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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 luglio 1940

Cassazione n. 42083/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1940 avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19.12.2019, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania in data 24.02.2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose perché, dopo essersi introdotto, previa forzatura di una porta finestra, nell'appartamento detenuto da [OSCURATO:PERSONA], si impossessava di energia elettrica/allacciando una prolunga a una presa dell'impianto elettrico e collegando la stessa con il televisore posto nel suo appartamento ubicato al piano superiore.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo/si deduce la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna di secondo grado, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 161 cod. proc. pen. e conseguente inosservanza dell'art. 171 cod. proc. pen.

La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado sarebbe stata effettuata, a mezzo pec, nei confronti del solo difensore di fiducia quale domiciliatario o consegnatario ex lege dell'imputato ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen.1 pur avendo l'imputato effettuato una valida elezione di domicilio. — 2.2 Violazione di legge avendo la orte di appello omesso di 'rilevare che il teribunale aveva proceduto alla riqualificazione del fatto di cui all'imputazione in furto semplice aggravato dalla violenza sulle cose/ come evincibile dalla avvenuta applicazione quale pena base per la determinazione del trattamento sanzionatorio del minimo edittale di cui all'art. 624 cod. pen., con la conseguenza che il reato dovrebbe ritenersi estinto per prescrizione.

La corte di appello avrebbe comunque dovuto ritenere prescritto anche il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. essendo state ritenute le aggravanti minusvalenti rispetto alle attenuanti generiche. 2.3 Violazione di legge avendo la torte errato nel ritenere la circostanza aggravante della violenza sulle cose in assenza di adeguati elementi probatori tali da consentire un collegamento tra l'eventuale e non provata forzatura della porta finestra di accesso all'abitazione e la condotta del ricorrente; a fronte pertanto della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa accettata dal condannato in primo grado ed avendo il giudice di primo grado riqualificato il fatto in furto semplice, il giudice di appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere ai sensi degli articoli 605, 129 e 529 del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

Quanto al primo motivo occorre rilevare che dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte attesa la natura processuale della doglianza, risulta che la prima notifica all'imputato è stata effettuata in data 16.10.2019, presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. in quanto l'imputato non era stato reperito presso il domicilio dichiarato.

Successivamente, in data 17.10.2019, il Calati eleggeva nuovo domicilio in Domodossola, [OSCURATO:PERSONA], 4, come anche evincibile dalla sentenza impugnata.

In data 11.11.2019, il decreto di citazione in appello e il verbale dell'udienza del 31.10.2019, venivano notificati presso il nuovo domicilio in Domodossola, mediante spedizione a mezzo raccomandata ex art. 170 cod. proc. pen.

In data 19.12.2019 l'imputato veniva dichiarato contumace trattandosi di processo incardinato in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, abolitiva dell'istitutot e l'estratto contumaciale della sentenza veniva notificato al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La difesa eccepisce dunque la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza erroneamente notificata al difensore con conseguente mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione. 2.1 Sul tema occorre rammentare che, con riferimento specifico all'ipotesi di omessa notifica dell'estratto contumaciale, questa Corte ha avuto modo di affermare che'essa non è produttiva di invalidità alcuna della sentenza pronunciata, trattandosi di un vizio insortq nel segmento procedimentale successivo all'emissione della stessa e il fine di tale adempimento è quello di consentire all'imputato di esercitare il proprio diritto all'impugnazione. (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121- 01).

Conseguentemente, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata, dal primo, portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. (Ih motivazione IX Corte ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo - esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato - soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita), (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02).

Tale presunzione può ben ritenersi operante nel caso di specie in cui il rapporto fiduciario con il difensore impugnante si protrae fin dal giudizio di primo grado e l'imputato era ben a conoscenza del- procedimento avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello e del verbale di udienza presso il nuovo domicilio eletto. 2.2 Indipendentemente, dunque, dal corretto adempimento degli incombenti previsti dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, questa Corte è tenuta a dare corso alla procedura innescata dall'impugnazione del difensore.

Ciò non significa tuttavia che la mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato sia processualmente irrilevante in quanto essa incide sulla formazione del titolo esecutivo precludendo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, in quanto, in mancanza di notifica dell'estratto contumaciale, non decorrono, per l'imputato, i termini per impugnare (Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Rv. 253917).

