Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:T:1996:192
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992A0088 - IT
Avis juridique important
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61992A0088
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 12 dicembre 1996. - Groupement d'achat [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Sistema di distribuzione selettiva - Prodotti cosmetici di lusso. - [OSCURATO:PERSONA]88/92.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01961
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedura - Intervento - Eccezione d'irricevibilità non sollevata dal convenuto - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)
2 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che concede un'esenzione a un sistema di distribuzione selettiva - Impresa terza che riunisce commercianti i quali hanno chiesto, senza ottenerla, l'ammissione alla rete e hanno preso parte al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] - Ricevibilità del ricorso
([OSCURATO:PERSONA] CE, artt. 85, nn. 1 e 3, e 173, quarto comma; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 3)
3 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione oggettiva e considerazione dell'interesse del consumatore - Settori economici che consentono l'attuazione di un sistema di distribuzione selettiva - Cosmetici e profumi di lusso
([OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1)
4 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Applicazione dei criteri alle fattispecie concrete - Competenza dei giudici e delle autorità nazionali - Facoltà concessa ai singoli di presentare una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA] CE, artt. 85, n. 1, e 173; regolamento n. 17, art. 3)
5 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Cosmetici e profumi di lusso - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Criteri attinenti alle capacità professionali - Valutazione
([OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1)
6 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Cosmetici e profumi di lusso - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Criteri attinenti all'ubicazione e alla sistemazione del punto di vendita - Valutazione
([OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1)
7 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Cosmetici e profumi di lusso - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Criterio relativo all'insegna - Valutazione
([OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1)
8 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Sistemi «semplici» - Utilizzazione di tali sistemi per lo smercio di un identico prodotto da parte di tutti i produttori del settore - Ammissibilità - Presupposti - Assenza di ostacoli all'accesso al mercato di nuovi concorrenti idonei alla vendita dei prodotti - Mantenimento di una concorrenza efficace, in particolare in materia di prezzi
([OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
9 [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a proporre un'eccezione d'irricevibilità che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto.
10 Nell'ambito di una decisione che concede un'esenzione a un sistema di distribuzione selettiva, una società cooperativa costituita da commercianti al dettaglio, concorrenti potenziali dei distributori autorizzati, la quale abbia chiesto, senza ottenerla, l'ammissione alla rete per lo meno di alcuni dei propri aderenti ed abbia preso parte al procedimento amministrativo previsto dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, dev'essere considerata individualmente e direttamente interessata dalla decisione di esenzione.
11 I sistemi di distribuzione selettiva costituiscono uno degli elementi di concorrenza conformi all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] purché siano rispettate quattro condizioni, vale a dire: in primo luogo, che le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi richiedano un sistema di distribuzione selettiva, nel senso che un sistema del genere costituisce un'esigenza legittima, in relazione alla natura dei prodotti considerati e, in particolare, al loro elevato livello qualitativo e tecnologico, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto; in secondo luogo, che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio; in terzo luogo, che il sistema di cui trattasi si proponga un risultato idoneo a migliorare la concorrenza e quindi a controbilanciare le limitazioni alla concorrenza inerenti ai sistemi di distribuzione selettiva, in particolare in materia di prezzi; e, in quarto luogo, che i criteri imposti non vadano oltre i limiti del necessario. Per stabilire se le dette condizioni siano state rispettate, occorre procedere ad una valutazione oggettiva che tenga conto dell'interesse del consumatore.
Sistemi di distribuzione selettiva, giustificati dalle caratteristiche specifiche dei prodotti o dalle esigenze della loro distribuzione, possono essere istituiti in settori economici diversi da quello dei beni di consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità, senza infrangere l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
I cosmetici di lusso, in particolare i profumi di lusso, sono prodotti ricercati e di alta qualità, dotati di un'«immagine di lusso» distintiva, che riveste importanza agli occhi dei consumatori. Le caratteristiche di tali prodotti non possono essere limitate ai loro aspetti materiali, ma ricomprendono altresì la percezione specifica che ne hanno i consumatori e, in particolare, l'«immagine di lusso» dei detti prodotti, che è parte della loro stessa natura.
Risponde all'interesse dei consumatori attratti dai cosmetici di lusso che tali prodotti siano presentati in buone condizioni nei punti di vendita e venga preservata in tal modo la loro immagine di lusso.
Ne consegue che nel settore dei cosmetici di lusso, in particolare dei profumi di lusso, criteri qualitativi di selezione dei rivenditori che non superano quanto necessario per garantire che tali prodotti siano posti in vendita in buone condizioni di presentazione non sono, in via di principio, vietati dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], purché siano obiettivi, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non discriminatorio.
12 Il sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale in forza dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] constata che i criteri di selezione di un sistema di distribuzione selettiva soddisfano i requisiti per essere considerati leciti alla luce dell'art. 85 n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] è limitato ad accertare se le constatazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] siano inficiate da vizio di motivazione, errore manifesto di fatto o di diritto, errore manifesto di valutazione o sviamento di potere. Non spetta al giudice comunitario pronunciarsi sull'applicazione dei detti criteri alle fattispecie concrete.
Per contro, spetta ai giudici o alle autorità nazionali competenti, aditi da un candidato al quale sia stato negato l'accesso alla rete, accertare, alla luce - se del caso - della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, se i criteri di cui trattasi siano stati applicati, nel singolo caso, in modo discriminatorio o sproporzionato, e quindi in violazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essi devono garantire che i criteri in questione non siano utilizzati al fine di impedire l'accesso alla rete a nuovi operatori in grado di distribuire i prodotti di cui trattasi in condizioni che non sono fonte di svalutazione.
D'altro canto, un candidato cui sia stato negato l'accesso alla rete può presentare alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, segnatamente in caso di sistematica applicazione delle condizioni di ammissione in senso incompatibile col diritto comunitario.
13 Nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, la presenza nel punto di vendita di una persona in grado di consigliare o informare i consumatori in maniera adeguata costituisce in via di principio un'esigenza legittima per la vendita di tali prodotti, che forma parte integrante di una loro buona presentazione.
14 Nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, un criterio relativo all'ambiente in cui è situato uno dei punti di vendita di tali prodotti non è di per sé vietato dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui ha lo scopo di garantire che prodotti del genere non siano venduti in luoghi completamente inadeguati.
Per contro, condizioni relative all'aspetto esterno del punto di vendita, come la facciata, le vetrine e la decorazione del punto di vendita stesso, si prestano ad un'applicazione discriminatoria nei confronti di un punto di vendita - quale un ipermercato - che non ha la medesima facciata di un esercizio commerciale tradizionale, cioè una facciata provvista di vetrine, ma che ha allestito un reparto o uno spazio interno al negozio in maniera adeguata alla vendita di cosmetici di lusso. Inoltre, le vetrine esterne non sono necessarie per la buona presentazione dei prodotti nell'ambito di un reparto o di uno spazio organizzato all'interno di un negozio «multiprodotto».
Per quanto riguarda le condizioni relative all'interno del punto di vendita, come la vendita in quest'ultimo di altri prodotti, esse non sono sufficienti per escludere un ipermercato dalla rete, nel senso che la vendita di altre merci tradizionalmente presenti in un ipermercato non è di per sé atta a nuocere all'«immagine di lusso» dei prodotti di cui trattasi, purché il reparto o lo spazio destinato alla vendita di cosmetici di lusso sia sistemato in modo che i detti prodotti siano presentati in condizioni valorizzanti.
Per quanto riguarda i criteri relativi alle altre attività degli esercizi commerciali, considerazioni attinenti all'importanza di queste attività sono sproporzionate in quanto non hanno di per sé alcun nesso con l'esigenza legittima della tutela dell'immagine di lusso dei prodotti considerati. Peraltro, esse sono discriminatorie in quanto tendono a favorire la candidatura di una profumeria specializzata a scapito di quella di un negozio «multiprodotto» che dispone di un reparto specializzato organizzato in modo da soddisfare le condizioni qualitative richieste per la vendita dei cosmetici di lusso.
15 Nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, un criterio che ha come unico scopo quello di far sì che l'insegna del dettagliante non svaluti l'immagine di lusso di tali prodotti costituisce in linea di massima un'esigenza legittima della distribuzione dei prodotti di cui trattasi e non rientra quindi necessariamente nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti si deve temere che, in mancanza di un criterio del genere, l'immagine lussuosa dei cosmetici di lusso, e dunque la loro stessa natura, risulti danneggiata dalla vendita di tali prodotti da parte di rivenditori la cui insegna è palesemente fonte di svalutazione agli occhi dei consumatori. Tale criterio non può tuttavia essere applicato in modo ingiustificato o sproporzionato.
16 Seppure i sistemi di distribuzione selettiva «semplici» possono costituire un aspetto della concorrenza conforme all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la restrizione o l'eliminazione della concorrenza può tuttavia prodursi qualora l'esistenza di un certo numero di siffatti sistemi non lasci posto ad altre forme di distribuzione imperniate su una politica concorrenziale di natura diversa o si risolva nella rigidità della struttura dei prezzi non compensata da altri fattori concorrenziali fra articoli della stessa marca e dall'esistenza di una concorrenza effettiva tra marche diverse. Di conseguenza, l'esistenza di un gran numero di sistemi di distribuzione selettiva per un determinato prodotto non consente, di per sé, di concludere che la concorrenza è ristretta o falsata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], ma il mercato rilevante deve essere altresì talmente rigido e strutturato da escludere ogni concorrenza efficace in materia di prezzi.
A tale riguardo, l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi automaticamente applicabile per il solo fatto che tutti i produttori del settore di cui trattasi hanno operato la stessa scelta con riguardo al metodo di distribuzione. Qualora determinati criteri di selezione di un produttore - considerati singolarmente - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], l'effetto cumulativo delle altre reti potrebbe infirmare questa conclusione soltanto qualora venisse dimostrato, in primo luogo, che esistono ostacoli all'accesso al mercato di nuovi concorrenti in grado di vendere i detti prodotti e che, di conseguenza, i sistemi di distribuzione selettiva considerati hanno l'effetto di bloccare la distribuzione a beneficio di determinati canali esistenti, oppure, in secondo luogo, che non esiste una concorrenza efficace, in particolare in materia di prezzi, tenendo conto della natura dei prodotti di cui trattasi.
[OSCURATO:PERSONA] causa T-88/92,
Groupement d'achat [OSCURATO:PERSONA], società di diritto francese, con sede in Parigi, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 15, Côte d'Eich,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, inizialmente rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede in Levallois-Perret (Francia), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 31, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] des industries de la parfumerie, unione di sindacati di diritto francese, con sede in Parigi, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques, associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, con sede in Bruxelles, con il signor [OSCURATO:PERSONA], solicitor, e con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Tayara, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Wynandy & Err, 60, avenue [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA] européenne des parfumeurs détaillants, associazione di federazioni o di sindacati nazionali di diritto francese, con sede in Parigi, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 12, avenue de la [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/33.542 - Sistema di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 236, pag. 11),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 e 29 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
Introduzione
1 La categoria dei «prodotti cosmetici» si riferisce ad una grande varietà di articoli tra cui, in particolare, i prodotti della profumeria alcolica, i prodotti per il trucco e per le cure estetiche, nonché i prodotti per la cura dei capelli e da toletta. Nell'ambito di tale categoria, esiste un segmento costituito dai prodotti di lusso: articoli di alta qualità, messi in commercio a prezzi relativamente elevati e con marchi di prestigio. In generale, i cosmetici di lusso vengono messi in vendita esclusivamente tramite reti di distribuzione selettiva soggette a condizioni analoghe. Tali reti sono formate in gran parte da profumerie specializzate e punti di vendita specializzati all'interno dei grandi magazzini.
2 [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») produce cosmetici di lusso. Essa fa parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]Hennessy insieme alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operanti sul medesimo mercato della [OSCURATO:PERSONA]. Tramite queste tre società, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]Hennessy detiene una quota superiore al 10% del mercato comunitario dei prodotti di profumeria di lusso.
3 Dal prospetto delle vendite ripartite per linee di prodotti, fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento, risulta che la vendita dei profumi di lusso rappresentava, nel 1990 e nel 1991, dall'80 al 100% delle vendite totali in distribuzione selettiva, a seconda dello Stato membro considerato; la quota rimanente era costituita dalla vendita dei prodotti di lusso per le cure estetiche e il trucco. Tali prodotti sono messi in vendita in circa 10 000 punti di vendita autorizzati nonché in negozi «tax free» nei quali viene realizzata una quota rilevante delle vendite in vari Stati membri.
4 Il 19 marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:PERSONA] una rete di contratti di distribuzione selettiva per la commercializzazione nella [OSCURATO:PERSONA] dei suoi prodotti di profumeria alcolica e dei prodotti per le cure estetiche e il trucco, chiedendo, in via principale, un'attestazione negativa ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), e, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
5 L'8 ottobre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava, in conformità dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, una comunicazione in cui esprimeva l'intenzione di assumere una posizione favorevole sui contratti notificati, nella versione modificata in seguito alle sue osservazioni, invitando i terzi interessati a farle pervenire le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni (GU C 262, pag. 2).
6 In seguito a tale pubblicazione il ricorrente, Groupement d'achat [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), presentava le sue osservazioni datate 6 novembre 1991. [OSCURATO:PERSONA] è una società cooperativa di acquisto che dispone di una rete di punti di vendita al dettaglio sul territorio francese, denominati centri di distribuzione [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «centri [OSCURATO:PERSONA]»), in prevalenza ipermercati o supermercati. Nelle sue osservazioni il [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al progetto di decisione con la motivazione, in particolare, che taluni centri [OSCURATO:PERSONA] idonei alla distribuzione di cosmetici di lusso ne sarebbero rimasti esclusi a seguito dell'adozione di detto provvedimento.
7 Similmente, il [OSCURATO:PERSONA] partecipava al procedimento amministrativo relativo al caso [OSCURATO:PERSONA], nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in data 16 dicembre 1991, la decisione 92/33/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/33.242 - [OSCURATO:PERSONA]) (GU 1992, L 12, pag. 2), oggetto di un ricorso analogo dinanzi al Tribunale ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-19/92).
8 Il 24 luglio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/33.542 - Sistema di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 236, pag. 11; in prosieguo: la «decisione»). Essa costituisce l'oggetto della presente sentenza.
Il contratto [OSCURATO:PERSONA]
9 Risulta dal «contratto di distributore autorizzato CEE per la linea di profumeria» (in prosieguo: il «contratto») e dalle condizioni generali di vendita ad esso allegate, nella versione considerata nella decisione, che la rete di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA] è una rete chiusa, che impone ai partecipanti il divieto di vendere o di procurarsi prodotti recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del suo ambito. Dal canto suo la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a garantire che la distribuzione sia effettuata nel rispetto delle normative in vigore e a ritirare i propri prodotti dai punti di vendita che non soddisfino le condizioni previste dal contratto di distribuzione selettiva.
10 I criteri di selezione dei distributori autorizzati, previsti dal contratto, riguardano sostanzialmente la qualificazione professionale del personale, l'ubicazione e la sistemazione dei punti di vendita, l'insegna del distributore, nonché determinate condizioni imposte a quest'ultimo concernenti, in particolare, le scorte dei prodotti, la realizzazione di un volume minimo di acquisti annuali, la disponibilità nei punti vendita di un assortimento di prodotti di marche concorrenti che sia sufficiente a dar lustro all'immagine dei prodotti [OSCURATO:PERSONA], l'obbligo di astenersi per un anno dalla vendita attiva dei nuovi prodotti lanciati in un altro territorio e la collaborazione tra il distributore e la [OSCURATO:PERSONA] in campo pubblicitario e promozionale.
11 Per quanto riguarda la qualificazione professionale, i punti II.3 e II.5 del contratto dispongono quanto segue:
«3) Qualificazione professionale nel campo della profumeria
Il distributore autorizzato CEE, o il suo personale di vendita, deve avere una qualificazione professionale nel campo della profumeria comprovata:
- da un diploma di estetista,
- da un certificato equipollente riconosciuto dal ministero competente di uno Stato membro della CEE,
- da un attestato di formazione professionale nel campo della profumeria rilasciato da una camera di commercio e dell'industria di uno Stato membro della CEE,
- da un'esperienza professionale di vendita di almeno tre anni nel campo della profumeria specifica del punto di vendita autorizzato.
(...)
5) Servizio di consulenza e di dimostrazione
Il distributore autorizzato CEE deve disporre di un servizio di consulenza e di dimostrazione alla clientela rapportato alla superficie del punto di vendita e al numero di prodotti proposti e messi a disposizione della clientela.
