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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24614/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore con rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 24/01/2024 aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'art.273, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo la difesa, il giudice del riesame ha omesso di esaminare le eccezioni difensive fornendo una motivazione apparente e congetturale.

Sebbene non risulti che in casa del ricorrente siano state rinvenuti bustine o materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente, la presenza di sei fogli manoscritti con nominativi e recapiti non può assurgere a segno inequivoco di destinazione al commercio della droga; non è stato trovato denaro e il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un cucchiaio contenente residui di polvere bianca con segni di bruciatura avrebbe dovuto far presumere l'assunzione di sostanze da parte del ricorrente.

Non emerge la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la motivazione è insufficiente e congetturale oltre che fondata su dati errati, trattando di materiale per il confezionamento che non è stato trovato e affermando che Sapone è pregiudicato mentre si tratta di persona incensurata.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 273, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari.

Secondo la difesa il timore di reiterazione del reato non trova conforto nella valutazione delle modalità e circostanze del fatto o della personalità dell'indagato.

Il giudizio prognostico avrebbe dovuto avere come parametro di riferimento i precedenti penali e comportamenti o atti concreti diversi da quelli integranti il fatto di reato, ossia il dato oggettivo e soggettivo, non essendo possibile desumere la sussistenza delle esigenze cautelari da uno solo dei due parametri.

Inoltre non è sufficiente la mera possibilità che il soggetto torni a delinquere ma è necessario che si configuri una concreta occasione che comporti tale possibilità di reiterazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. perì. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p.

Così deciso il 28 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore con rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 24/01/2024 aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'art.273, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice del riesame ha omesso di esaminare le eccezioni difensive fornendo una motivazione apparente e congetturale. Sebbene non risulti che in casa del ricorrente siano state rinvenuti bustine o materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente, la presenza di sei fogli manoscritti con nominativi e recapiti non può assurgere a segno inequivoco di destinazione al commercio della droga; non è stato trovato denaro e il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un cucchiaio contenente residui di polvere bianca con segni di bruciatura avrebbe dovuto far presumere l'assunzione di sostanze da parte del ricorrente. Non emerge la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la motivazione è insufficiente e congetturale oltre che fondata su dati errati, trattando di materiale per il confezionamento che non è stato trovato e affermando che Sapone è pregiudicato mentre si tratta di persona incensurata. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 273, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. Secondo la difesa il timore di reiterazione del reato non trova conforto nella valutazione delle modalità e circostanze del fatto o della personalità dell'indagato. Il giudizio prognostico avrebbe dovuto avere come parametro di riferimento i precedenti penali e comportamenti o atti concreti diversi da quelli integranti il fatto di reato, ossia il dato oggettivo e soggettivo, non essendo possibile desumere la sussistenza delle esigenze cautelari da uno solo dei due parametri. Inoltre non è sufficiente la mera possibilità che il soggetto torni a delinquere ma è necessario che si configuri una concreta occasione che comporti tale possibilità di reiterazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. perì. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p. Così deciso il 28 maggio 2024
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