Ne deriva che la sentenza di secondo grado, nonostante la pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso proposto dal difensore, non diviene irrevocabile, in quanto l'imputato è ancora abilitato a proporre ricorso per cassazione, e quindi non può essere eseguita.

Ove venisse irritualmente aperta la procedura esecutiva, la relativa questione andrà devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione, ex art. 670 cod. proc. pen., sotto il profilo della non esecutività del titolo giudiziale (Sez. 6, n. 20522 del 11/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247392 - 01; Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 - 01).

3. Il secondo motivo è anch'esso infondato.

Deve trovare, infatti, applicazione il principio secondo il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (da ultimo, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B, Rv. 275690 - 01).

Nel caso di specie, sulla medesima questione si è già espressa la pronuncia di appello, sottolineando come sia evidente l'errore nel quale è incorso il giudice di primo grado nella determinazione del trattamento sanzionatorig essendo emerso con certezza che l'imputato si era introdotto nell'abitazione della persona offesa passando attraverso il balcone al fine di collegare il cavo proveniente dalla sua abitazione alla rete elettrica del vicino così da usufruire gratuitamente dell'energia.

Del resto/ che nel dispositivo ricorra un mero errore materiale obiettivamente riconoscibile appare altresì evidente dalla lettura della sentenza di primo grado che permette di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice che, dopo aver richiamato le fonti di prova che consentivano di ritenere che il Calati aveva forzato la porta finestra per collegare il cavo all'interno dell'abitazione del Bonev, ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per "il reato a lui ascritto".

Non risulta per contro alcun elemento che consenta di ritenere che il giudice abbia inteso riqualificare il fatto in furto semplice, non potendosi certo attribuire significato univoco in tal senso, così come sostenuto dalla difesa, al fatto che il giudice nell'affermare la procedibilità di ufficio del reato ascritto all'imputato abbia fatto riferimento esclusivamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., trattandosi di mera' congettura priva di alcun riscontro.

4. Anche il terzo motivo di impugnazione, con cui si eccepisce che la corte di appello avrebbe comunque dovuto ritenere prescritto anche il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. atteso che, essendo state ritenute le aggravanti ad effetto speciale minusvalenti rispetto alle attenuanti generiche, si dovrebbe ritenere che le stesse non incidano sul calcolo della prescrizione, deve essere rigettato in quanto la giurisprudenza richiamata sul punto risulta ormai superata dalle successive prevalenti pronunce di questa Corte che, con riferimento alla recidiva, dando rilievo al dato normativo, hanno affermato che "ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1,. n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 - 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058 - 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821 - 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Rv. 274899 - 01).

Tale soluzione è stata altresì avallata da Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, (dep. 15/05/2019), Schettino, Rv. 275319 - 01, che, proprio gon specifico riferimento alla incidenza sulla prescrizione della recidiva ritenuta subvalente, pur considerando che il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva anche quando la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante in quanto subvalente all'esito del giudizio di comparazione, ha, tuttavia, rilevato che non può non considerarsi che l'aggravante in esame si caratterizza, tra le circostanze del reato, per essere produttiva non solo dell'escursione sanzionatoria, ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo.

Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza, egli "esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere.

Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma".

Ne consegue pertanto che, in caso di recidiva subvalente deve ritenersi che non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma non si producono nemmeno gli effetti indiretti dell'aggravante.

Posto tale principio generale, ad avviso della Corte, non può, tuttavia, non considerarsi che sono riscontrabili casi in cui è espressamente previsto dal legislatore che si debba tener conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., così come avviene proprio in tema di prescrizione laddove l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato.

Ne consegue, pertanto, che ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve ritenersi rilevante la recidiva, così come le altre aggravanti ad effetto speciale, anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente.

5. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso con cui si sostiene che, avendo la orte errato nel ritenere la circostanza aggravante della violenza sulle cose in assenza di adeguati elementi probatori il giudice di appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere essendo intervenuta remissione di querela ed avendo il giudice di primo grado riqualificato il fatto in furto semplice, deve essere rigettato in quanto presuppone risolta in senso favorevole al ricorrente la questione relativa alla derubricazione del reato in furto semplice di cui si è trattato sopra.