L'adeguatezza di tale servizio sarà valutata tenendo conto delle informazioni fornite dal distributore autorizzato CEE in merito:
- al numero dei venditori,
- al numero delle estetiste».
12 Per quanto riguarda il punto di vendita, i punti II.4 e II.6 del contratto prevedono quanto segue:
«4) Ubicazione del punto di vendita:
Il livello del punto di vendita della profumeria e il suo ambiente circostante devono corrispondere al prestigio del marchio.
L'ambiente circostante il negozio sarà valutato sulla base delle informazioni fornite sotto specificate, e conformemente alla scheda di valutazione [OSCURATO:PERSONA] all'uopo predisposta:
- fotografie a colori che consentano di giudicare le immediate vicinanze del negozio (esercizi commerciali circostanti e via),
- ubicazione geografica (posizione centrale, periferica, via commerciale, ecc.),
- altri esercizi commerciali di prestigio nelle vicinanze (gioiellerie, alberghi, ristoranti, ecc.).
(...)
6) Sistemazione del punto di vendita
L'allestimento del negozio, dei reparti e delle vetrine, e la disposizione degli altri prodotti distribuiti nei locali adibiti alla vendita non devono essere tali da svalutare l'immagine del marchio [OSCURATO:PERSONA].
L'ampiezza delle superfici di vendita non deve essere sproporzionata rispetto al numero delle marche vendute e deve permettere al distributore autorizzato di offrire al marchio [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle altre marche esposte, una collocazione che ne rifletta il prestigio.
I prodotti devono essere conservati in condizioni soddisfacenti, in locali dove sia possibile evitare umidità, temperatura e luminosità eccessive.
Il materiale dimostrativo o di pubblicità interna va collocato sul banco di vendita o nelle sue immediate vicinanze, bene in vista. Gli espositori, cartelli, modelli da esposizione e altri elementi pubblicitari devono essere esposti in buona posizione nelle sue vetrine esterne o, in mancanza di queste, all'interno del negozio.
La sistemazione sarà valutata sulla base delle informazioni fornite sotto specificate, e conformemente alla scheda di valutazione che il candidato alla distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] avrà comunicato alla [OSCURATO:PERSONA]:
- fotografie a colori che consentano di giudicare le vetrine, l'arredo interno del negozio,
- superficie del negozio dedicata alla vendita,
- numero e ampiezza delle cabine per le cure estetiche.
[OSCURATO:PERSONA] valutazione qualitativa si terrà conto dei seguenti fattori:
- qualità della facciata,
- decorazione delle vetrine,
- pavimenti,
- qualità di muri e soffitti,
- qualità dell'arredamento.
D'altra parte,
- è indispensabile che il negozio possegga una o più vetrine di presentazione il cui prestigio sia sufficiente ad accogliere profumi e prodotti cosmetici di pregio;
- la sistemazione delle dette vetrine nonché delle scaffalature deve essere conforme agli usi nella vendita dei prodotti di lusso;
- se si tratta di un reparto riservato alla vendita di prodotti di profumeria all'interno di un grande magazzino, la sua sistemazione deve costantemente soddisfare i criteri qualitativi descritti nei presenti documenti contrattuali ed essere all'altezza del prestigio della [OSCURATO:PERSONA]».
13 Quanto all'insegna del dettagliante, il punto II.8 del contratto dispone quanto segue:
«E' esclusa un'insegna esistente che abbia basato la propria immagine su una ristrettezza dell'ambiente o dei servizi. E' parimenti esclusa una nuova insegna che susciti nel pubblico l'idea di ristrettezza dell'ambiente o dei servizi. Si precisa comunque che la politica abituale in materia di prezzi di un'insegna non può essere considerata un elemento poco valorizzante».
14 Per quanto riguarda la procedura di ammissione alla rete, ogni domanda di apertura di conto dà luogo, entro un termine massimo di tre mesi, ad un'ispezione del punto di vendita candidato, effettuata da parte della [OSCURATO:PERSONA] o di un suo agente esclusivo, sulla base della scheda di valutazione prevista dal contratto, copia della quale è stata depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento (in prosieguo: la «scheda di valutazione»). [OSCURATO:PERSONA] scheda di valutazione viene attribuito un punteggio ad una serie di elementi di giudizio, che riguardano rispettivamente l'esterno del punto di vendita, l'interno del punto di vendita e la capacità professionale, in base ad una griglia di valutazione formata da quindici voci diverse. Ogni voce riceve un punteggio che va da zero a dieci punti e viene ponderata a seconda della sua importanza. La parte «elementi di valutazione dell'esterno» comporta cinque voci, con un massimo possibile di 120 punti. La parte «elementi di valutazione dell'interno» comporta otto voci, per un totale di 180 punti. La parte «capacità professionale» comporta due voci, vale a dire «esperienza e funzioni» (20 punti) e «dinamismo commerciale» (30 punti). Il punteggio massimo ottenibile è dunque di 350 punti; il minimo richiesto per figurare tra i punti di vendita ammessi è di 161 punti. L'attribuzione di quattro zeri sul complesso delle quindici voci ha effetto eliminatorio.
15 In base all'esito dell'ispezione, la domanda costituisce oggetto di un rifiuto motivato oppure l'interessato viene informato per iscritto delle misure da prendere per soddisfare i criteri di selezione. In questo secondo caso all'interessato viene concesso un termine massimo di sei mesi per conformarsi ai detti criteri, dopo di che sarà sottoposto a nuova ispezione. In caso di esito positivo, il suo conto viene aperto entro il termine di nove mesi dalla data dell'ispezione.
La decisione della [OSCURATO:PERSONA]
16 [OSCURATO:PERSONA] parte II.A.4 della decisione la [OSCURATO:PERSONA] considera che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non si applica a un sistema di distribuzione selettiva purché siano soddisfatte tre condizioni, in particolare, anzitutto, che le caratteristiche dei prodotti in questione richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto, la messa in atto di un tale sistema, in secondo luogo, che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di indole qualitativa, relativi alla qualificazione professionale del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti, e, in terzo luogo, che questi requisiti siano prescritti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non discriminatorio (v. sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1875, punto 20; in prosieguo: la «sentenza Metro I»; 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 33; in prosieguo; la «sentenza AEG»).
17 A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA], nella parte II.A.5, secondo comma, della decisione, osserva quanto segue:
«I prodotti in questione sono [infatti] articoli di qualità elevata, frutto di un particolare tipo di ricerca che trova espressione tanto nell'originalità quanto nella ricercatezza delle loro gamme, nonché nel livello qualitativo dei materiali impiegati, con particolare riguardo alla confezione nella quale sono presentati. La loro natura di prodotti di lusso è ulteriormente messa in risalto dall'aura di esclusività e prestigio che li distingue da prodotti simili appartenenti ad altri segmenti del mercato e rispondenti a differenti esigenze del consumatore. Una caratteristica siffatta è strettamente legata sia alla capacità del produttore di sviluppare e tutelare la reputazione della propria marca (la cosiddetta immagine di marca) sia da una presentazione al pubblico idonea a valorizzare la specificità estetica o funzionale di ogni singolo prodotto o linea di prodotti (...)».
18 [OSCURATO:PERSONA] considera poi che i criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla qualificazione professionale, all'ubicazione e alla sistemazione del punto di vendita, nonché all'insegna del dettagliante, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene segnatamente che «il richiedere nei punti di vendita la presenza di un consulente professionalmente specializzato costituisce un'esigenza legittima da parte del produttore, in quanto le cognizioni specificamente richieste risultano necessarie per aiutare il consumatore a scegliere il prodotto più adatto ai suoi gusti ed esigenze e per informarlo al meglio sulle condizioni di utilizzazione e di conservazione dei prodotti» (parte II.A.5, terzo comma) e che «poiché il mantenimento di un'immagine di marca di prestigio costituisce, sul mercato dei cosmetici di lusso, un fattore essenziale di concorrenza, nessun produttore può conservare la propria posizione su tale mercato senza un'attività costante di promozione. Ciò posto, è chiaro che tutta l'attività promozionale verrebbe vanificata se, nella fase di vendita al dettaglio, i prodotti [OSCURATO:PERSONA] venissero commercializzati in modo tale da alterarne la percezione da parte del consumatore. Pertanto, i criteri di selezione applicati dal produttore (ubicazione e requisiti estetico-funzionali del punto di vendita, sistemazione e decorazione delle vetrine) costituiscono pretese legittime poiché mirano ad offrire al consumatore sia un ambiente di vendita conforme alle caratteristiche di esclusività e lusso dei prodotti offerti sia una presentazione rispondente all'immagine evocata dal marchio [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre l'obbligo del distributore di provvedere al deposito dei prodotti del contratto in magazzini tecnicamente adeguati ne garantisce la freschezza e il perfetto stato di conservazione al momento della vendita. Inoltre, il requisito riguardante l'insegna del punto di vendita mira a garantire che l'insegna della profumeria, del negozio o dello spazio nel quale si trova il reparto profumi o la profumeria stessa sia compatibile con i principi che disciplinano la distribuzione dei prodotti in parola. E opportuno ricordare, al riguardo, che l'aspetto poco valorizzante di un punto di vendita o della sua insegna non può comunque essere ricollegato alla politica dei prezzi abitualmente praticata dal distributore» (parte II.A.5, quarto comma).
[OSCURATO:PERSONA], nella parte II.A.5, commi quinto, sesto e settimo, prosegue nei seguenti termini:
«Il divieto di vendere prodotti che potrebbero svalutare, per la loro vicinanza, il prestigio del marchio [OSCURATO:PERSONA] ha esclusivamente lo scopo di tutelare, nella percezione del pubblico, l'aura prestigiosa ed esclusiva di tali prodotti, evitando con ciò ogni assimilazione a merci di qualità inferiore.
Va notato, in proposito che, al sistema di distribuzione selettiva [OSCURATO:PERSONA] possono accedere anche i grandi magazzini che dispongono di un reparto specializzato. Tenuto conto altresì delle varie forme di distribuzione cui [OSCURATO:PERSONA] ha accordato l'autorizzazione a livello comunitario, i requisiti qualitativi relativi all'ubicazione, alla sistemazione e all'insegna del punto di vendita non sono, di per sé, idonei ad escludere talune forme moderne di distribuzione come i grandi magazzini o gli shopping.
L'obbligo imposto al distributore ufficiale di riservare ai prodotti [OSCURATO:PERSONA] una collocazione che, rispetto alle altre marche esposte, rifletta il prestigio della marca [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di garantire una presentazione che valorizzi i prodotti contrattuali. (...) un simile criterio di selezione non è, di per sé, tale da limitare l'autonomia commerciale del distributore nella vendita e nella promozione di marche concorrenti, né da ostacolare lo sviluppo di nuove forme di distribuzione».
19 Quanto agli altri obblighi e condizioni imposti al distributore autorizzato, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che quelli attinenti alla procedura di ammissione alla rete, alla realizzazione di un volume minimo di acquisti annuali, all'esposizione nel punto di vendita autorizzato di marche concorrenti, alle scorte, al lancio di nuovi prodotti e alla cooperazione pubblicitaria e promozionale entrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, (v. parte II.A.6 della decisione) e che gli ostacoli alla concorrenza rilevati costituiscono una restrizione sensibile degli scambi intracomunitari (parte II.A.8).
20 [OSCURATO:PERSONA] constata tuttavia, nella parte II.B.1 della decisione, che i contratti che formano il sistema di distribuzione selettiva di [OSCURATO:PERSONA] presentano i quattro requisiti di cui all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
21 Sulla questione se le clausole di cui è causa contribuiscano al miglioramento della produzione e della distribuzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva, nella parte II.B.2, che: «Gli articoli cosmetici di lusso si distinguono dai prodotti similari che rispondono ad altre esigenze dei consumatori a motivo, tra l'altro, di quell'immagine di esclusività e di prestigio che, nella percezione dei consumatori, viene associata al marchio di cui sono muniti. La capacità del produttore di creare e preservare un'immagine di marca originale e prestigiosa costituisce quindi un fattore determinante per la concorrenza. Ne discende che una marca di cosmetici di lusso può essere efficacemente distribuita solo se viene salvaguardata la sua vocazione all'esclusività. I fatti dimostrano che la distribuzione generalizzata di un cosmetico di lusso rischia di alterarne la percezione da parte dei consumatori e di provocare, a termine, un calo della sua domanda».
22 Alla luce di quanto sopra la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le clausole del contratto considerate all'art. 85, n. 1 (v. supra, punto 19) «hanno l'effetto di garantire che i prodotti [OSCURATO:PERSONA] vengano distribuiti soltanto in condizioni atte a tutelarne l'immagine di cosmetici di lusso esclusivi e di qualità elevata» (parte II.B.2, ottavo comma, in fine).
23 Sulla questione se venga riservata agli utilizzatori «una congrua parte dell'utile che ne deriva», ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] osserva in particolare che il sistema di distribuzione notificato «consente (...) di salvaguardare quel carattere esclusivo dei prodotti contrattuali che costituisce la motivazione di fondo nella scelta dei consumatori» (parte II.B.3, secondo comma) e che «se la clientela dovesse ritenere che l'immagine della marca o i servizi collegati alla vendita costituiscono un fattore secondario, essa potrà comunque orientarsi all'acquisto di articoli analoghi, appartenenti ad un segmento di mercato prossimo a quello dei cosmetici di lusso e non distribuiti tramite un sistema di distribuzione selettiva; in tal modo la clientela sconfesserebbe la strategia commerciale scelta dal produttore» (parte II.B.3, terzo comma).
24 Infine la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce, nella parte II.B.4 della decisione, che il sistema di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun obbligo restrittivo della concorrenza che non sia indispensabile per conseguire gli obiettivi perseguiti, a norma dell'art. 85, n. 3, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA] e, nella parte II.B.5, che i contratti in esame non danno alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione, ai sensi dell'art. 85, n. 3, lett. b), del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, segnatamente, che non le risulta che «la diffusione dei sistemi di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso escluda, in linea di principio, forme moderne di distribuzione come i grandi magazzini; infatti, ai criteri di selezione cui ricorre la [OSCURATO:PERSONA] possono rispondere perfettamente anche queste forme moderne di distribuzione, eventualmente con qualche modifica dei loro metodi peculiari di commercializzazione» (parte II.B.5, quarto comma).
25 L'art. 1 della decisione è così formulato:
«A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE è dichiarato inapplicabile al contratto tipo di distributore autorizzato che vincola la società [OSCURATO:PERSONA] o i suoi agenti esclusivi ai suoi rivenditori specializzati stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA], nonché alle relative condizioni generali di vendita.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1_ gennaio 1992 al 31 maggio 1997».
Procedimento e conclusioni delle parti
26 Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 1992. Con ordinanza 31 marzo 1993, la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] des industries de la parfumerie (in prosieguo: la «FIP») e la [OSCURATO:PERSONA] européenne des parfumeurs détaillants (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
27 Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di passare alla trattazione orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'art. 64 del regolamento di procedura, la convenuta, la [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a produrre taluni documenti prima dell'udienza. Le parti hanno depositato le loro risposte tra il 16 e il 24 gennaio 1996.
28 Le parti sono state sentite nelle loro conclusioni e nelle risposte ai quesiti del Tribunale nell'udienza tenutasi nei giorni 28 e 29 febbraio 1996.
29 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare complessivamente la decisione;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare tutte le spese.
30 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese.
31 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle originate dall'intervento della [OSCURATO:PERSONA].
32 [OSCURATO:PERSONA] FIP conclude che il Tribunale voglia:
- pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso in base alle norme vigenti;
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle originate dall'intervento della FIP.
33 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle originate dall'intervento del [OSCURATO:PERSONA].
34 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle originate dall'intervento della [OSCURATO:PERSONA].
35 Nelle sue osservazioni sulle memorie d'intervento il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile; - condannare gli intervenienti a sopportare le loro spese.
Sulla ricevibilità
[OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti
36 [OSCURATO:PERSONA] fa valere l'irricevibilità del ricorso in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non è direttamente e individualmente interessato dalla decisione ai sensi dell'art. 173, comma secondo, del [OSCURATO:PERSONA] CEE (divenuto art. 173, comma quarto, del [OSCURATO:PERSONA] CE; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e non ha alcun interesse ad agire.
