CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente accolto - escludendo le circostanze aggravanti di cui agli artt. 74, comma 1, e 80, lett. a) e b), D.P.R. n. 309 del 1990 - l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74, comma 3, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 81, 110, 112 n. 4 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 47). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Nuccio aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, ovvero in subordine la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina e crack) nel quartiere "Sperone" di Palermo, ed in particolare nella piazza di spaccio denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e nelle strade adiacenti. Tale attività investigativa aveva, peraltro, portato - ancor prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari - a diversi arresti in flagranza ed a sequestri di ingenti quantitativi di droga, alcuni dei quali effettuati presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, ritenuta una vera e propria "casa dello spaccio". La rete associativa era stata ritenuta composta da un unico centro direzionale e di approvvigionamento, individuabile nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - fratelli del ricorrente - e poi da due distinti rami operativi, addetti alla gestione diretta dello spaccio nel quartiere Sperone, rispettivamente riferentisi alle famiglie Altieri (preposta allo spaccio nella piazza "[OSCURATO:PERSONA]") e Serio (tenuta alla gestione della "casa dello spaccio" sita in [OSCURATO:PERSONA] n. 3). Per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato partecipe del sodalizio criminoso quale appartenente al ramo operativo riferentesi alle persone dei suoi fratelli Giovanni e Fabrizio, in quanto loro stretto collaboratore destinatario di una continua fornitura di stupefacente, posto ad un livello intermedio tra quello apicale rivestito dai suoi congiunti e quello operativo invece svolto dai pusher posti alle loro dipendenze. Dalle conversazioni captate è stata desunta, inoltre, la sussistenza della gravità indiziaria anche in ordine all'avvenuta integrazione dello specifico reato- fine, contestatogli nell'ordinanza genetica, avente ad oggetto la reiterata condotta di detenzione a fine di spaccio di diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina acquistata dalla suddetta struttura associativa (capo 47). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene il ricorrente che l'impugnata ordinanza non sarebbe sorretta da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia del reato associativo, di cui latiterebbero gli elementi costitutivi, che della fattispecie contestatagli al capo 47), essendo stata ritenuta l'indiziaria ricorrenza di tali delitti in maniera apodittica„ all'esito di un'erronea valutazione degli atti investigativi. Una più corretta analisi delle conversazioni captate, infatti, consentirebbe di comprendere come il ricorrente non si fosse mai rifornito di sostanza stupefacente dai suoi due fratelli, e come le loro frequentazioni, oltre ai comprovati passaggi di denaro, fossero da ascriversi unicamente a dinamiche, del tutto lecite, riguardanti i normali rapporti tra parenti. Sarebbe del tutto inesistente, quindi, un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, avendo palesemente errato i giudici del riesame nel desumere dall'avvenuta integrazione di alcuni reati-scopo la susseguente sussistenza di un'associazione criminale strutturalmente dedita allo svolgimento dell'attività di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione dei provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, il Collegio rileva come le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, rendendo infondato il motivo con cui il Nuccio ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, nonché in ordine all'integrazione dello specifico reato-fine contestatogli al capo 47). Ed infatti, l'impugnata ordinanza, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito, con motivazione pienamente logica e congrua, una dettagliata indicazione dei plurimi elementi indiziari, ed in particolare delle numerose emergenze procedurali - scaturite da captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, oltre che dall'estrapolazione di immagini di telecamere - dalle quali è stato possibile desumere l'esistenza di una ben strutturata associazione criminosa, coinvolgente un cospicuo numero di soggetti, svolgente un illecito traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere "Sperone" di Palermo. Dalle numerose conversazioni intercettate, poi, è stato possibile desumere, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né contraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, l'inequivoca indiziaria partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa, essendo frequenti i riferimenti fatti a costui dal fratello Giovanni per descrivere costanti forniture di droga, a riprova della sussistenza di stabili rapporti di approvvigionamento in suo favore di sostanze stupefacenti. Altresì probanti appaiono i captati dialoghi in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di corrispondergli somme di denaro derivanti dall'esercizio dell'attività di spaccio, a conferma del ruolo svolto dall'indagato, all'interno del sodalizio criminoso, di intermediario tra le persone dei suoi fratelli Giovanni e Fabrizio ed i pusher esercenti le dirette operazioni di cessione. Le medesime captazioni hanno consentito, poi, al Tribunale del riesame di evincere, con motivazione priva di vizi logici, la ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante su [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'avvenuta integrazione di reiterate condotte di detenzione a fine di spaccio di diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, acquistata dalla suddetta struttura associativa, in conformità al reato-fine contestatogli al capo 47. E' da ritenersi, pertanto, del tutto logica e congrua l'effettuata valorizzazione degli indicati aspetti da parte del Tribunale del riesame, che ne ha conseguentemente dedotto l'inequivoca valenza indiziaria, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 5. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 6. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.