., ad esempio, sentenze del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink (
C‑367/05
,
EU:C:2007:444
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata), e del 16 novembre 2010, Mantello (
C‑261/09
,
EU:C:2010:683
, punto
39
). Nel contesto dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], v., segnatamente, sentenza del 22 marzo 2022, bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2022:202
, punti
33
e
34
e la giurisprudenza ivi citata; in prosieguo: la «sentenza
bpost
»). Per quanto riguarda il termine «fatti [acts]» (espressamente menzionato nell’articolo 54 della CAAS) e «fatti [facts]» (utilizzato segnatamente nel testo della questione pregiudiziale nella presente causa), v. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Nordzucker e a. (
C‑151/20
,
EU:C:2021:681
, nota a piè di pagina 17).
(
8
) La compatibilità di tale condizione con l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] era in discussione nella sentenza del 27 maggio 2014, Spasic (
C‑129/14 PPU
,
EU:C:2014:586
).
(
9
) Tale disposizione prevede che «[l]’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione,
la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima
». Il corsivo è mio.
(
10
) Sentenza Kossowski, punto 46.
(
11
) V., altresì, a tal riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Mantello (
C‑261/09
,
EU:C:2010:501
, paragrafi
9
,
76
,
86
) in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
). Tale disposizione prevede un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo qualora la sua esecuzione comporti una violazione del principio del ne bis in idem.
(
12
) Per quanto riguarda un elemento relativo al contesto esterno, osservo che, nella decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (
GU 2009, L 328, pag. 42
), non è previsto alcun limite quanto alla forma in cui sono fornite le informazioni. L’obiettivo dichiarato di questo strumento è prevenire «una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo una violazione del principio “ne bis in idem”», come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/948.
(
13
) Sentenza Kossowski (punto 44 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenze dell’11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge (
C‑187/01 e C‑385/01
,
EU:C:2003:87
, punto
38
; in prosieguo: la «sentenza Gözütok e Brügge») e del 10 marzo 2005, Miraglia (
C‑469/03
,
EU:C:2005:156
, punto
32
; in prosieguo: la «sentenza Miraglia»).
(
14
) Necessità entrambe sottolineate all’articolo 3, paragrafo 2, TUE, citato supra, alla nota a piè di pagina 10. V. anche sentenza Kossowski, punti 46 e 49.
(
15
) Come la situazione nella causa Kossowski, in cui non era stata svolta un’adeguata istruzione, o nella causa Miraglia, in cui il procedimento era stato chiuso unicamente in ragione del fatto che per gli stessi fatti era pendente un procedimento in un altro Stato membro. V. sentenza Kossowski, punti 46 e 49, e sentenza Miraglia, punto 33.
(
16
) Sentenza Gözütok e Brügge, punto 35, e sentenza Miraglia, punto 31.
(
17
) Infatti, come giustamente osservato dal governo austriaco, nella sentenza Kossowski la Corte ha dovuto stabilire se una decisione del pubblico ministero adottata a seguito di un esame sommario degli elementi di prova potesse essere considerata «definitiva» ai fini dell’articolo 54 della CAAS. Tratterò questo aspetto più dettagliatamente nella prossima sezione delle presenti conclusioni. Tuttavia, in questa fase, desidero sottolineare che la Corte ha individuato nella motivazione di siffatta decisione la fonte di informazioni primaria cui fare riferimento al fine di accertare se la decisione di archiviazione del procedimento fosse stata pronunciata in seguito ad un esame della causa nel merito (sentenza Kossowski, punti 53 e 54, e dispositivo della sentenza). Un accertamento del genere è, come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo, una delle due principali condizioni che consentono di considerare
definitiva
la decisione di un pubblico ministero di archiviare un procedimento.
(
18
) La Corte ha dichiarato, in situazioni concernenti decisioni dei giudici dell’Unione, che «[l’autorità di cosa giudicata] non riguarda solo il dispositivo di detta pronuncia [giurisdizionale], ma si estende alla motivazione della stessa che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile». Sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑221/10 P
,
EU:C:2012:216
, punto
87
e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022, Fabryki MebliForte/EUIPO – Bog-Fran (Meuble) (
T‑1/21
, non pubblicata,
EU:T:2022:108
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) Sentenza bpost, punto 37 e giurisprudenza ivi citata. La Corte ha quindi leggermente riformulato il criterio impiegato in precedenza, il quale faceva riferimento a «un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto». V., ad esempio, sentenza del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink (
C‑367/05
,
EU:C:2007:444
, punto
27
e giurisprudenza citata).
(
20
) Sentenza bpost, punto 36, in cui si afferma che «la condizione “idem” richiede che i fatti materiali siano identici. Invece, il principio del ne bis in idem non trova applicazione quando i fatti di cui trattasi non sono identici, bensì soltanto analoghi». Nella stessa ottica, è stato osservato che «[o]ccorre naturalmente tener presente che il procedimento successivo potrebbe riguardare soltanto una parte dei fatti oggetto del procedimento precedente (dal punto di vista temporale o materiale). Tuttavia, la linea di fondo è che, nella misura in cui due procedimenti effettivamente si sovrappongono, è necessario che vi sia identità all’interno di tale sovrapposizione». Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2021:680
, paragrafo
135
).
(
21
) Sentenza Kossowski (punto 39 e giurisprudenza ivi citata). La Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») è pervenuta alla medesima conclusione. Corte EDU, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania, CE:ECHR:2019:0708JUD005401210, §§ 94 e 95.
(
22
) V. sentenza Kossowski, punti 34 e 42 e giurisprudenza ivi citata.
(
23
) Come statuito dalla Corte, per la prima volta, nella sentenza del 22 dicembre 2008, Turansky (
C‑491/07
,
EU:C:2008:768
, punti
35
e
36
). V. anche sentenze del 5 giugno 2014, M (
C‑398/12
,
EU:C:2014:1057
, punti
31
e
32
; in prosieguo: la «sentenza M»), e sentenza Kossowski, punto 35.
(
24
) Che possono consistere nella mancanza di un’«istruzione approfondita», come nelle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza Kossowski, punti da 48 a 53. Analogamente, la tutela offerta dal principio del ne bis in idem non trova applicazione qualora la decisione di chiudere il procedimento penale sia stata adottata a causa dell’avvio di un procedimento penale in un altro Stato membro. V. sentenza Miraglia, punti da 30 a 33.
(
25
) Osservo che la Corte ha statuito, nella sentenza M, che la possibilità di riaprire il procedimento sulla base di nuovi elementi a carico, quale prevista dal diritto belga, non incideva sul carattere definitivo della decisione giudiziaria di non luogo a procedere, mediante la quale l’organo giurisdizionale belga aveva deciso di non rinviare a giudizio la persona sottoposta a procedimento penale. Sentenza M, punti da 38 a 40. Osservo che la decisione adottata sulla base dell’articolo 190 della StPO sembra essere in discussione anche nella causa pendente C‑147/22, [OSCURATO:PERSONA] Főügyészség.