37 [OSCURATO:PERSONA] sarebbe solo un intermediario tra i propri aderenti, cioè i centri [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori, e non si occuperebbe mai degli acquisti e delle vendite al consumatore finale dei prodotti di cui trattasi. Ancora, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun mandato di rappresentanza dei centri [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero i soli legittimati ad agire contro la decisione. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe dunque direttamente interessato dalla decisione, che non gli causerebbe alcun pregiudizio particolare (v. sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195). Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dimostrare un interesse individuale diverso da quello di semplice intermediario e non presenterebbe quindi un «interesse esistente ed effettivo» all'annullamento della decisione (v. sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2181). Rifacendosi alla sentenza della Corte 28 ottobre 1982, causa 135/81, Groupement des agences de voyages/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3799, punto 7), la [OSCURATO:PERSONA] richiama anche il principio «nul ne plaide par procureur».
38 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di aver depositato, durante il procedimento amministrativo, in applicazione dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, osservazioni equivalenti, quanto allo scopo, alla presentazione di una denuncia, e che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione, ha ripreso i suoi argomenti, in particolare nelle parti I.D e II.B.5, in fine. Il ricorso sarebbe dunque ricevibile (v. sentenza della Corte 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3021, punti 20-23; in prosieguo: la «sentenza Metro II»).
39 Peraltro, nella sua veste di centrale di acquisti di un gruppo economico, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un operatore diretto sul mercato dei profumi e dei prodotti cosmetici, in quanto seleziona i produttori e contratta le condizioni di assortimento e di prezzo, le condizioni finanziarie e le modalità di consegna e di rifornimento. Senza la decisione il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, in un modo o nell'altro, procurarsi prodotti [OSCURATO:PERSONA], ma l'adozione di questa l'avrebbe privato di ogni diritto di accesso normale a questo mercato.
40 La convenuta non contesta la ricevibilità del ricorso.
Giudizio del Tribunale
41 La convenuta non ha concluso per l'irricevibilità del ricorso. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata a sollevare una questione di irricevibilità e il Tribunale non è tenuto a procedere all'esame dei motivi da essa dedotti (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1125, punti 20-22).
42 Occorre tuttavia esaminare d'ufficio la ricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura (v. sentenza CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 23).
43 Conformemente all'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei confronti di altre persone solo se la riguardino direttamente e individualmente. Poiché la decisione ha come destinatario la [OSCURATO:PERSONA], va accertato se ricorrano i due presupposti anzidetti per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA].
44 Sulla questione se il [OSCURATO:PERSONA] sia «individualmente» interessato dalla decisione, per giurisprudenza consolidata i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere riguardati ai sensi dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] solo se detta decisione li riguarda a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], citata, pag. 223, nonché sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1971, punto 34).
45 Il Tribunale rileva, in proposito, che il [OSCURATO:PERSONA] è una società cooperativa a capitale variabile costituita da commercianti al dettaglio operanti con l'insegna É. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla legge francese 11 luglio 1972, n. 72-652. Secondo l'art. 1 della detta legge tali società cooperative hanno la funzione di migliorare, grazie agli sforzi congiunti degli aderenti, le condizioni nelle quali questi ultimi esercitano la loro professione di commerciante. A tal fine esse possono, segnatamente, fornire ai loro aderenti, in tutto o in parte, merci, derrate o servizi, attrezzature e materiale necessari all'esercizio della loro attività commerciale. L'art. 2, n. 2, dello statuto del [OSCURATO:PERSONA] precisa in particolare che i servizi che esso si prefigge di offrire ai propri aderenti non sono limitati per natura o per entità, e soprattutto possono consistere in qualsiasi operazione e attività in qualche modo collegata con la professione dei soci. Ai sensi dell'art. 30 A dello statuto, il [OSCURATO:PERSONA] opera esclusivamente per conto dei soci, per consentire loro di ridurre i prezzi all'acquisto e alla distribuzione in favore dei rispettivi aderenti e/o dei consumatori. In particolare, esso può procedere ad acquisti, a suo nome, per conto dei suoi soci.
46 Secondo le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] in udienza, che non sono state oggetto di contestazione, prima dell'adozione della decisione esso aveva contattato numerosi produttori del settore della profumeria, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che almeno alcuni dei suoi soci fossero ammessi alla rete come distributori autorizzati. In seguito, uno dei soci del [OSCURATO:PERSONA], la società Rocadis, con lettera 7 febbraio 1991 aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una candidatura «test» per il centro [OSCURATO:PERSONA] di Poitiers.
47 La detta candidatura era stata respinta con lettera della [OSCURATO:PERSONA] datata 29 aprile 1991, con la motivazione che i suoi criteri di selezione non erano soddisfatti, in particolare che l'insegna «[OSCURATO:PERSONA]» non rispecchiava il prestigio e la fama del marchio [OSCURATO:PERSONA]. La scheda di valutazione utilizzata in quel frangente era sostanzialmente identica a quella che la [OSCURATO:PERSONA] utilizza attualmente.
48 E' inoltre pacifico che diversi altri centri [OSCURATO:PERSONA] hanno espresso l'intenzione di distribuire prodotti [OSCURATO:PERSONA], come dimostrano i numerosi procedimenti di diritto interno richiamati dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle rispettive memorie scritte.
49 D'altro canto, il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sottoponendole osservazioni dettagliate in risposta alla pubblicazione della comunicazione prevista dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 (v. supra, punto 6). Nelle osservazioni in parola il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere in particolare che la decisione avrebbe l'effetto di escludere i suoi soci dalla distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] e ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a verificare sul posto le condizioni di distribuzione degli articoli di lusso negli esercizi dei centri [OSCURATO:PERSONA] che si propongono di accedere alla distribuzione dei profumi di lusso.
50 Con lettera 12 dicembre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'intenzione di esaminare con attenzione i rilievi del [OSCURATO:PERSONA]. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di aver tenuto conto dei detti rilievi all'atto dell'adozione della decisione. E' tuttavia assodato che questa approva, in sostanza, le particolarità del sistema di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA] criticate dal [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo.
51 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale reputa che la situazione del caso di specie non è materialmente diversa da quella esaminata nella sentenza Metro II (punti 21-23), nella quale la Corte ha valutato che un operatore che si era visto respingere la propria domanda di ammissione ad una rete come distributore autorizzato e che aveva presentato osservazioni ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, era direttamente e individualmente interessato da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che confermava i criteri censurati da questo durante il procedimento amministrativo.
52 Va aggiunto poi che la decisione pregiudica gli interessi del [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui lo scopo sociale di quest'ultimo è proprio la stipulazione di contratti di fornitura dei centri [OSCURATO:PERSONA]. Anche il [OSCURATO:PERSONA] è quindi individualmente interessato dalla decisione in veste di negoziatore dei detti contratti di fornitura (v. per analogia sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punti 20-25, oltre che sentenza CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 30.)
53 Emerge peraltro dallo statuto del [OSCURATO:PERSONA], segnatamente dall'art. 2, che esso era implicitamente autorizzato a far valere, nel corso del procedimento amministrativo, non soltanto il proprio punto di vista, bensì anche quello dei suoi soci intenzionati a far parte della rete [OSCURATO:PERSONA]. Poiché questi ultimi sono potenziali concorrenti dei distributori autorizzati [OSCURATO:PERSONA], sono anch'essi «terzi interessati» ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17. Di conseguenza anche il [OSCURATO:PERSONA] è individualmente interessato dalla decisione nei limiti in cui ha partecipato al procedimento amministrativo in veste di rappresentante dei suoi soci (v. per analogia sentenza AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 60-62).
54 Per quanto riguarda la questione se il [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente interessato, basti osservare che la decisione ha lasciato intatti tutti gli effetti della rete [OSCURATO:PERSONA], consentendo dunque alla [OSCURATO:PERSONA] di opporre direttamente al [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi soci i criteri di selezione di cui esso aveva contestato la liceità durante il procedimento amministrativo.
55 D'altra parte, anche se il [OSCURATO:PERSONA] non intende diventare direttamente distributore autorizzato [OSCURATO:PERSONA], i suoi acquisti di prodotti [OSCURATO:PERSONA] risultano ormai sottoposti al rispetto dei criteri di selezione la cui liceità è stata riconosciuta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] presenta dunque un interesse esistente ed effettivo a contestarne la fondatezza.
56 Il ricorso, pertanto, è ricevibile.
Nel merito
57 [OSCURATO:PERSONA] sostiene principalmente che il cumulo dei criteri di selezione approvati dalla decisione ha per effetto di escludere a priori dalla rete [OSCURATO:PERSONA] alcuni ipermercati che operano con l'insegna É. [OSCURATO:PERSONA], nonostante essi siano idonei a porre in commercio profumi di lusso in modo corretto, valorizzando gli articoli. Accanto a questa censura principale, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere nel ricorso tre gruppi di motivi attinenti, rispettivamente, ad insufficienze della motivazione, ad errori di fatto e ad errori di diritto. Con tali motivi, la cui portata si sovrappone, vengono sostanzialmente formulate le quattro censure seguenti: a) la decisione sarebbe viziata da insufficienze della motivazione e/o da errori manifesti di fatto laddove i metodi di valorizzazione applicati dai centri commerciali di grandi o medie dimensioni (in prosieguo: la «grande distribuzione») vengono ritenuti non idonei alla distribuzione dei profumi di lusso; b) la decisione sarebbe viziata da insufficienze della motivazione e/o da errori manifesti di fatto in ordine alle esigenze e alle aspettative dei consumatori; c) la decisione sarebbe viziata da errori di diritto e/o da insufficienze della motivazione laddove la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che i criteri sintetizzati nella parte II.A.5 non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; d) la decisione sarebbe viziata da errori di diritto e/o da errori di fatto manifesti e/o da insufficienze della motivazione con riguardo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
58 Occorre esaminare, in primo luogo, la legittimità della decisione in relazione all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], riunendo tutti i motivi e gli argomenti formulati in proposito dalle parti, e, in secondo luogo, la legittimità della decisione in relazione all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
I - Sulla legittimità della decisione in relazione all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti
Argomenti del [OSCURATO:PERSONA]
59 [OSCURATO:PERSONA] spiega anzitutto che distribuisce, tramite i suoi aderenti operanti con l'insegna É. [OSCURATO:PERSONA], numerosi articoli di lusso (apparecchi ad alta fedeltà, vini pregiati, gioielli, orologi, macchine fotografiche, articoli tessili di lusso, ecc.) in condizioni perfettamente adeguate, riconosce la necessità di un sistema fondato sul concetto di «selettività di lusso» per mantenere il prestigio degli articoli di lusso e rispondere alle aspettative dei consumatori. Esso riconosce altresì che non tutti i negozi con l'insegna É. [OSCURATO:PERSONA] sono idonei ad operare con questa forma di commercializzazione. Ciò nondimeno, in alcuni grandi ipermercati o supermercati operanti con l'insegna É. [OSCURATO:PERSONA], la selettività di lusso sarebbe già applicata mediante tecniche particolari, come l'allestimento di un reparto riservato all'interno del magazzino o di uno spazio specializzato all'interno della superficie di vendita, con l'eventuale aggiunta di un'insegna secondaria (ad esempio «Éole»). Negozi del genere sarebbero adatti o adattabili alla vendita di cosmetici di lusso, come risulterebbe in particolare dalle fotografie degli spazi «bellezza-salute» presenti in determinati centri [OSCURATO:PERSONA], allegate all'atto introduttivo del ricorso.
60 Tuttavia, la grande distribuzione verrebbe esclusa d'ufficio dalla rete [OSCURATO:PERSONA] per effetto del cumulo dei criteri di selezione approvati dalla decisione, in particolare di quelli relativi all'ambiente circostante, all'aspetto esterno degli esercizi commerciali vicini, all'allestimento del punto di vendita, all'ambiente costituito dagli altri articoli in vendita - i quali non devono svalutare l'immagine di marca della [OSCURATO:PERSONA] - alla qualità della facciata, alla presenza di una o più vetrine di presentazione, alla conformità del livello e della decorazione delle vetrine con gli usi della vendita degli articoli di lusso e all'insegna, la quale non deve suscitare nel pubblico l'idea di ristrettezza dell'ambiente o dei servizi (punti II.4, II.6 e II.8, del contratto, citati supra ai punti 12 e 13). Infatti, si sostiene, possono soddisfare i criteri suindicati soltanto le forme di commercio tradizionali, quali i negozianti e i grandi magazzini siti nel centro urbano e gli «shopping».
61 In particolare, il ricorrente si meraviglia del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto ammettere un criterio così eliminatorio come quello relativo all'insegna, in quanto esso sarebbe completamente soggettivo ed escluderebbe tutte le insegne nazionali o comunitarie dei centri commerciali che si sono sviluppati storicamente ponendo l'accento sull'idea di «discount» e sulla ristrettezza dell'ambiente o dei servizi, anche se tale concetto si è notevolmente trasformato negli ultimi vent'anni e i consumatori non percepiscono più come elemento poco valorizzante le insegne della grande distribuzione.
62 Con riguardo alla motivazione della decisione, il ricorrente osserva che, poiché la decisione di cui trattasi è una decisione di principio, essa avrebbe dovuto essere formulata in modo particolarmente esauriente. Eppure, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato l'affermazione secondo la quale i criteri riportati nella decisione attengono alla selettività di lusso. A questo proposito, malgrado le osservazioni sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, la decisione non conterrebbe alcuna motivazione in merito alla capacità della grande distribuzione di valorizzare i profumi di lusso. La grande distribuzione avrebbe in effetti profondamente modificato i propri metodi di commercializzazione (v. supra, punto 59) e sarebbe riuscita non solo a proteggere l'immagine di marca inerente ai prodotti di alta tecnicità e di lusso, ma anche a essere competitiva in termini di immagine di tali prodotti.
63 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tuttavia lasciato ai produttori il compito di valutare la «percezione» di un'insegna da parte del pubblico, l'ambiente costituito dagli altri articoli o il rispetto degli «usi» della vendita degli articoli di lusso; ciò costituirebbe una libertà eccessiva, assai vicina ad una condizione potestativa di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato il carattere indispensabile. Al riguardo, i produttori di profumi, ritenendo a torto che la presenza di ogni altro prodotto accanto ai profumi di lusso sia svalutante, escluderebbero de facto qualsiasi vendita di tali prodotti da parte della grande distribuzione (v., ad esempio, sentenza della Cour de cassation francese del 19 maggio 1992, Sodigar/[OSCURATO:PERSONA], allegato 6 all'atto introduttivo del ricorso). Esempio dell'arbitrarietà e della soggettività della [OSCURATO:PERSONA], e dell'intenzione di escludere a priori la grande distribuzione, sarebbe l'affermazione contenuta nella sua lettera 29 aprile 1991, relativa alla domanda di ammissione presentata dalla società Rocadis per il centro [OSCURATO:PERSONA] di Poitiers, secondo la quale «esiste un "distinguo" assoluto tra una profumeria tradizionale che soddisfi tutti i nostri criteri qualitativi e sita nella galleria commerciale di un centro commerciale e un'area di vendita di articoli di profumeria all'interno delle casse di un supermercato».
64 Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe affatto motivato l'affermazione secondo la quale il consumatore di articoli di lusso lo ricerca esclusivamente negli esercizi commerciali tradizionali. Infatti il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la motivazione essenziale della scelta del consumatore è il carattere esclusivo dei prodotti (parti II.A.5, quarto comma, e II.B.3, secondo comma, della decisione) sarebbe una constatazione ex cathedra. Non avendo citato nessun sondaggio, analisi d'opinione o studio statistico, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto il Tribunale nelle condizioni di poter valutare la pertinenza di questa descrizione del consumatore medio. In realtà i consumatori si attenderebbero un'offerta diversificata di articoli di lusso, offerta cui risponderebbero spontaneamente non appena venga loro presentata. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di motivazioni di tipo «passatista», non suffragate da alcuna dimostrazione.
65 Quanto agli errori di fatto di cui sarebbe viziata la decisione, il ricorrente sostiene che, per le ragioni già esposte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della capacità del settore della grande distribuzione di distribuire profumi di lusso in condizioni soddisfacenti. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestamente travisato la motivazione della clientela constatando, nella parte II.B.3, secondo comma, della decisione, che il sistema di distribuzione notificato «consente (...) di salvaguardare quel carattere esclusivo dei prodotti contrattuali che costituisce la motivazione di fondo nella scelta dei consumatori».
