CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende