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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1974

Cassazione n. 11431/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/02/1974 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Enna, in data 5 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo b) della contestazione) e della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo c).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 54 cod. pen., denunciando l'apparente motivazione su censure mosse con l'atto di appello.

Il secondo e terzo motivo denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in ordine al capo c) (art. 697 cod. pen.), nonché con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3.Ritenuto che la censura formulata con il primo motivo è generica e si attesta ad una mera affermazione della dedotta carenza di motivazione o inosservanza di norme in tema di responsabilità dell'imputato.

3.1. Considerato, quanto al secondo motivo, che lo stesso è genericamente formulato perché non tiene conto, quanto al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato contravvezionale, che si tratta di valutazione espressione di un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, da effettuarsi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., sicché non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 3: conforme, Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647).

3.2. Valutato manifestamente infondato, quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, beneficio rimesso alla motivazione del giudice di merito il quale non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184). 3.3.Considerata, da ultimo, corretta la motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio che si attesta, nella specie, in misura prossima al minimo edittale e pari al minimo edittale per la pena detentiva.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/02/1974 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Enna, in data 5 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo b) della contestazione) e della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo c). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 54 cod. pen., denunciando l'apparente motivazione su censure mosse con l'atto di appello. Il secondo e terzo motivo denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in ordine al capo c) (art. 697 cod. pen.), nonché con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3.Ritenuto che la censura formulata con il primo motivo è generica e si attesta ad una mera affermazione della dedotta carenza di motivazione o inosservanza di norme in tema di responsabilità dell'imputato. 3.1. Considerato, quanto al secondo motivo, che lo stesso è genericamente formulato perché non tiene conto, quanto al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato contravvezionale, che si tratta di valutazione espressione di un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, da effettuarsi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., sicché non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 3: conforme, Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). 3.2. Valutato manifestamente infondato, quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, beneficio rimesso alla motivazione del giudice di merito il quale non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184). 3.3.Considerata, da ultimo, corretta la motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio che si attesta, nella specie, in misura prossima al minimo edittale e pari al minimo edittale per la pena detentiva. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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