66 In realtà, non appena un grande distributore riesce a porre in commercio profumi di lusso, si troverebbe di fronte ad una rilevante domanda spontanea da parte dei consumatori, che cercano il lusso e la possibilità di sognare, ma non necessariamente al prezzo imposto da una rete chiusa. Vi sarebbe, in particolare, una categoria di consumatori, spesso relativamente giovani, agiati, cittadini, attratti dalle novità e dai prodotti di marca, che effettuano preferibilmente i propri acquisti nell'ambito della grande distribuzione, includendovi tuttavia tutti gli articoli «di alta gamma», categoria questa la cui esistenza viene negata dalla [OSCURATO:PERSONA].
67 Sarebbe dunque errato presumere che il consumatore abbia sempre una visione uniforme e poco valorizzante della grande distribuzione o che l'approdo alla grande distribuzione trasformerebbe ogni articolo di lusso in un prodotto comune. In particolare, il criterio fondato sulla percezione generale di un'insegna non sarebbe appropriato in quanto possono convivere, sotto la stessa insegna, spazi organizzati specializzati, come gli «spazi gioielleria» di taluni centri [OSCURATO:PERSONA]. Del pari il consumatore potrebbe trovare, riuniti sotto la medesima insegna, una varietà di negozi e servizi, nel qual caso non giudicherebbe i prodotti sulla base dell'insegna dei centri [OSCURATO:PERSONA].
68 Secondo il ricorrente, da quanto precede discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasgredito l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], stabilendo che i criteri sintetizzati nella parte II.A.5, della decisione non sono interessati dal divieto sancito dal detto articolo. In particolare, i criteri in esame non sarebbero né oggettivi né uniformi e supererebbero la misura necessaria. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato in modo discriminatorio le tecniche di valorizzazione utilizzate dalla grande distribuzione.
69 Per giunta, la restrizione della concorrenza risultante dall'applicazione dei detti criteri risulterebbe aggravata per l'effetto cumulativo delle reti analoghe alla rete [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], affermando che un'esclusività di lusso messa in atto in modo parallelo e cumulativo da tutti i produttori comunitari non è restrittiva della concorrenza nel senso dell'art. 85, n. 1, avrebbe quindi commesso un errore di diritto manifesto.
70 La decisione infatti avrebbe l'effetto di limitare il numero dei distributori sul mercato dei «profumi di lusso» - che è il mercato da considerare secondo lo studio del prof. Weber citato nella parte I.B della decisione - e legittimerebbe il sistema anticoncorrenziale del numero chiuso individuato da questo. Inoltre non rimarrebbe spazio alcuno per forme di distribuzione diverse da quella descritta nella decisione, e il mercato sarebbe talmente rigido e strutturato da non lasciar sussistere una concorrenza efficace, di modo che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe d'applicazione (v. sentenza Metro II, punti 40-42). A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sbagliato nell'amalgamare mercati distinti, con la constatazione, operata nella parte I.B, terzo comma, della decisione, che i prodotti venduti con il sistema della distribuzione selettiva rappresentano una frazione del fatturato totale delle vendite di cosmetici compresa tra il 24% e il 36%.
Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
71 [OSCURATO:PERSONA] osserva di non avere escluso a priori nessuna forma commerciale moderna. Essa non si è pronunciata in merito alla capacità di determinati centri [OSCURATO:PERSONA] di soddisfare i criteri notificati dalla [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a constatare che i criteri di selettività in parola erano necessari per preservare la qualità e garantire l'utilizzo corretto dei prodotti, o erano legati alle esigenze della distribuzione di questi (sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa 243/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2015, punto 31). La convenuta precisa di aver avviato un riesame della situazione della concorrenza nel settore in questione, a partire dal 1988, e che ciò l'ha condotta a formulare obiezioni in merito ad una serie di clausole contrattuali, al fine di garantire l'eliminazione di qualsiasi criterio di selezione di natura puramente quantitativa. Essa dunque non avrebbe né predefinito il numero dei distributori di profumi di lusso né legittimato un sistema di numero chiuso, come afferma il [OSCURATO:PERSONA].
72 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro precisato, nelle parti II.A.5, sesto comma, e II.B.5, quarto comma, della decisione, he i criteri della [OSCURATO:PERSONA] non erano idonei ad escludere talune forme moderne di distribuzione, come quelle rappresentate dai centri commerciali, anche se ciò implica un cambiamento parziale dei loro metodi peculiari di commercializzazione. In udienza, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che essa non esclude a priori alcuna forma di distribuzione del «genere centro commerciale» nel settore dei cosmetici di lusso e che l'espressione «grandi magazzini», di cui nelle parti II.A.5, quinto comma, e II.B.5, quarto comma, della decisione, va interpretata nel senso che comprende gli ipermercati.
73 Per quanto riguarda i criteri che secondo il [OSCURATO:PERSONA] lo escludono dalla rete, né l'esigenza di adeguare costantemente le vetrine al prestigio del marchio né la presa in considerazione delle altre attività di un punto di vendita comportano necessariamente l'esclusione dei centri commerciali di grandi e medie dimensioni. In compenso, se il problema fosse in realtà quello dell'applicazione discriminatoria dei detti criteri, tale applicazione sarebbe ovviamente illegittima, ma non potrebbe essere sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame della loro liceità.
74 In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la necessità del criterio relativo all'insegna è evidente, poiché consente di escludere talune insegne che sono palesemente poco valorizzanti. Dagli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che vi sono centri commerciali di grandi e medie dimensioni la cui insegna risponde alla volontà di creare un'immagine fondata sulla ristrettezza dell'ambiente e dei servizi, il che giustificherebbe il loro mancato accesso alle reti di distribuzione dei prodotti di cui trattasi. All'opposto, i distributori la cui insegna non è, o non è più, sinonimo di ristrettezza dell'ambiente e dei servizi non rimarrebbero affatto esclusi dalla rete di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato nella parte II.A.5, quarto comma, della decisione che il carattere poco valorizzante di un'insegna non può essere ricollegato alla politica dei prezzi abitualmente praticata dal distributore.
75 Quanto all'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lasciato al produttore il compito di valutare taluni criteri, quali l'insegna, ecc., la convenuta fa valere che la maggior parte dei criteri di selezione di carattere qualitativo non possono essere definiti in maniera rigida, ma comportano una valutazione di ciascun caso singolo da parte del produttore, valutazione subordinata all'osservanza del principio di non discriminazione e sottoposta al controllo dei giudici competenti.
76 Quanto alla motivazione della decisione, essa sarebbe chiara ed esauriente, soprattutto per quanto riguarda la parte II.A.5. D'altro canto, emergerebbe dalla sentenza L'Oréal, sopra citata, dalla sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 99/79, Lancôme ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2511), nonché dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 1985, 85/616/CEE, relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/30.665 - Villeroy & Boch; GU L 376, pag. 15), che non vi è alcuna innovazione nel fatto di considerare che il mantenimento dell'immagine di prestigio di un prodotto possa giustificare criteri qualitativi in ordine alla qualifica professionale del rivenditore e alle sue sedi.
77 Per quanto riguarda i consumatori, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di essersi basata sulle osservazioni presentate da talune loro associazioni nell'ambito del procedimento relativo alla decisione [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogni modo, sarebbe evidente che la motivazione di fondo del consumatore di articoli di lusso risiede nella garanzia che il prodotto non diverrà un prodotto comune. Benché, in un primo momento, il consumatore sia disposto ad acquistare un articolo di lusso esposto in un punto di vendita non adeguato alla sua natura di articolo di lusso, la presenza di tale prodotto in tale luogo comporterebbe, poco a poco, la sua svalutazione, fino a che questo cessi di essere un articolo di lusso e il consumatore se ne allontani.
78 Per quanto riguarda l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i criteri analizzati nella parte II.A.5 della decisione sono manifestamente criteri oggettivi di natura qualitativa, come quelli cui fa riferimento la sentenza Metro I, e sono stabiliti in modo uniforme e non discriminatorio, poiché non escludono alcun distributore che sia in grado di soddisfarli. D'altro canto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che questi criteri andavano applicati in modo non discriminatorio, aspetto questo che riguarda il profilo pratico e non la valutazione dei criteri in quanto tali.
79 I criteri in esame non eccederebbero la misura necessaria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe rilevato nella decisione che le caratteristiche dei profumi di lusso, vale a dire il loro livello qualitativo elevato e l'aura di prestigio e di esclusività che li contraddistingue, sono strettamente legati alla capacità del produttore di sviluppare e tutelare la reputazione della propria marca, idonea a valorizzare la specificità estetica o funzionale di ogni singolo prodotto o linea di prodotti. Questa osservazione avrebbe portato a concludere che i criteri di selezione relativi all'ubicazione, alle caratteristiche estetiche e funzionali del punto di vendita e al divieto di vendere prodotti idonei a svalutare, con la loro vicinanza, la detta immagine di marca sarebbero indispensabili al mantenimento del prestigio dell'immagine di marca dei profumi [OSCURATO:PERSONA].
80 Quanto all'effetto cumulativo delle reti, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il mercato di cui trattasi è quello dei cosmetici di lusso, ma che essa, in ogni caso, ha debitamente preso in considerazione l'esistenza di reti parallele (v. parte II.A.8 della decisione). Quanto al richiamo al punto 40 della sentenza Metro II operato dal ricorrente, dai punti 41 e 42 di detta sentenza si desumerebbe che i sistemi di distribuzione selettiva cessano di essere conformi all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] solo quando comportano una rigidità totale del mercato di cui trattasi, nel quale dunque non vi è più concorrenza alcuna. Ciò non avverrebbe nel caso di specie, ove sussisterebbe una concorrenza effettiva tra marche concorrenti di cosmetici di lusso, nonché tra prodotti della stessa marca, il che consentirebbe di affermare che siffatti sistemi sono compatibili con il disposto dell'art. 85, n. 1.
81 Inoltre, benché il grado di sostituibilità tra profumi di lusso e altri profumi non distribuiti tramite un sistema di distribuzione selettiva sia ridotto, il consumatore che desidera acquistare un profumo senza pagare il prezzo di un profumo di lusso può trovare il prodotto che cerca in un altro circuito (v. parte II.B.3, terzo comma, della decisione). La possibilità illustrata è tanto più significativa per il fatto che i cosmetici di lusso rappresentano solo una quota ridotta, che varia tra il 22,4% e il 36,2%, a seconda degli Stati membri, del mercato complessivo dei prodotti cosmetici (v. parte I.B, terzo comma, della decisione).
Argomenti delle parti intervenienti
82 Le intervenienti hanno diffusamente esposto tesi simili a quelle formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], delle quali appare utile riprodurre soltanto gli elementi seguenti.
83 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver adottato criteri di selezione oggettivi, lineari e non discriminatori, in conformità della giurisprudenza della Corte, e di aver concesso a tutti gli operatori economici la possibilità di contestare i criteri di valutazione applicati rivolgendosi ai giudici competenti. Per illustrare il proprio argomento, la [OSCURATO:PERSONA] allega documenti attinenti al rigetto, per ragioni che essa ritiene puramente qualitative, della candidatura della società Rocadis per il centro [OSCURATO:PERSONA] di Poitiers (v. supra, punto 46). Quest'ultima non avrebbe sollevato alcuna obiezione in merito alla motivazione del rigetto.
84 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea anche di non essere aprioristicamente contraria a nessun operatore economico in grado di soddisfare i criteri qualitativi fissati in modo oggettivo dalla decisione, e che si tratta dunque di contemplare tutte le forme di distribuzione - rivenditori specializzati, «shopping», grandi magazzini o altro - in grado di soddisfare i criteri qualitativi in questione. L'argomentazione del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la decisione avrebbe convalidato un sistema di distribuzione rivolto esclusivamente ai rivenditori specializzati, sarebbe dunque infondata.
85 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] l'immagine, il prestigio e la fama dei prodotti recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA] dipendono strettamente dalla loro qualità e dalla percezione che ne ha il consumatore, ma anche dal circuito di commercializzazione, nella misura in cui gli articoli di profumeria di lusso - che rispondono a specificazioni particolari e sono il frutto di ricerche tecniche avanzate - si distinguono in quanto tali dagli articoli di profumeria ordinari. Infatti, in assenza di una distribuzione selettiva, il concetto stesso di articolo di profumeria di lusso verrebbe meno. Per l'impresa [OSCURATO:PERSONA] ogni lesione delle condizioni di mantenimento dell'immagine degli articoli di profumeria di lusso porterebbe inevitabilmente, in breve termine, alla sua rovina.
86 Quanto all'interesse del consumatore, esso consisterebbe sostanzialmente nell'acquisizione di un articolo di profumeria prestigioso, diverso dagli articoli di consumo corrente. L'interesse del consumatore imporrebbe dunque il mantenimento di modalità di distribuzione atte a preservare un'immagine del prodotto che possa soddisfare la sua ricerca specifica. In aggiunta a ciò, l'acquisto di un articolo di profumeria presupporrebbe la possibilità di fruire in qualunque momento di un servizio di consulenza adeguato, tanto per i profumi quanto per gli articoli cosmetici. A questo proposito sarebbe notorio che ogni articolo di profumeria di prestigio, come pure ogni prodotto cosmetico, presenta specificazioni di elementi reattivi che hanno effetti diversi su ogni singolo consumatore.
87 Alcune delle clausole in esame non costituirebbero una restrizione generica, non indispensabile alla commercializzazione di articoli di profumeria di lusso. In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto, in particolare, che in criteri attinenti all'ubicazione geografica (v. supra, punto 12) hanno tra l'altro lo scopo di escludere i punti di vendita siti in zone assolutamente non idonee a garantire l'immagine del marchio, per esempio le zone industriali, e che essa non ha pregiudizi in merito all'ubicazione dei punti di vendita.
88 Il sistema di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA] non eliminerebbe la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, dal momento che il contratto incoraggia la concorrenza tra i diversi prodotti [OSCURATO:PERSONA] e il distributore autorizzato resta libero di vendere ogni altra marca di prestigio del settore della profumeria, purché soddisfi i criteri qualitativi necessari. Per giunta non si porrebbe in essere una situazione di monopolio, soprattutto perché il consumatore non è tenuto ad acquistare un profumo prestigioso, ma può acquistare in altri circuiti di distribuzione articoli di profumeria che non presentano un'immagine di marca o una tecnicità particolare.
89 Inoltre la giurisprudenza nazionale avrebbe più volte condannato le pratiche di parassitismo commerciale, segnatamente quella denominata del «marchio da richiamo», che consiste nella commercializzazione di un prodotto al solo scopo di promuovere l'immagine del venditore e di attrarre i consumatori verso altri prodotti che non hanno alcuna relazione con il prodotto di marca considerato. L'annullamento della decisione consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di praticare questo tipo di commercio, direttamente nocivo per l'immagine e il prestigio del marchio [OSCURATO:PERSONA].
90 Per quanto riguarda l'insegna, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in particolare ammesso che non si tratta affatto di considerare un'insegna poco valorizzante per la sola ragione che implica una particolare politica dei prezzi. Per talune forme di distribuzione che operano a condizioni tariffarie inferiori alle c.d. forme «tradizionali», si tratterebbe semplicemente di garantire la presenza di un ambiente e di servizi corrispondenti ai criteri qualitativi autorizzati, affinché l'insegna non venga considerata un sinonimo di ambiente o servizi carenti. Spetterebbe al [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe esso stesso ammesso l'esistenza del problema dell'insegna creando l'insegna secondaria «Éole» - procedere alle sistemazioni necessarie per soddisfare i criteri qualitativi convalidati. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la percezione dell'insegna può essere oggetto di inchieste e contro-inchieste e che il giudice nazionale può esprimersi in merito alla detta percezione sulla base delle perizie che gli vengono sottoposte.
91 Infine, in risposta ai quesiti formulati dal Tribunale in udienza, sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] confermasse la posizione espressa nella lettera del 29 aprile 1991, inviata alla società Rocadis, menzionata dal [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 47), la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito di non avere pregiudizi nei confronti dei centri [OSCURATO:PERSONA]. Essa non opporrebbe agli ipermercati un rifiuto sistematico, ma terrebbe conto delle caratteristiche specifiche di ogni singola candidatura.