In ogni caso è sufficiente rilevare che le sentenze di merito hanno adeguatamente e congruamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante avendo chiarito che la porta finestra che dava accesso all'abitazione della persona offesa era risultata forzata proprio al fine di consentire il passaggio del cavo elettrico. 6.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1940 avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19.12.2019, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania in data 24.02.2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose perché, dopo essersi introdotto, previa forzatura di una porta finestra, nell'appartamento detenuto da [OSCURATO:PERSONA], si impossessava di energia elettrica/allacciando una prolunga a una presa dell'impianto elettrico e collegando la stessa con il televisore posto nel suo appartamento ubicato al piano superiore. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo/si deduce la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna di secondo grado, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 161 cod. proc. pen. e conseguente inosservanza dell'art. 171 cod. proc. pen. La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado sarebbe stata effettuata, a mezzo pec, nei confronti del solo difensore di fiducia quale domiciliatario o consegnatario ex lege dell'imputato ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen.1 pur avendo l'imputato effettuato una valida elezione di domicilio. — 2.2 Violazione di legge avendo la orte di appello omesso di 'rilevare che il teribunale aveva proceduto alla riqualificazione del fatto di cui all'imputazione in furto semplice aggravato dalla violenza sulle cose/ come evincibile dalla avvenuta applicazione quale pena base per la determinazione del trattamento sanzionatorio del minimo edittale di cui all'art. 624 cod. pen., con la conseguenza che il reato dovrebbe ritenersi estinto per prescrizione. La corte di appello avrebbe comunque dovuto ritenere prescritto anche il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. essendo state ritenute le aggravanti minusvalenti rispetto alle attenuanti generiche. 2.3 Violazione di legge avendo la torte errato nel ritenere la circostanza aggravante della violenza sulle cose in assenza di adeguati elementi probatori tali da consentire un collegamento tra l'eventuale e non provata forzatura della porta finestra di accesso all'abitazione e la condotta del ricorrente; a fronte pertanto della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa accettata dal condannato in primo grado ed avendo il giudice di primo grado riqualificato il fatto in furto semplice, il giudice di appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere ai sensi degli articoli 605, 129 e 529 del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Quanto al primo motivo occorre rilevare che dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte attesa la natura processuale della doglianza, risulta che la prima notifica all'imputato è stata effettuata in data 16.10.2019, presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. in quanto l'imputato non era stato reperito presso il domicilio dichiarato. Successivamente, in data 17.10.2019, il Calati eleggeva nuovo domicilio in Domodossola, [OSCURATO:PERSONA], 4, come anche evincibile dalla sentenza impugnata. In data 11.11.2019, il decreto di citazione in appello e il verbale dell'udienza del 31.10.2019, venivano notificati presso il nuovo domicilio in Domodossola, mediante spedizione a mezzo raccomandata ex art. 170 cod. proc. pen. In data 19.12.2019 l'imputato veniva dichiarato contumace trattandosi di processo incardinato in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, abolitiva dell'istitutot e l'estratto contumaciale della sentenza veniva notificato al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La difesa eccepisce dunque la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza erroneamente notificata al difensore con conseguente mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione. 2.1 Sul tema occorre rammentare che, con riferimento specifico all'ipotesi di omessa notifica dell'estratto contumaciale, questa Corte ha avuto modo di affermare che'essa non è produttiva di invalidità alcuna della sentenza pronunciata, trattandosi di un vizio insortq nel segmento procedimentale successivo all'emissione della stessa e il fine di tale adempimento è quello di consentire all'imputato di esercitare il proprio diritto all'impugnazione. (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121- 01). Conseguentemente, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata, dal primo, portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. (Ih motivazione IX Corte ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo - esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato - soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita), (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02). Tale presunzione può ben ritenersi operante nel caso di specie in cui il rapporto fiduciario con il difensore impugnante si protrae fin dal giudizio di primo grado e l'imputato era ben a conoscenza del- procedimento avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello e del verbale di udienza presso il nuovo domicilio eletto. 