CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, porto di coltello lesioni già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 15 luglio 2020. 2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, COSTINEL [OSCURATO:PERSONA], e con cui si contesta l'insufficienza della motivazione e la mancata concessione dell'attenuante del danno di minima entità, è inammissibile. 2.1. Sussiste, infatti, sia in punto dichiarazione di penale responsabilità, sia in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. In essa, si valorizzano le dichiarazioni delle persone offese, lineari e reciprocamente riscontrate/il successivo riconoscimento dando atto dei profili di attendibilità dello stesso. 2.2. Per altro verso, correttamente è stata esclusa l'attenuante del danno di minima entità in conseguenza di una logica valutazione del valore venale del bene sottratto. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il