92 [OSCURATO:PERSONA] ricorda anzitutto che la decisione fa riferimento allo studio del prof. Weber, che a suo avviso rispecchia la sua conoscenza del mercato. Risulterebbe da tale studio che il mercato comunitario dei prodotti cosmetici è suddiviso in segmenti e che questa segmentazione è accompagnata da una differenziazione nelle modalità di distribuzione a seconda del settore considerato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe correttamente osservato che gli articoli di profumeria e i cosmetici di lusso presentano caratteristiche intrinseche, connesse sia alla natura dei loro componenti che alla loro presentazione di qualità superiore, che li distinguono dai prodotti appartenenti ad altri segmenti del mercato, anche se vi è una certa permeabilità tra i prodotti di cui trattasi, in quanto i consumatori utilizzano per periodi variabili un prodotto appartenente ad un segmento per soddisfare una certa esigenza e passano poi ad un diverso segmento per un prodotto rispondente ad un'altra esigenza. Questa possibile alternativa non farebbe comunque perdere all'articolo di lusso la sua specificità.
93 Lo studio del prof. Weber avrebbe peraltro confermato l'esistenza di un numero elevato di produttori e distributori attivi sul mercato dei prodotti cosmetici di lusso, in condizioni dinamiche e fortemente concorrenziali, e che il numero di nuovi operatori sul mercato è anch'esso elevato. Inoltre, i produttori sarebbero costretti ad impegnarsi costantemente nella ricerca e nello sviluppo di prodotti nuovi, applicando e mantenendo una politica commerciale adeguata ad un'immagine di marca prestigiosa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi valutato correttamente, nella decisione, il contesto concorrenziale degli accordi notificati. L'affermazione del ricorrente secondo cui la grande distribuzione verrebbe esclusa dai detti accordi non sarebbe corroborata né da un'analisi economica né da altri elementi probatori.
94 Richiamando poi i principi di diritto applicabili alla distribuzione selettiva, desunti in particolare da un'analisi della giurisprudenza della Corte nonché dalle nozioni di «free rider» («passeggero clandestino») del diritto statunitense e dall'«Immanenz-Theorie» del diritto tedesco, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa forma di distribuzione è perfettamente giustificata per i cosmetici di lusso, così come avrebbe riconosciuto la Corte nelle sentenze L'Oréal e Lancôme, citate, e l'avvocato generale Reischl nelle sue conclusioni per le cause riunite 253/78, 1/79, 2/79 e 3/79 (sentenza della Corte 10 luglio 1980, Guerlain e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2327, in particolare pag. 2377).
95 Infatti, tale approccio di tipo economico, basato sulla «rule of reason», attesterebbe che la concorrenza fondata su elementi diversi dal prezzo presenta vantaggi, considerati in particolare i notevoli investimenti necessari e l'esigenza di impedire ai rivenditori «parassiti» di prosperare a spese di quelli che accettano i vincoli economici della strategia commerciale del produttore. Per di più, la concorrenza non sarebbe eliminata sul mercato interessato in quanto la distribuzione selettiva in argomento opererebbe a fianco di metodi diversi che rappresentano, nel caso di specie, più del 50% dei prodotti dell'industria europea della profumeria.
96 L'esistenza in parallelo di altre reti di distribuzione selettiva sarebbe rilevante soltanto nei limiti in cui essa rappresenta un ostacolo all'accesso al mercato (v. sentenza della Corte 28 febbraio 1991, causa C-234/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-935) oppure se non lascia alcuno spazio ad altre forme di distribuzione fondate su una politica concorrenziale di diversa natura, o ancora se determina una rigidità nella struttura dei prezzi che non viene controbilanciata da altri fattori di concorrenza (v. sentenza Metro II, citata), il che non avverrebbe nel caso di specie. Al contrario, a nessuna forma moderna di distribuzione verrebbe necessariamente negata l'ammissione alla rete e sarebbe bastato al [OSCURATO:PERSONA] presentare a tal fine una domanda di autorizzazione e soddisfare i criteri di selezione.
97 In udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha altresì richiamato uno studio della Monopolies and [OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA] - A report on the supply in the UK for retail sale of fine fragrances», Cm 2380, novembre 1993), secondo cui la distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso non contrasta con l'interesse pubblico ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 1973, del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sottolineato come, in numerosi Stati membri, alcuni cosmetici di lusso vengono venduti in distribuzione selettiva da negozi «non specializzati» o «multiprodotto» come Boots nel [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Danimarca, Sephora in Francia, Mueller in Germania, ecc.
98 La FIP fa valere che, in ogni articolo di lusso, la componente immateriale è essenziale e, in ogni servizio di prestigio, il clima creato assume un'importanza primordiale poiché il buon nome della marca e, quindi, la sua sorte sono nelle mani dei rivenditori, che ne rappresentano la vetrina per il consumatore. [OSCURATO:PERSONA] tale profilo, il rivenditore autorizzato offrirebbe una serie di garanzie al consumatore: la presentazione di una gamma completa o di un assortimento sufficiente, comprendente le ultime novità della marca; la disponibilità di un servizio di consulenza prestato da personale competente, formato dal produttore; il beneficio di un servizio di garanzia e di assistenza alla clientela; la presentazione di un ambiente di vendita che aggiunge un'atmosfera di piacere e di sogno all'atto di acquisto. Tuttavia, i meccanismi simbolici che fanno e disfanno il concetto di lusso potrebbero bloccarsi se i prodotti di prestigio venissero posti in commercio in condizioni inadeguate o in un contesto di prodotti (ad esempio prodotti alimentari o detersivi) che potrebbero svalutare l'immagine di prestigio della marca considerata, come sarebbe avvenuto per la scomparsa dei profumi Coty a causa della banalizzazione della marca.
99 In un contesto del genere, la FIP considera che gli obblighi qualitativi in argomento, compresi quelli relativi all'insegna, sono indispensabili per preservare l'immagine di marca del produttore e assicurare un miglior servizio al consumatore, anche se queste esigenze possono comportare la mancata ammissione di determinati rivenditori nella rete. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rispettato scrupolosamente la giurisprudenza della Corte e non avrebbe in alcun modo ammesso un'esclusione aprioristica di una data forma di distribuzione.
100 La [OSCURATO:PERSONA] fa valere anzitutto che, anche se il [OSCURATO:PERSONA] si pone nella prospettiva della selettività, finalità reale del suo ricorso è quella di censurare la scelta strategica della [OSCURATO:PERSONA] e di opporsi alle piccole e medie imprese specializzate, il che sarebbe contrario agli interessi dei consumatori. Il ricorso comunque sarebbe infondato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso, giustamente, che i criteri di cui è causa soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza e avrebbe fatto anche di più, precisando che i detti criteri non sono tali da escludere dal mercato le imprese che seguono diversi metodi di commercializzazione, a condizione che si adattino se necessario ai criteri convalidati. Spetterebbe dunque al [OSCURATO:PERSONA] adattare i suoi metodi di commercializzazione a seconda della natura dei prodotti di cui trattasi, cosa che non comporterebbe una modificazione radicale dei suoi metodi di vendita, soprattutto se, come afferma, alcuni dei suoi aderenti già soddisfano i criteri qualitativi convalidati dalla [OSCURATO:PERSONA].
101 Con riguardo alle aspettative e alle esigenze dei consumatori, gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbero in particolare sullo studio del prof. [OSCURATO:PERSONA], dal quale emerge in particolare che il consumatore è palesemente interessato ad effettuare i propri acquisti di articoli di lusso presso esercizi specializzati in tali prodotti.
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 692A0088.1
102 Quanto al mercato di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe definito in maniera corretta come il mercato dei prodotti cosmetici di lusso. Infatti il successo delle linee alcoliche avrebbe costituito il motore del successo commerciale delle marche considerate e, per prolungare tale successo, le dette marche avrebbero deciso di diversificare la gamma dei prodotti offerti, aggiungendovi prodotti per cure estetiche e per il trucco. Pertanto, lasciare intendere che il mercato di cui trattasi va ridotto al solo mercato dei prodotti alcolici equivarrebbe a limitare il potenziale di diversificazione delle linee alcoliche in prodotti per cure estetiche e per il trucco.
103 Quanto all'insegna, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa esservi compatibilità tra l'insegna di un distributore il cui successo si è fondato sulla ristrettezza dell'ambiente e dei servizi e la commercializzazione degli articoli di lusso in condizioni adeguate. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ammetta che non tutti i suoi aderenti hanno la stessa capacità di soddisfare i requisiti posti dalla selettività di lusso porrebbe al consumatore un problema di scelta tra i punti di vendita selettivi e quelli non selettivi, poiché entrambi si trovano sotto la stessa insegna.
Giudizio del Tribunale
104 Il giudizio sulla legittimità della decisione, in relazione all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], solleva quattro questioni fondamentali, vale a dire: A) se la distribuzione selettiva fondata su criteri qualitativi nel settore dei cosmetici di lusso sia, in via di principio, compatibile con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; B) se i criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA] di cui alla parte II.A.5 della decisione soddisfino le condizioni imposte per essere considerati leciti con riguardo all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; C) se siano fondati i motivi e gli argomenti del ricorrente diretti ad accertare se i suoi aderenti siano esclusi a priori dalla rete [OSCURATO:PERSONA] e quelli relativi all'atteggiamento dei consumatori al riguardo; e D) se l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] debba essere applicato, vista l'esistenza di reti parallele nel settore considerato.
A - Sulla compatibilità con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], in via di principio, di un sistema di distribuzione selettiva fondato su criteri qualitativi nel settore dei cosmetici di lusso
105 Sebbene il ricorrente riconosca la necessità di un sistema fondato sul concetto di «selettività di lusso» per mantenere il prestigio degli articoli di lusso e per soddisfare le aspettative dei consumatori, esso contesta tuttavia, alla luce dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la liceità dei criteri di selezione adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, occorre esaminare in via preliminare i principi giuridici di base che disciplinano l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei cosmetici di lusso.
106 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che i sistemi di distribuzione selettiva costituiscono uno degli elementi di concorrenza conformi all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] purché siano rispettate quattro condizioni, vale a dire: in primo luogo, che le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi richiedano un sistema di distribuzione selettiva, nel senso che un sistema del genere costituisce un'esigenza legittima, in relazione alla natura dei prodotti considerati e, in particolare, al loro elevato livello qualitativo e tecnologico, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto (v. sentenza L'Oréal, citata, punto 16, interpretata alla luce della sentenza Metro I, punti 20 e 21, della sentenza AEG, punto 33, e della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-19/91, Vichy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-415, punti 69-71); in secondo luogo, che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio (v., ad esempio, sentenze Metro I, punto 20, L'Oréal, punto 15, e AEG, punto 35); in terzo luogo, che il sistema in argomento si proponga un risultato idoneo a migliorare la concorrenza e quindi a controbilanciare le limitazioni alla concorrenza inerenti ai sistemi di distribuzione selettiva, in particolare in materia di prezzi (v. sentenze Metro I, punti 20-22; AEG, punti 33, 34 e 73, e Metro II, punto 45); e, in quarto luogo, che i criteri imposti non vadano oltre il limite del necessario (v. sentenze L'Oréal, citata, punto 16, e Vichy/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 69-71). Per stabilire se le dette condizioni siano state rispettate, occorre procedere ad una valutazione oggettiva che tenga conto dell'interesse del consumatore (v. sentenze Metro I, punto 21, e Vichy/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 69-71).
107 Sebbene la Corte abbia stabilito, in particolare, che sistemi di distribuzione selettiva di tal genere, fondati su criteri qualitativi, possono essere istituiti nel settore dei beni di consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità, senza infrangere l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], al fine di mantenere, in particolare, un commercio specializzato in grado di fornire prestazioni specifiche per questa categoria di prodotti (v. sentenze Metro I, punto 20, AEG, punto 33, e Metro II, punto 54, e sentenza della Corte 10 dicembre 1985, causa 31/85, ETA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3933, punto 16), emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che sistemi di distribuzione selettiva, giustificati dalle caratteristiche specifiche dei prodotti o dalle esigenze della loro distribuzione, possono essere istituiti in altri settori economici senza infrangere l'art. 85, n. 1 (v. sentenze della Corte 3 luglio 1985, causa 243/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2015, punti 31 e 32, e 16 giugno 1981, causa 126/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1563). Del pari, nella sentenza Metro I (punto 20), la Corte ha stabilito che la natura e l'intensità di una concorrenza efficace («workable competition»), necessaria per conseguire le finalità del [OSCURATO:PERSONA], possono variare a seconda dei prodotti o dei servizi interessati e della struttura economica dei mercati di settore considerati, senza trasgredire il principio della concorrenza non falsata di cui agli artt. 3 e 85 del [OSCURATO:PERSONA].
108 Per quanto riguarda i cosmetici di lusso, in particolare i profumi di lusso che costituiscono la parte essenziale dei prodotti di cui trattasi, è pacifico, in primo luogo, che si tratta di prodotti ricercati e di alta qualità, ottenuti in base ad una ricerca specifica, avvalendosi di materiali di elevato livello qualitativo, soprattutto per le confezioni; in secondo luogo, che tali prodotti hanno un'«immagine di lusso» che li distingue da altri prodotti simili, privi di un'immagine del genere, e, in terzo luogo, che questa immagine di lusso riveste importanza agli occhi dei consumatori che apprezzano la possibilità di acquistare cosmetici di lusso e, in particolare, profumi di lusso. Infatti, per il consumatore, il grado di sostituibilità dei cosmetici di lusso con prodotti simili appartenenti ad altri segmenti del mercato è ridotto (v. parte II.A.8 della decisione).
109 In queste circostanze, il Tribunale considera che la nozione di «caratteristiche» dei cosmetici di lusso, ai sensi della sentenza L'Oréal, sopra citata, non può essere limitata alle caratteristiche materiali dei detti prodotti, ma ricomprende altresì la percezione specifica che ne hanno i consumatori e, in particolare, la loro «aura di lusso». Si tratta quindi, nel caso di specie, di prodotti che hanno un elevato livello intrinseco di qualità e che possiedono, per la loro stessa natura, un carattere di lusso.
110 Per quanto riguarda la questione diretta ad accertare se la distribuzione selettiva costituisca un'esigenza legittima nel caso di prodotti con caratteristiche di tal genere, il Tribunale rileva che la motivazione della decisione in proposito (parte II.A) non si fonda sulla nozione di commercio specializzato in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di elevato livello tecnico, ai sensi delle sentenze Metro I, Metro II e AEG, citate, bensì su due considerazioni essenziali, ovvero: a) sull'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in quanto produttore di cosmetici di lusso, a mantenere l'immagine di prestigio della sua marca e a tutelare i frutti del suo impegno promozionale (v. parte II.A.5, commi secondo e quarto, della decisione; v. altresì in tal senso, la parte II.B.2) e b) sulla necessità di salvaguardare, nella percezione dei consumatori, l'«aura di esclusività e di prestigio» dei prodotti di cui trattasi, assicurando in particolare una «presentazione al pubblico idonea a valorizzare la specificità estetica e/o funzionale» di prodotti (parte II.A.5, secondo comma) e «un ambiente di vendita conforme alle caratteristiche di esclusività e di lusso dei prodotti offerti [e] una presentazione rispondente all'immagine evocata del marchio» (v. parte II.A.5, quarto comma; v. altresì parte II.A.5, commi quinto e sesto).
111 Occorre precisare, a tale riguardo, che, sebbene il produttore sia libero di scegliere la propria strategia commerciale, l'art. 85, n. 1, va preso in considerazione quando l'attuazione di questa strategia comporti la conclusione di accordi che impongono ad altri operatori economici indipendenti obblighi che restringono la loro libertà di concorrenza in misura tale da ostacolare sensibilmente gli scambi intracomunitari. In queste circostanze, il solo fatto che un produttore si sia impegnato in modo rilevante a fini promozionali non costituisce, di per sé, una giustificazione oggettiva in grado di sottrarre all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] una rete di distribuzione che limita la libertà di concorrenza delle imprese partecipanti e dei terzi. Se così non fosse, infatti, qualsiasi produttore potrebbe giustificare il ricorso ad un sistema di distribuzione selettiva soltanto in base alle attività promozionali svolte e qualsiasi criterio di selezione restrittivo troverebbe una giustificazione nel fatto di essere stato necessario per tutelare la strategia di commercializzazione voluta dal produttore (v. sentenza Vichy/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 71).
112 Il Tribunale ritiene quindi che un sistema di distribuzione selettiva può essere escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] soltanto se è oggettivamente giustificato, prendendo anche in considerazione l'interesse dei consumatori (v. supra, punto 106, in fine).