2.2 Indipendentemente, dunque, dal corretto adempimento degli incombenti previsti dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, questa Corte è tenuta a dare corso alla procedura innescata dall'impugnazione del difensore. Ciò non significa tuttavia che la mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato sia processualmente irrilevante in quanto essa incide sulla formazione del titolo esecutivo precludendo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, in quanto, in mancanza di notifica dell'estratto contumaciale, non decorrono, per l'imputato, i termini per impugnare (Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Rv. 253917). Ne deriva che la sentenza di secondo grado, nonostante la pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso proposto dal difensore, non diviene irrevocabile, in quanto l'imputato è ancora abilitato a proporre ricorso per cassazione, e quindi non può essere eseguita. Ove venisse irritualmente aperta la procedura esecutiva, la relativa questione andrà devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione, ex art. 670 cod. proc. pen., sotto il profilo della non esecutività del titolo giudiziale (Sez. 6, n. 20522 del 11/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247392 - 01; Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 - 01). 3. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Deve trovare, infatti, applicazione il principio secondo il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (da ultimo, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B, Rv. 275690 - 01). Nel caso di specie, sulla medesima questione si è già espressa la pronuncia di appello, sottolineando come sia evidente l'errore nel quale è incorso il giudice di primo grado nella determinazione del trattamento sanzionatorig essendo emerso con certezza che l'imputato si era introdotto nell'abitazione della persona offesa passando attraverso il balcone al fine di collegare il cavo proveniente dalla sua abitazione alla rete elettrica del vicino così da usufruire gratuitamente dell'energia. Del resto/ che nel dispositivo ricorra un mero errore materiale obiettivamente riconoscibile appare altresì evidente dalla lettura della sentenza di primo grado che permette di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice che, dopo aver richiamato le fonti di prova che consentivano di ritenere che il Calati aveva forzato la porta finestra per collegare il cavo all'interno dell'abitazione del Bonev, ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per "il reato a lui ascritto". Non risulta per contro alcun elemento che consenta di ritenere che il giudice abbia inteso riqualificare il fatto in furto semplice, non potendosi certo attribuire significato univoco in tal senso, così come sostenuto dalla difesa, al fatto che il giudice nell'affermare la procedibilità di ufficio del reato ascritto all'imputato abbia fatto riferimento esclusivamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., trattandosi di mera' congettura priva di alcun riscontro. 4. Anche il terzo motivo di impugnazione, con cui si eccepisce che la corte di appello avrebbe comunque dovuto ritenere prescritto anche il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. atteso che, essendo state ritenute le aggravanti ad effetto speciale minusvalenti rispetto alle attenuanti generiche, si dovrebbe ritenere che le stesse non incidano sul calcolo della prescrizione, deve essere rigettato in quanto la giurisprudenza richiamata sul punto risulta ormai superata dalle successive prevalenti pronunce di questa Corte che, con riferimento alla recidiva, dando rilievo al dato normativo, hanno affermato che "ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1,. n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 - 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058 - 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821 - 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Rv. 274899 - 01). Tale soluzione è stata altresì avallata da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, (dep. 15/05/2019), Schettino, Rv. 275319 - 01, che, proprio gon specifico riferimento alla incidenza sulla prescrizione della recidiva ritenuta subvalente, pur considerando che il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva anche quando la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante in quanto subvalente all'esito del giudizio di comparazione, ha, tuttavia, rilevato che non può non considerarsi che l'aggravante in esame si caratterizza, tra le circostanze del reato, per essere produttiva non solo dell'escursione sanzionatoria, ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo. Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza, egli "esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma". Ne consegue pertanto che, in caso di recidiva subvalente deve ritenersi che non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma non si producono nemmeno gli effetti indiretti dell'aggravante. Posto tale principio generale, ad avviso della Corte, non può, tuttavia, non considerarsi che sono riscontrabili casi in cui è espressamente previsto dal legislatore che si debba tener conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., così come avviene proprio in tema di prescrizione laddove l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato. Ne consegue, pertanto, che ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve ritenersi rilevante la recidiva, così come le altre aggravanti ad effetto speciale, anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente. 5. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso con cui si sostiene che, avendo la orte errato nel ritenere la circostanza aggravante della violenza sulle cose in assenza di adeguati elementi probatori il giudice di appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere essendo intervenuta remissione di querela ed avendo il giudice di primo grado riqualificato il fatto in furto semplice, deve essere rigettato in quanto presuppone risolta in senso favorevole al ricorrente la questione relativa alla derubricazione del reato in furto semplice di cui si è trattato sopra. In ogni caso è sufficiente rilevare che le sentenze di merito hanno adeguatamente e congruamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante avendo chiarito che la porta finestra che dava accesso all'abitazione della persona offesa era risultata forzata proprio al fine di consentire il passaggio del cavo elettrico. 6. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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