113 Il Tribunale considera, al riguardo, che corrisponde all'interesse dei consumatori attratti dai cosmetici di lusso che tali prodotti siano presentati in buone condizioni nei punti di vendita. Infatti, trattandosi di prodotti di qualità elevata la cui immagine di lusso è apprezzata dai consumatori, criteri miranti esclusivamente a garantirne una presentazione valorizzante perseguono un risultato idoneo a migliorare la concorrenza, mediante il mantenimento di tale immagine di lusso, e quindi a controbilanciare la limitazione della concorrenza inerente ai sistemi di distribuzione selettiva. Criteri di tal genere costituiscono quindi un'esigenza legittima ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata (v. sentenza Metro I, punto 37).
114 Secondo il Tribunale, risponde effettivamente all'interesse dei consumatori attratti dai cosmetici di lusso il fatto che l'immagine di lusso dei detti prodotti non sia offuscata, per evitare che essi cessino di essere considerati come articoli di lusso. Attualmente nel settore dei cosmetici si riscontra una suddivisione in segmenti tra i cosmetici di lusso e i cosmetici privi di tale caratteristica, suddivisione che risponde alle diverse esigenze dei consumatori e che non è quindi censurabile sul piano economico. Benché il carattere «di lusso» dei cosmetici di lusso derivi, tra l'altro, dal loro alto livello qualitativo intrinseco, dal loro prezzo più elevato e dalle campagne promozionali dei produttori, il Tribunale ritiene che il fatto che tali prodotti siano posti in vendita nell'ambito di sistemi di distribuzione selettiva diretti a garantire una loro presentazione valorizzante nel punto di vendita è anch'esso idoneo a contribuire a tale immagine di lusso e quindi a mantenere una delle principali caratteristiche dei prodotti ricercati dai consumatori. Infatti, il risultato di una distribuzione generalizzata dei prodotti di cui trattasi, che non consentirebbe in alcun modo alla [OSCURATO:PERSONA] di accertarsi che i suoi prodotti vengano posti in vendita in condizioni adeguate, determinerebbe il rischio di uno scadimento della presentazione dei prodotti nel punto di vendita, che potrebbe nuocere all'«immagine di lusso» e quindi alla natura stessa dei prodotti considerati. Di conseguenza, i criteri stabiliti per garantire che la presentazione dei prodotti nei punti di vendita sia in linea con il loro carattere di lusso costituiscono un'esigenza legittima idonea a migliorare la concorrenza nell'interesse del consumatore ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata.
115 Questa conclusione non è inficiata dalla circostanza, constatata in udienza, che in alcuni Stati membri, in particolare nei [OSCURATO:PERSONA], ma anche nel [OSCURATO:PERSONA] e in Francia, una quota più o meno rilevante delle vendite viene effettuata da rivenditori non autorizzati che si riforniscono sul mercato parallelo. Non si può escludere, infatti, che l'interesse dei consumatori in relazione a queste vendite sia scaturito, in parte, proprio dall'immagine di lusso al cui mantenimento ha contribuito per lo meno parzialmente la distribuzione selettiva. Non si può quindi inferirne che tale immagine di lusso rimarrebbe intatta qualora venisse a mancare la distribuzione selettiva.
116 Tuttavia, seppure risponde all'interesse del consumatore che vi sia la possibilità di procurarsi cosmetici di lusso venduti in buone condizioni di presentazione, lasciando inalterata la loro immagine di lusso, risponde altresì al suo interesse che un sistema di distribuzione fondato su questa considerazione non venga applicato in modo eccessivamente restrittivo e, in particolare, che l'accesso ai prodotti non sia oltre modo limitato, come hanno fatto valere le quattro associazioni di consumatori nel corso del procedimento precontenzioso (v. infra, punto 167). Parimenti, in base alla giurisprudenza della Corte, si può ritenere che il sistema [OSCURATO:PERSONA] persegua un risultato legittimo, tale da controbilanciare la limitazione della concorrenza ad esso inerente, soltanto se questo sistema è aperto a tutti i rivenditori potenziali che siano in grado di garantire una buona presentazione all'acquirente, in un ambiente di vendita idoneo, e di mantenere l'immagine di lusso dei prodotti considerati (v. supra, punto 106). Infatti, un sistema di distribuzione selettiva che abbia per effetto l'esclusione di determinate forme di commercializzazione in grado di vendere prodotti in condizioni valorizzanti, ad esempio in un locale o in uno spazio appropriato, avrebbe come unico effetto di proteggere le forme esistenti di commercio dalla concorrenza dei nuovi operatori, e contrasterebbe quindi con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza AEG, citata, punti 74 e 75).
117 Ne consegue che, nel settore dei cosmetici di lusso, criteri qualitativi di selezione dei rivenditori che non superano quanto necessario per garantire che tali prodotti siano posti in vendita in buone condizioni di presentazione non rientrano, in via di principio, nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], purché questi requisiti siano oggettivi, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non discriminatorio.
B - Sulla questione se i criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA] oggetto della parte II.A.5 della decisione soddisfino le condizioni richieste per essere considerati leciti a norma dell'art. 85, n. 1
1. Sui rispettivi ruoli del Tribunale e dei giudici o delle autorità nazionali competenti
118 [OSCURATO:PERSONA] osserva che alcuni dei criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA] lasciano a quest'ultima una libertà di valutazione eccessiva ed incontrollata e non sono oggettivi nel senso stabilito dalla giurisprudenza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti ritengono che i detti criteri comportino una valutazione caso per caso da parte del produttore, subordinata al rispetto del principio di non discriminazione e sottoposta al controllo dei tribunali competenti.
119 Di fronte a tali argomenti, va anzitutto precisato il ruolo rispettivo del Tribunale e dei giudici o autorità nazionali competenti.
120 Quanto alla questione se i criteri di cui trattasi soddisfino le condizioni richieste per essere considerati leciti con riguardo all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire se si tratti di criteri qualitativi e oggettivi, non discriminatori né sproporzionati, il sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale in forza dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] è limitato a verificare se le constatazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte II.A.5 della decisione siano inficiate da vizio di motivazione, errore manifesto di fatto o di diritto, errore manifesto di valutazione o sviamento di potere. Non spetta al Tribunale pronunciarsi sull'applicazione dei detti criteri alle fattispecie concrete.
121 Tuttavia, come giustamente hanno fatto valere la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione dei detti criteri alle fattispecie concrete non dipende unicamente dalla discrezionalità del produttore, ma deve essere determinata in modo oggettivo. Di conseguenza la possibilità di un controllo indipendente ed effettivo dell'applicazione di tali criteri alle fattispecie concrete costituisce un elemento essenziale per la liceità della rete [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'art. 85, n. 1 [v. parti II.A.6, sub a), e II.B.4, terzo comma, della decisione].
122 Ebbene, per giurisprudenza consolidata, i giudici nazionali sono competenti ad applicare l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], norma dotata di efficacia diretta (v. sentenza della Corte 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 51, punti 15 e 16). Ne discende che un candidato al quale sia stato negato l'accesso alla rete, e che ritenga che i criteri in parola gli siano stati applicati in modo non conforme all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], in particolare in modo discriminatorio o sproporzionato, può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale competente. Tale ricorso può essere eventualmente proposto anche dinanzi alle autorità nazionali competenti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
123 Spetta dunque ai giudici o alle autorità nazionali competenti adite pronunciarsi, se del caso alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, sulla questione se i criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA] siano stati applicati, nel singolo caso, in modo discriminatorio o sproporzionato, e quindi in violazione dell'art. 85, n. 1. In particolare, spetta ai giudici o alle autorità nazionali competenti fare in modo che i criteri in questione non siano impiegati al fine di impedire l'accesso alla rete a nuovi operatori in grado di distribuire i prodotti di cui trattasi in condizioni che non siano poco valorizzanti.
124 D'altro canto, un candidato cui sia stato negato l'accesso alla rete può, con la riserva dei principi enunciati dal Tribunale nella sentenza 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2223), presentare alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, segnatamente in caso di sistematica applicazione delle condizioni di ammissione in senso incompatibile col diritto comunitario (v. sentenza AEG, punti 44-46, 67 e seguenti).
2. Sulla liceità di principio dei criteri in questione rispetto all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]
a) I criteri attinenti alla qualificazione professionale
125 Nelle memorie presentate il [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato il criterio attinente alla qualificazione professionale del personale e al servizio di consulenza e di dimostrazione oggetto dei punti II.3 e II.5 del contratto (v. punto 26 delle sue osservazioni sulle memorie d'intervento), ma ha sostenuto in udienza che i detti criteri sono sproporzionati rispetto alle esigenze della vendita dei prodotti interessati in condizioni adeguate.
126 Il Tribunale reputa che la presenza nel punto di vendita di una persona in grado di consigliare o informare i consumatori in maniera adeguata costituisce in via di principio un'esigenza legittima per la vendita di cosmetici di lusso, che forma parte integrante di una buona presentazione di tali prodotti. Quanto al resto, il ricorrente non ha fornito elementi che consentano al Tribunale di decidere sulla questione se le qualificazioni richieste dal punto II.3 del contratto, vale a dire un diploma di estetista, o una qualificazione professionale analoga, o un'esperienza professionale di vendita di almeno tre anni nel campo della profumeria, sono sproporzionate considerata la natura dei prodotti interessati.
127 Ad ogni modo, spetta ai giudici o alle autorità nazionali competenti fare in modo che le clausole del contratto relative alla qualificazione professionale non vengano applicate, in concreto, in modo discriminatorio o sproporzionato.
b) I criteri attinenti all'ubicazione e alla sistemazione del punto di vendita
128 Le censure formulate dal [OSCURATO:PERSONA] riguardano in particolare i criteri attinenti all'«ambiente circostante» il punto di vendita, all'aspetto esterno di questo, in particolare alle vetrine, e alla vendita di altri prodotti nel punto di vendita. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] i detti criteri sono eccessivamente soggettivi, sproporzionati e discriminatori nei confronti dei suoi aderenti.
- «L'ambiente circostante» e l'ubicazione del punto di vendita
129 Il punto II.4 del contratto prevede che «il livello e l'ambiente circostante il punto di vendita della profumeria devono corrispondere al prestigio del marchio». A norma di questa clausola, l'ambiente circostante i negozi viene valutato sulla base delle «immediate vicinanze del negozio (esercizi commerciali circostanti e via)», dell'«ubicazione geografica (posizione centrale, periferica, via commerciale, ecc.)» e degli «altri esercizi commerciali di prestigio nelle vicinanze (gioiellerie, negozi per articoli da regalo, alberghi, ristoranti, ecc.)». Emerge dalla voce «a) Qualità dell'ambiente circostante - quartiere o via» dei criteri di attribuzione del punteggio della scheda di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] che un esercizio commerciale situato in un quartiere o in una via rinomati ottiene un punteggio superiore a quello di un negozio ubicato in una periferia ordinaria. Questa voce presenta anche la massima ponderazione (30 punti), cioè più di quella attribuita alla qualificazione professionale (20 punti).
130 Il Tribunale ritiene che un criterio relativo all'ambiente in cui è situato un punto di vendita di cosmetici di lusso non è di per sé vietato dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui ha lo scopo di garantire che prodotti del genere non siano venduti in luoghi completamente inadeguati, come ha sottolineato in udienza il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 87). Il Tribunale rileva però che spetta ai giudici o alle autorità nazionali competenti fare in modo che un criterio del genere non venga applicato alle fattispecie concrete in modo discriminatorio o sproporzionato.
- L'aspetto esterno del punto di vendita, in particolare le «vetrine di presentazione»
131 [OSCURATO:PERSONA] critica le clausole del contratto relative alla qualità della facciata nonché la clausola contenuta nel punto II.6 del contratto a termini della quale il negozio deve disporre di «una o più vetrine di presentazione» che devono essere sistemate in maniera «conforme agli usi nella vendita degli articoli di lusso». [OSCURATO:PERSONA] scheda di valutazione la voce b), attinente all'aspetto esterno del punto di vendita, rappresenta un massimo di 30 punti (per una facciata «straordinariamente lussuosa») e la voce c), attinente alle vetrine, rappresenta un massimo di 10 punti.
132 Il Tribunale ritiene che clausole siffatte, particolarmente quelle relative alle vetrine, si prestano ad un'applicazione discriminatoria nei confronti di un punto di vendita - quale un ipermercato - che non ha una facciata come quella di un esercizio commerciale tradizionale, segnatamente una facciata provvista di vetrine di presentazione, ma che ha allestito un reparto o uno spazio interno al negozio in maniera appropriata alla vendita di cosmetici di lusso. Inoltre le vetrine di presentazione non appaiono necessarie per la buona presentazione dei prodotti nell'ambito di un reparto o di uno spazio organizzato all'interno di un negozio «multiprodotto».
133 Si desume tuttavia dalla scheda utilizzata per la valutazione della candidatura della società Rocadis per il centro [OSCURATO:PERSONA] di Poitiers (v. supra, punti 46 e 47) che i criteri del contratto attinenti alle vetrine possono essere interpretati nel senso che si riferiscono alle «vetrine» di uno spazio allestito all'interno di un punto di vendita, e non alle vetrine esterne.
134 In queste circostanze, basti constatare che spetterà ai giudici o autorità nazionali competenti fare in modo che i criteri attinenti all'aspetto esterno del punto di vendita, compresi quelli in materia di vetrine, non vengano applicati in modo discriminatorio o sproporzionato.
- La vendita di altre merci idonee a svalutare l'immagine del marchio [OSCURATO:PERSONA]
135 [OSCURATO:PERSONA] contesta la liceità del punto II.6 del contratto, a termini del quale l'ambiente circostante «degli altri prodotti distribuiti nei locali adibiti alla vendita non deve avere caratteristiche tali da svalutare l'immagine del marchio [OSCURATO:PERSONA]».
136 Va osservato che né il contratto né la scheda di valutazione precisano quali sono i prodotti la cui vendita nel medesimo posto potrebbe essere idonea a svalutare l'immagine del marchio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] decisione, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a constatare che la detta clausola ha lo scopo di salvaguardare, nella percezione del pubblico, l'aura di prestigio e di esclusività di tali prodotti «evitando con ciò ogni assimilazione a merci di qualità inferiore» (parte II.A.5, quinto comma).
137 Va dunque rilevato che il punto II.6 del contratto è carente in precisione e chiarezza e si presta a una applicazione soggettiva ed eventualmente discriminatoria.
138 Il Tribunale ricorda tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] afferma che un ipermercato non può essere escluso dalla rete per il solo fatto di vendere altre merci (v. parte II.A.5, commi quinto e sesto, della decisione e, nella presente sentenza, punti 156 e seguenti). Inoltre, gli intervenienti non hanno specificato i prodotti la cui distribuzione sarebbe idonea a svalutare l'«immagine» dei prodotti, fatta eccezione per i prodotti alimentari o i detersivi.
139 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale considera che la decisione va interpretata nel senso che la vendita degli altri beni tradizionalmente presenti in un ipermercato non è di per sé idonea a nuocere all'«immagine di lusso» dei prodotti in esame, a condizione che il reparto o lo spazio riservato alla vendita di cosmetici di lusso sia sistemato in modo che tali prodotti siano presentati in condizioni valorizzanti. Una sistemazione del genere può comportare l'esigenza che taluni altri prodotti, come gli alimentari o i detersivi, non vengano distribuiti «nelle immediate vicinanze» dei cosmetici di lusso, o che vi sia una separazione adeguata tra la vendita dei cosmetici di lusso e la vendita di altri prodotti di qualità inferiore (v. parte II.A.5, quinto comma, della decisione).
140 Alla luce di queste precisazioni, il Tribunale reputa che il controllo che, in caso di difficoltà, sarà esercitato dai giudici o dalle autorità nazionali competenti è idoneo a controbilanciare l'assenza di chiarezza del criterio in esame. Infatti, spetta a questi ultimi garantire che la clausola considerata non venga applicata in modo discriminatorio o sproporzionato.
- L'importanza delle altre attività esercitate nel punto di vendita
141 A sostegno della censura espressa nell'atto introduttivo del ricorso in merito ai criteri attinenti alla sistemazione del punto di vendita e alla vendita delle altre merci, il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, in udienza, la voce «m) Attività del negozio» della parte «Elementi di valutazione dell'interno» della scheda di valutazione [OSCURATO:PERSONA]. Emerge dalla detta voce, che riceve la ponderazione massima di 30 punti, che se l'attività del negozio nel campo della profumeria non ha carattere prevalente rispetto al complesso delle altre attività, o se la profumeria occupa meno del 50% degli scaffali, il candidato interessato riceve il voto zero. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale voce discriminatoria.
142 E' vero che questa voce non è menzionata nella decisione. Il Tribunale rammenta però che essa osserva che i criteri della [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla sistemazione del punto di vendita e alla vendita di altre merci, di cui al punto II.6 del contratto, non rientrano nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (parte II.A.5, commi quinto e sesto). Dal momento che la scheda di valutazione forma parte integrante del detto punto II.6, se ne desume che anche la decisione va interpretata nel senso che stabilisce che un criterio come quello della voce m) non è vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
143 Malgrado il fatto che, secondo la scheda di valutazione, un candidato viene eliminato soltanto se ottiene quattro zeri sul complesso delle quindici voci, non si può negare che la voce m) della scheda di valutazione contribuisce all'eliminazione di candidati, come i negozi «multiprodotto», per i quali il settore della profumeria rappresenta meno del 50% dell'attività complessiva, anche quando dispongono di un reparto specializzato per la vendita dei prodotti in questione.
144 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la voce m) della scheda di valutazione è da considerarsi sproporzionata in quanto il solo fatto che il settore profumeria di un negozio rappresenti meno del 50% dell'attività complessiva di questo non ha di per sé alcun nesso con l'esigenza legittima della tutela dell'immagine di lusso dei prodotti considerati.
145 Il Tribunale reputa peraltro la voce m) discriminatoria nei limiti in cui tende a favorire la candidatura di una profumeria specializzata a scapito di quella di un negozio «multiprodotto» che disponga di uno spazio specializzato organizzato in modo da soddisfare le condizioni qualitative appropriate per la vendita di cosmetici di lusso.
146 Ne discende che la voce esaminata è per sua stessa natura atta a restringere o falsare la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui ha l'effetto di sfavorire un candidato per il solo fatto che la sua attività nel settore della profumeria non ha carattere prevalente rispetto alle altre attività del negozio.
147 Anche se la scheda di valutazione forma parte integrante del disposto del punto II.6 del contratto e della procedura di accesso alla rete [OSCURATO:PERSONA], è inevitabile constatare che la parte II.A.5 della decisione non presenta alcuna motivazione per la giustificazione della voce in questione. La decisione presenta dunque un vizio di motivazione in proposito.
148 Occorre quindi annullare la decisione nella parte in cui afferma che una clausola che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a sfavorire taluni candidati distributori per il solo fatto che la loro attività nel settore della profumeria non ha carattere prevalente non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
c) Il criterio attinente all'insegna
149 [OSCURATO:PERSONA] censura in quanto soggettiva, discriminatoria e sproporzionata la clausola II.8 del contratto, secondo la quale «è esclusa un'insegna esistente che abbia basato la propria immagine su una ristrettezza dell'ambiente o dei servizi. E' parimenti esclusa una nuova insegna che susciti nel pubblico l'idea di ristrettezza dell'ambiente o dei servizi. Si precisa comunque che la politica abituale in materia di prezzi di un'insegna non può essere considerata un elemento poco valorizzante». [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti considerano la detta clausola indispensabile a preservare il carattere lussuoso dei prodotti e l'immagine lussuosa del marchio [OSCURATO:PERSONA].
150 Il Tribunale osserva che un criterio il quale ha come unico scopo quello di far sì che l'insegna del rivenditore non svaluti l'immagine lussuosa dei cosmetici di lusso costituisce in linea di massima un'esigenza legittima della distribuzione dei detti prodotti e non è necessariamente colpita dal divieto dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti si deve temere che, in mancanza di un siffatto criterio, l'immagine lussuosa dei cosmetici di lusso, e dunque la loro stessa natura, risulti danneggiata dal fatto che a vendere tali prodotti siano rivenditori la cui insegna è palesemente fonte di svalutazione agli occhi dei consumatori.
151 Tuttavia, considerato il fatto che, diversamente dai criteri che riguardano gli aspetti materiali di un punto di vendita, il criterio dell'insegna non può essere verificato con un servizio fotografico o con un'ispezione dei luoghi, tocca ai giudici o alle autorità nazionali competenti essere particolarmente vigili affinché il criterio in parola non venga applicato in modo ingiustificato o sproporzionato.
152 Infatti, in primo luogo, il detto criterio può riferirsi soltanto alla percezione dell'insegna di cui trattasi da parte dei consumatori. Ne consegue che la prima frase della clausola II.8 del contratto, ai sensi della quale «è esclusa un'insegna esistente che abbia basato la propria immagine su una ristrettezza dell'ambiente o dei servizi», non può essere interpretata nel senso che esclude talune forme moderne di commercio che si sono fondate, agli inizi, su una ristrettezza dell'ambiente o dei servizi, ma che in seguito hanno sviluppato nuovi sistemi di valorizzazione per la vendita di articoli di lusso, di modo che la loro insegna non è più considerata fonte di svalutazione in questo senso.
153 In secondo luogo, conformemente ai principi già indicati dal Tribunale (v. punti 121 e seguenti), la percezione dell'insegna in questione non dipende dalla pura discrezionalità del produttore, ma va dimostrata il più oggettivamente possibile. In caso di contestazione si dovrebbero eventualmente sottoporre al giudizio dei giudici o delle autorità nazionali competenti elementi di prova oggettivi, quali sondaggi o indagini di mercato.
154 In terzo luogo, come ha rilevato la stessa convenuta, nella parte II.A.5 la decisione precisa che l'immagine che emerge dalla «politica dei prezzi abitualmente praticata dal distributore» non deve essere considerata poco valorizzante. Il criterio dell'insegna, infatti, non può essere utilizzato al solo scopo di escludere negozi in grado di offrire i prodotti a prezzi ridotti, ma in condizioni valorizzanti.
155 Infine, il Tribunale giudica che il criterio dell'insegna deve essere applicato con particolare prudenza quando non vi siano dubbi in merito al fatto che il rivenditore ha effettuato gli investimenti necessari per soddisfare tutti i requisiti relativi alle condizioni materiali di vendita (sistemazione, separazione dagli altri articoli, personale qualificato, ecc.) e ha accettato gli obblighi in materia di scorte, volume minimo annuo degli acquisti, cooperazione pubblicitaria, ecc. In un caso del genere spetta ai giudici o alle autorità nazionali competenti verificare che il criterio dell'insegna non venga impiegato al solo scopo di escludere dalla rete un punto di vendita idoneo alla vendita dei prodotti interessati, in assenza di un reale rischio di pregiudizio all'immagine di questi ultimi.
C - Sui motivi e sugli argomenti del ricorrente relativi alla questione se i suoi aderenti siano esclusi a priori dalla rete [OSCURATO:PERSONA] e sulla posizione dei consumatori in proposito
156 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, in questa fase del ragionamento vanno esaminati i motivi e gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] sulla questione se i suoi aderenti siano esclusi a priori dalla rete [OSCURATO:PERSONA] in forza del cumulo dei criteri di selezione e sulla posizione dei consumatori in proposito.
157 Il Tribunale rammenta anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha più volte sottolineato nel corso del procedimento che la decisione non prevede l'esclusione a priori delle forme moderne di commercio, quali gli ipermercati gestiti dai centri [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti 71 e 72). [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha sottolineato di non avere pregiudizi sfavorevoli né nei confronti degli ipermercati o delle altre forme moderne di distribuzione né nei confronti dei centri [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti 84 e 91). Anche gli altri tre intervenienti hanno sostenuto che la decisione non esclude, di per sé, la forma di distribuzione seguita dai soci del [OSCURATO:PERSONA] o altre forme moderne di distribuzione. Anzi, per dimostrare la natura non restrittiva del sistema [OSCURATO:PERSONA] gli intervenienti hanno fatto valere in particolare che, in vari Stati membri, esistono distributori «multiprodotto» autorizzati.
158 Ne discende che nessuna delle parti ha fatto valere dinanzi al Tribunale l'inadeguatezza, in via di principio, degli ipermercati o delle altre forme di distribuzione «multiprodotto» alla vendita di cosmetici di lusso. [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti riconoscono che la decisione prevede questa possibilità, purché siffatti punti di vendita siano allestiti in modo adeguato e accettino obblighi equivalenti a quelli accettati dagli altri distributori autorizzati. Il Tribunale reputa peraltro che, se così non fosse, la rete [OSCURATO:PERSONA] violerebbe l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], a motivo dell'esclusione a priori di una categoria di potenziali rivenditori del sistema (v. supra, punto 116).
159 Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] si sia espressa con una certa ambiguità, nelle parti II.A.5, sesto comma, e II.B.5, quarto comma, della decisione, avvalendosi dell'espressione «grandi magazzini», che si impiega di solito per una forma di commercio tradizionale, e sottolineando che «non [le] risulta» che la diffusione dei sistemi di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso escluda «in linea di principio» talune forme moderne di distribuzione, essa ha precisato, durante il procedimento, che con l'adozione della decisione essa non intendeva escludere forme di commercio come gli ipermercati dei soci del [OSCURATO:PERSONA] e che l'espressione «grandi magazzini» impiegata dalla decisione comprende tali forme di commercio (v. supra, punto 72).
160 Il Tribunale ha peraltro posto l'accento, nella presente sentenza, sul ruolo dei giudici o delle autorità nazionali competenti nell'applicazione non discriminatoria e proporzionale dei criteri di cui è causa (v. supra, punti 121 e seguenti).
161 Ne deriva che il ricorrente non ha dimostrato in diritto l'attuale esistenza di ostacoli all'accesso della grande distribuzione al settore della distribuzione dei cosmetici di lusso, fermo restando che i suoi punti di vendita devono essere allestiti in modo adeguato alla vendita di prodotti del genere.
162 Spetta infatti al [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi aderenti presentare una domanda di ammissione e, se del caso, ai giudici o alle autorità nazionali competenti stabilire se un eventuale diniego sia, in concreto, compatibile con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Spetta inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] garantire, soprattutto qualora le venisse richiesta una decisione di rinnovo dell'esenzione, che le forme moderne di distribuzione non siano escluse dalla rete [OSCURATO:PERSONA] o da reti analoghe in modo ingiustificato.
163 Dalle considerazioni che precedono risulta che la censura del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i suoi aderenti sono esclusi a priori dalla rete [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta.
164 Devono essere altresì disattesi i motivi e/o gli argomenti con i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] l'assenza di motivazione della sua affermazione secondo cui i criteri qualitativi enunciati nella decisione sono inerenti al carattere selettivo dei profumi di lusso e/o i sistemi di valorizzazione propri della grande distribuzione sono inadeguati alla distribuzione dei prodotti di lusso. Infatti la decisione non può essere interpretata in tal senso.
165 Per i medesimi motivi deve essere respinta l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore manifesto di fatto in relazione all'asserita esclusione della grande distribuzione dalla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.
166 Sempre in base agli stessi motivi va respinta la duplice censura con cui il [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver giustificato le affermazioni in ordine alle motivazioni dei consumatori, incorrendo in un errore manifesto di fatto su tal punto.
167 Al riguardo, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su una perizia indipendente che potesse comprovare le sue affermazioni relative alle motivazioni dei consumatori, segnatamente nella parte II.B.3 della decisione. E' inoltre vero, come ha affermato il [OSCURATO:PERSONA] in udienza, che le quattro associazioni francesi dei consumatori che hanno sottoposto osservazioni nel corso del procedimento amministrativo precedente l'adozione della decisione [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'Union féminine civique et sociale (UCS), l'Institut national de la consommation (INC), la Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV) e la Confédération des familles (CSF), non hanno sostenuto incondizionatamente la posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la CSF e l'INC hanno espresso la loro opposizione alla proposta di decisione ritenendo in particolare che questa avrebbe l'effetto di mantenere i prezzi ad un livello troppo elevato e di precludere l'accesso a questi prodotti a una parte rilevante della popolazione. L'UCS ha sostenuto, dal canto suo, che alcune delle disposizioni controverse tendono a rendere più difficile, rispetto al passato, l'ingresso nel mercato di nuove forme di distribuzione e che esse «non vanno nella direzione di un'apertura e di un miglioramento della concorrenza nell'ambito del mercato unico, né a favore dell'interesse dei consumatori». La CSCV ha invece osservato, concludendo le sue osservazioni, che, «la SA [OSCURATO:PERSONA], prendendo a pretesto la tecnicità dei suoi prodotti e il prestigio della marca, restringe la concorrenza con criteri di selezione discriminatori e mantiene in modo artificioso un livello di prezzi molto elevato per i suoi prodotti».
168 Tuttavia, è giocoforza constatare che nella decisione la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che il consumatore cerca il lusso soltanto nelle forme tradizionali del commercio. Analogamente, il ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] si è resa responsabile di un errore manifesto di fatto o di un vizio di motivazione con riguardo alle aspettative dei consumatori. Si evince infatti dalla decisione che il consumatore il quale preferisce acquistare cosmetici di lusso in un punto di vendita di un centro commerciale, allestito in modo appropriato, deve avere la possibilità di farlo, mentre il tipo di consumatore evocato nella relazione del prof. [OSCURATO:PERSONA], che preferisce acquistare in una profumeria specializzata o in un grande magazzino tradizionale, resta comunque libero di continuare a rivolgersi a questi punti di vendita.
169 Ne consegue che il complesso dei motivi e degli argomenti del ricorrente diretti ad accertare se i suoi aderenti siano esclusi a priori dalla vendita di cosmetici di lusso, nonché i motivi e argomenti a questi collegati relativi alle aspettative dei consumatori, devono essere respinti.
D - Sulla questione se il divieto posto dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] vada applicato, vista l'esistenza di reti parallele nel settore considerato
170 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], è stato comunque infranto nel caso di specie in quanto esistono, nel settore considerato, reti analoghe a quelle della [OSCURATO:PERSONA] che non lascerebbero spazio alcuno ad altre forme di distribuzione, con la conseguente assenza sul mercato in esame, ovvero sul mercato dei «profumi di lusso», di una concorrenza efficace ai sensi dei punti 40-42 della sentenza Metro II. [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti ritengono invece che, malgrado l'esistenza di reti parallele alla rete [OSCURATO:PERSONA], vi sia una concorrenza efficace sul mercato in esame - che è quello dei «cosmetici di lusso» - e che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non vada quindi applicato.
171 Il Tribunale ricorda che, al punto 40 della sentenza Metro II, la Corte ha stabilito che, seppure i sistemi di distribuzione selettiva «semplici» (cioè i sistemi basati soltanto su criteri qualitativi) possono costituire un aspetto della concorrenza conforme all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la restrizione o l'eliminazione della concorrenza può tuttavia prodursi qualora l'esistenza di un certo numero di siffatti sistemi non lasci posto ad altre forme di distribuzione imperniate su una politica concorrenziale di natura diversa o si risolva nella rigidità della struttura dei prezzi non compensata da altri fattori concorrenziali fra articoli della stessa marca e dall'esistenza di una concorrenza effettiva tra marche diverse. Tuttavia, secondo i punti 41 e 42 della medesima sentenza, l'esistenza di un gran numero di sistemi di distribuzione selettiva per un determinato prodotto non consente, di per sé, di concludere che la concorrenza è ristretta o falsata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in caso di proliferazione dei sistemi di distribuzione selettiva «semplici», l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] si applica soltanto nell'ipotesi in cui il mercato rilevante è già talmente rigido e strutturato che non esiste più una concorrenza efficace in materia di prezzi (v. altresì i punti 44 e 45 della medesima sentenza).
172 Diversamente dalla fattispecie in esame nella sentenza Metro II, in cui i prodotti in causa, cioè i prodotti elettronici da intrattenimento, non venivano sempre posti in vendita con il canale della distribuzione selettiva, è pacifico, nel caso di specie, che pressoché tutti i produttori che operano nel settore dei cosmetici di lusso ricorrono a sistemi di distribuzione selettiva analoghi a quello della [OSCURATO:PERSONA].
173 Tuttavia, il Tribunale ha già constatato che la distribuzione selettiva dei cosmetici di lusso è idonea a migliorare la concorrenza a vantaggio del consumatore, contribuendo in particolare a mantenere l'immagine «di lusso» dei prodotti nei confronti di altri prodotti simili privi di un'immagine del genere, e, conseguentemente, che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non si applica a determinati criteri qualitativi che perseguono tale obiettivo (v. supra, punti 108 e seguenti).
174 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la considerazione, formulata nella sentenza Metro II, che vi è eliminazione della concorrenza quando «l'esistenza di un certo numero di siffatti sistemi non lasci posto ad altre forme di distribuzione imperniate su una politica concorrenziale di natura diversa» non dev'essere intesa nel senso che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] è automaticamente applicabile per il solo fatto che tutti i produttori del settore dei cosmetici di lusso hanno operato la stessa scelta con riguardo al metodo di distribuzione. Nel caso di specie, i punti 40-46 della sentenza Metro II vanno interpretati nel senso che, se determinati criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA] - considerati singolarmente - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], l'effetto cumulativo delle altre reti potrebbe infirmare questa conclusione soltanto qualora venisse dimostrato, in primo luogo, che esistono ostacoli all'accesso al mercato di nuovi concorrenti in grado di vendere i detti prodotti e che, di conseguenza, i sistemi di distribuzione selettiva hanno l'effetto di bloccare la distribuzione a beneficio di determinati canali esistenti (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 15 e seguenti), oppure, in secondo luogo, che non esiste una concorrenza efficace, in particolare in materia di prezzi, tenendo conto della natura dei prodotti di cui trattasi.
175 Quanto agli eventuali ostacoli all'ingresso di nuovi concorrenti in grado di vendere i prodotti in argomento, il Tribunale ha già constatato che non ne è stata dimostrata l'esistenza in relazione agli ipermercati aderenti alla società ricorrente (v. supra, punti 156 e seguenti).
176 Per quanto riguarda, più in generale, l'esistenza di una concorrenza efficace, occorre definire, in via preliminare, il mercato rilevante. Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente preso in considerazione il complesso del settore dei cosmetici di lusso, in quanto i prodotti di lusso di profumeria, da toletta e per il trucco, hanno la medesima immagine di lusso e vengono spesso venduti insieme con lo stesso marchio, l'eventuale esistenza di una concorrenza efficace può essere valutata soltanto nell'ambito del mercato comprendente tutti i prodotti che, in ragione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti (v. sentenza L'Oréal, citata, punto 25).
177 Ora, è pacifico nel caso di specie che un profumo non è intercambiabile, per quanto riguarda le sue caratteristiche o l'uso che ne viene fatto, con un prodotto di bellezza (ad esempio per il trucco) o da toletta (ad esempio, una crema da notte). E' altresì pacifico che, all'epoca di fatti, più del 90% delle vendite complessive della [OSCURATO:PERSONA] era costituito da profumi di lusso. Vista l'importanza di questo specifico settore, occorre accertare se i profumi di lusso siano esposti ad una concorrenza efficace a livello di commercio al dettaglio, nonostante essi siano stati sempre posti in vendita attraverso il canale della distribuzione selettiva.
178 A tale riguardo, dev'essere respinto, in primo luogo, l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, formulato con riferimento alla parte B.3, terzo comma, della decisione, secondo cui «se la clientela dovesse ritenere che l'immagine della marca o i servizi collegati alla vendita costituiscono un fattore secondario, essa potrà comunque orientarsi all'acquisto di articoli analoghi, appartenenti ad un segmento di mercato prossimo a quello dei cosmetici di lusso e non distribuiti tramite un sistema di distribuzione selettiva; in tal modo la clientela sconfesserebbe la strategia commerciale scelta dal produttore». Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha essa stessa constatato nella decisione che il grado di sostituibilità dei cosmetici di lusso con prodotti similari appartenenti ad altri segmenti del mercato è «generalmente basso» (parte I.B, primo comma) e che «se si ha riguardo al basso livello di sostituibilità che esiste, nella percezione dei consumatori, fra i cosmetici di lusso e i prodotti similari appartenenti ad altri segmenti dello stesso mercato, il mercato da prendere in considerazione nel caso in esame è quello degli articoli cosmetici di lusso» (parte II.A.8). Peraltro, si evince dalle parti I.B e II.A.8, che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione la quota di mercato detenuta dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]Hennessy per gli articoli di profumeria di lusso per verificare se le restrizioni in esame potessero ostacolare sensibilmente gli scambi intracomunitari.
179 Ne consegue che, per stabilire se i profumi di lusso sono esposti ad una concorrenza efficace, non va presa in considerazione l'eventuale concorrenza dei profumi che non sono di lusso.
180 Occorre respingere altresì l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e degli intervenienti secondo cui l'esistenza di una concorrenza efficace può essere dedotta dal fatto che, a termini della parte I.B, terzo comma, della decisione, basato sullo studio del prof. Weber, i prodotti posti in commercio mediante reti di distributori autorizzati «rappresentavano, nel 1987, una frazione pari al 24,7% del fatturato totale nella Repubblica federale di Germania, del 30,3% in Francia, del 36,2% in Italia e del 22,4% nel [OSCURATO:PERSONA]». Infatti, questi dati, che derivano dalla tabella n. 22 dello studio del prof. Weber, si riferiscono alla quota di vendite realizzate con il canale della distribuzione selettiva, espressa in percentuale delle vendite complessive di tutte le categorie di cosmetici senza alcuna distinzione, vale a dire i profumi, i prodotti per il trucco, i prodotti per le cure estetiche, i prodotti per la cura dei capelli (in particolare gli shampoo) e i prodotti da toletta (dentifricio, saponi, deodoranti, ecc.). Emerge inoltre dallo stesso studio (pag. 89) che la percentuale di profumi venduti con il canale della distribuzione selettiva era pari in Italia all'81% e in Francia al 65%. In base ai dati forniti dalla FIP, la percentuale di profumi venduti con il canale della distribuzione selettiva era del 73% in Francia (v. allegato I alla memoria d'intervento, pag. 17). I dati menzionati nella parte I.B, terzo comma, della decisione non sono quindi utili per valutare se esista una concorrenza efficace in un settore specifico come quello dei profumi di lusso.
181 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti fanno valere che, anche sul mercato dei profumi di lusso considerato in quanto tale, esiste una concorrenza efficace sia tra i produttori («inter brand») sia tra i distributori autorizzati della [OSCURATO:PERSONA] («intra brand»).
182 Il Tribunale considera al riguardo che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e delle parti intervenienti non trova sostegno nello studio del prof. Weber, dal quale emerge, in particolare alle pagine 71, 89-96, 105 e 110, che nel 1987 la concorrenza tra i distributori di profumi di lusso e le diverse forme di distribuzione era molto limitata. Tuttavia, occorre constatare che, prima di adottare la decisione nel 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] numerose modifiche ai suoi contratti, tra cui l'eliminazione di tutti i criteri di selezione strettamente quantitativi, la soppressione delle clausole che limitavano la libertà dei distributori di rivendere i prodotti ad altri membri della rete selettiva, la soppressione delle clausole che limitavano la libertà di scelta del rivenditore con riguardo alle altre marche che potevano essere poste in vendita nel suo punto di vendita e il riconoscimento esplicito della libertà del rivenditore di fissare i propri prezzi in modo autonomo. Inoltre, come il Tribunale ha appena constatato, la decisione ammette la possibilità che nuove forme di commercio in grado di distribuire i prodotti di cui trattasi abbiano accesso alla rete [OSCURATO:PERSONA].
183 In queste circostanze, spettava al [OSCURATO:PERSONA] fornire elementi probatori idonei a stabilire in diritto che, per effetto della decisione, il mercato era divenuto talmente rigido e strutturato da far venir meno ogni concorrenza efficace tra i distributori autorizzati di profumi di lusso, in particolare in materia di prezzi (v. sentenza Metro II, punti 42 e 44). Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento concreto al riguardo, il Tribunale constata che non vi sono, nel caso di specie, elementi probatori di tal genere.
184 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che i motivi e gli argomenti del ricorrente, relativi a una violazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], nonché gli altri motivi e argomenti connessi devono essere respinti, ad eccezione di quelli relativi alla disposizione di cui al precedente punto 148.
II - Sulla legittimità della decisione con riguardo all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti
185 Per quanto riguarda l'esenzione concessa, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere cinque argomenti fondamentali per dimostrare che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] vedrebbe il miglioramento della produzione e della distribuzione dei profumi di lusso soltanto in un contesto di esclusività (v. parte II.B.2, primo comma, della decisione), mentre gli obblighi aggiuntivi, elencati nella parte II.B.2, commi dal secondo al sesto, della decisione, potrebbero essere rispettati dalla grande distribuzione. In secondo luogo, con riguardo ai vantaggi per gli utilizzatori, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su una concezione antiquata dei comportamenti e delle aspettative dei consumatori. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe legittimato la totale assenza di concorrenza interna alla marca sulla base del prezzo, concorrenza che poteva essere garantita dalla grande distribuzione. In quarto luogo, in spregio del principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di mettere a confronto la distribuzione selettiva mediante rivenditori specializzati con la distribuzione selettiva che si avvale di altre forme di commercio, trascurando così il fatto che i rivenditori della grande distribuzione sarebbero assoggettati ai medesimi doveri e oneri di ogni altro distributore autorizzato (v., in particolare, la parte II.B.4, secondo comma, in fine, della decisione). In quinto luogo, la decisione, che imporrebbe alle altre forme di distribuzione «qualche modifica dei loro metodi peculiari di commercializzazione», eliminerebbe la concorrenza da parte di tali forme di distribuzione, salvo per i casi marginali rappresentati dai grandi magazzini e dagli «shopping». In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe preoccupata della situazione concreta attualmente prevalente sul mercato e non avrebbe precisato quali modifiche si debbano apportare.
186 La convenuta ribatte precisando che l'esenzione concessa riguarda soltanto il procedimento di ammissione, il volume minimo di acquisti annuali, gli obblighi relativi alle scorte e alla collaborazione pubblicitaria e promozionale, il divieto di vendere un prodotto che non sia stato ancora lanciato, il controllo delle fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, nell'ipotesi in cui il cliente sia anch'esso un distributore, il controllo della sua appartenenza alla rete ufficiale di distribuzione, obblighi questi che il ricorrente non avrebbe contestato con riguardo all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. La convenuta sostiene che non era tenuta ad esaminare se i criteri non vietati dall'art. 85, n. 1, soddisfacessero le condizioni poste dall'art. 85, n. 3.
187 D'altro canto, le censure del ricorrente non sarebbero pertinenti. In particolare, affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abbandonato ogni considerazione relativamente alla concorrenza «intra brand» basata sul prezzo non sarebbe corretto [v. part I.C, lett. b), c), e) e f), nonché parte II.A.5, quarto comma, della decisione] e comunque la Corte avrebbe dichiarato che una certa limitazione della concorrenza mediante i prezzi deve considerarsi inerente a qualsiasi sistema di distribuzione selettiva e che questa limitazione è compensata da una concorrenza fondata sulla qualità delle prestazioni (sentenza Metro II, punto 45). Quanto ai consumatori, si tratterebbe di argomenti già confutati nell'ambito dell'analisi del contratto in riferimento all'art. 85, n. 1. Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non avere proceduto ad un raffronto fuorviante e ricorda che la presa in considerazione dei costi sostenuti dai distributori della rete per il rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione sarebbe stata sottolineata dalla Corte al punto 45 della sentenza Metro II. Per quanto riguarda l'eliminazione della concorrenza, la decisione preciserebbe esplicitamente che alcune forme moderne di distribuzione non sono escluse in via di principio, sottolineando l'esistenza di una concorrenza tra le marche e tra i distributori autorizzati. Quanto al «cambiamento parziale» dei metodi di talune forme moderne di distribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato una giusta valutazione della situazione come si presentava. Se la decisione non precisa quali sono le modifiche da apportare a tali metodi peculiari di commercializzazione, ciò è dovuto al fatto che si tratta di effettuare una valutazione volta per volta.
188 Gli intervenienti si sono espressi a sostegno della posizione della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
189 Come ha giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della parte II.B della decisione riguarda esclusivamente gli elementi del contratto che rientravano, a suo parere, nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire quelli relativi, in particolare, al procedimento di ammissione alla rete, alle scorte, al volume minimo di acquisti annuali, alla presenza di marche concorrenti all'interno del punto di vendita, al lancio dei nuovi prodotti e alla collaborazione in campo pubblicitario e promozionale. Ora, nel suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato questi elementi.
190 Per quanto riguarda il primo argomento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] vedrebbe il miglioramento della produzione e della distribuzione soltanto in un contesto di «esclusività», il Tribunale ritiene che la constatazione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte II.B.2, primo comma, della decisione, secondo cui «una marca di cosmetici di lusso può essere efficacemente distribuita solo se viene salvaguardata la sua vocazione all'esclusività», va ricollegata all'intento della [OSCURATO:PERSONA] di salvaguardare il carattere esclusivo o lussuoso dei prodotti di cui trattasi (v. parte II.B.3, secondo comma). Questa frase non può quindi essere interpretata nel senso che è diretta ad escludere d'ufficio la grande distribuzione dalla distribuzione dei prodotti in argomento e che la distribuzione di tali prodotti è esclusivamente riservata ai canali tradizionali come le profumerie e i grandi magazzini, nell'accezione più ristretta del termine.
191 Poiché il Tribunale ha già constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva escludere la grande distribuzione dalla distribuzione dei prodotti di cui trattasi (v. supra, punti 156 e seguenti), l'argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] vedrebbe il miglioramento della produzione e della distribuzione, ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], soltanto in un contesto che esclude la grande distribuzione dalla distribuzione dei prodotti considerati deve essere respinto.
192 Quanto al secondo argomento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su una concezione antiquata delle aspettative dei consumatori, il Tribunale ricorda che le argomentazioni relative alle motivazioni dei consumatori sono state respinte in precedenza, ai punti 166 e seguenti.
193 Per quanto riguarda il terzo argomento, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver legittimato una totale assenza di concorrenza interna alla marca mediante i prezzi, il Tribunale ha già constatato che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi a sostegno della sua tesi (v. supra, punto 183).
194 Quanto al quarto argomento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a confronto la distribuzione selettiva con rivenditori specializzati e la distribuzione generalizzata, escludendo così l'ipotesi di una distribuzione selettiva mediante altre forme di commercio, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto un confronto del genere.
195 Per quanto riguarda il quinto argomento del [OSCURATO:PERSONA], con il quale esso fa valere che l'esigenza di «qualche modifica dei loro metodi peculiari di commercializzazione» eliminerebbe la grande distribuzione dal settore dei cosmetici di lusso, è stato dimostrato nel corso del procedimento che la decisione non prende in considerazione la possibilità di un'eliminazione della grande distribuzione dal settore dei cosmetici di lusso. Il riferimento a «qualche modifica dei metodi peculiari di commercializzazione» deve essere pertanto interpretato nel senso che viene imposta una ristrutturazione di questo tipo all'interno del negozio e non una ristrutturazione tale da alterare radicalmente la natura stessa del negozio, in quanto supermercato o ipermercato. Benché sarebbe stata auspicabile una maggiore chiarezza della decisione in proposito, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia indicato, nemmeno in termini generali, quali siano le modifiche da apportare non è di per sé sufficiente per determinare l'illegittimità della decisione, poiché, in particolare, i casi concreti saranno sottoposti, se necessario, al sindacato dei tribunali o delle autorità nazionali competenti.
196 Ne consegue che i motivi e gli argomenti del ricorrente relativi a una violazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.
197 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto, salvo per quanto riguarda la parte della decisione di cui al precedente punto 148.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
198 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, comma primo, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell'art. 87, n. 4, ultimo comma, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente, diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni, sopporti le proprie spese.
199 Il ricorrente è rimasto sostanzialmente soccombente e deve essere pertanto condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'interveniente [OSCURATO:PERSONA], destinataria della decisione.
200 Per quanto riguarda le parti intervenienti FIP, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che l'interesse di queste tre associazioni all'esito della controversia era meno diretto di quello della [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di una causa in cui le dette parti intervenienti hanno espresso considerazioni generali nell'interesse dei loro aderenti, senza aggiungere elementi decisivi agli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene di applicare correttamente l'art. 87, n. 4, ultimo comma, del regolamento di procedura, condannandole a sopportare le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/33.542 - Sistema di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA]), è annullata nella parte in cui stabilisce che una disposizione che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a sfavorire la domanda di ammissione di determinati rivenditori per il solo fatto che la loro attività nel settore della profumeria non ha carattere prevalente non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Il ricorrente sopporterà le spese della [OSCURATO:PERSONA] e dell'interveniente [OSCURATO:PERSONA] SA, nonché le proprie spese.
4) Ciascuna delle parti intervenienti, la [OSCURATO:PERSONA] des industries de la parfumerie, il [OSCURATO:PERSONA] de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques e la [OSCURATO:PERSONA] européenne des parfumeurs détaillants, sopporterà le proprie spese.