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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 19769/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28812/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato \[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; intimate - avverso la sentenza n. 2123/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Ric. n. 28812/2021 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 8/11/2021 (n. 2123/2021), la Corte d'ap- pello di Firenze, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Isa s.r.I., diretto alla condanna delle società convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di un incendio verificatosi nel cam- peggio dalla stessa gestito a causa del malfunzionamento di un frigo- rifero consegnatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., a sua volta fornito a quest'ultima dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e pro- dotto dalla Isa s.r.I.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver dato atto dell'avvenuto rigetto, da parte del primo giudice, della domanda de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sul presupposto della ragione più liquida costituita dall'insussistenza di danni di importo superiore a quanto per- cepito dalla società danneggiata a titolo di indennità assicurativa - ha confermato, nel merito, la statuizione di primo grado, disponendo, tut- tavia, l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di en- trambi i gradi del giudizio; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già ISa s.r.I.) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. resiste con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. hanno depo- sitato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi contro- versi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente disposto l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. impugnato la decisione di primo grado esclusivamente nei con- fronti delle altre controparti, senza proporre alcuna impugnazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diretta ad accertarne la responsabilità in ordine alla causazione del danno, con la conseguente impossibilità, per il giu- dice del gravame, di modificare la statuizione fatta propria dal primo giudice in ordine alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio relativa alla Isa s.r.I., ormai coperto dal giudicato; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale vio- lato il giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla condanna de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al rimborso delle spese del primo grado di giudizio in favore della Isa s.r.I.; giudicato nella specie consolidatosi in conseguenza della mancata impugnazione, da parte de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., della pronuncia del primo giudice in ordine all'accerta- mento di alcuna responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla causazione dei danni denunciati dalla società attrice, o alla proposizione di alcuna ar- gomentazione connessa alla statuizione sulle spese; con il terzo motivo, espressamente proposto "in prosecuzione ri- spetto al precedente", la società ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la com- pensazione delle spese del giudizio di primo grado tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in assenza dei corrispondenti presupposti di legge e, conseguentemente, delle stesse spese relative al grado d'appello;Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ri- corrente con i motivi d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. pur in assenza di alcuna contestazione dell'appellante nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diretta ad accertarne la re- sponsabilità in ordine alla causazione del danno, e pur in assenza di alcuna argomentazione connessa alla statuizione sulle spese, ha tutta- via omesso di fornire alcuna idonea e completa allegazione argomen- tativa e documentale in ordine ai contenuti integrali dell'atto d'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eventualmente idonea ad attestare il ricorso effettivo di detto errore (a nulla rilevando, a tal fine, le scarne indica- zioni contenute nella memoria da ultimo depositata dalla società ricor- rente), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d'impugnazione proposti; a tale proposito, è appena il caso di rilevare come, secondo quanto risultante, non solo dalle premesse della sentenza impugnata, ma dallo stesso ricorso in questa sede proposto dalla Isa s.r.I., la società allora Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel.

C017.5. [OSCURATO:PERSONA]Utri appellante ebbe espressamente a rivendicare, nel merito, la riforma del capo della sentenza di primo grado concernente la regolazione delle spese di lite anche nei confronti della Isa s.r.I., con la c:ondanna, tra le altre, della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite in ottemperanza all'erronea statuizione della sentenza di primo grado (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con la conseguente indispensabilità, ai fini dell'esame dei motivi qui proposti, di una verifica funditus dell'atto di appello al fine di procedere all'ap- prezzamento delle odierne censure: apprezzamento nella specie impe- dito proprio dal mancato assolvimento, da parte dell'odierna ricorrente, degli specificati oneri di allegazione; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti de- cisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente conferito rilievo, ai fini della compen- sazione delle spese di lite, al mutamento giurisprudenziale operato con la decisione della Corte di cassazione n. 12565/2018 (Sez.

U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 - 01) in ordine alla detraibilità, dall'importo risarcitorio, dell'indennità assicurativa percepita dal dan- neggiato, trattandosi di questione rimasta concretamente priva di al- cuna dirimente efficacia sull'esito della lite, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per- cepito l'indennità assicurativa solo successivamente all'instaurazione del giudizio ed avendo, di seguito, puntualmente conformato la propria domanda al principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legitti- mità, limitando le richieste risarcitorie alla sola differenza tra il danno rivendicato e quanto percepito a titolo di indennitario; allo stesso modo, alcun rilievo, ai fini della ridetta compensazione, avrebbe potuto assumere la circostanza, sottolineata dal giudice a quo, relativa alla pendenza di trattative tra le parti davanti al consulente tecnico d'ufficio ai fini della bonaria composizione della lite, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante in relazione ai fini in esame; il motivo è manifestamente infondato;Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia giustificato la disposta compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio di merito sulla base dell'indicata pronuncia, nel corso del 2018 (Sez.

U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 - 01), della citata decisione della Corte di cassazione, atteso che detta decisione (decidendo in ordine alla detraibilità, dall'importo risarcitorio, dell'indennità assicurativa percepita dal danneggiato), nella misura in cui ha implicato la prospettiva di una rilevante decurta- zione degli importi rivendicati in giudizio a fini risarcitori dall'assicurato, ha influito in modo significativo sulla radicale rideterminazione dei pre- supposti di valutazione della convenienza dell'azione, sì da incidere in modo pienamente apprezzabile sulla valutazione del comportamento processuale della parte; in breve, la prospettata possibilità (concreta all'epoca dell'introdu- zione dell'odierno giudizio) di conseguire un qualunque importo risar- citorio senza alcuna detrazione di quanto in ipotesi conseguibile a titolo indennitario dalla propria compagnia di assicurazione, è valsa a giusti- ficare l'apprezzamento, nei termini indicati dal giudice di appello, del comportamento processuale della parte (tanto in relazione all'introdu- zione del presente giudizio, quanto in ordine alla sua successiva pro- secuzione), valendo a costituire un riconoscibile fondamento argonnen- tativo a sostegno dell'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; dev'essere infine disattesa l'istanza di liquidazione delle spese del procedimento cautelare invocato dalla società controricorrente con la memoria depositata da ultimo in questa sede, non risultando che l'istante abbia provveduto alla notificazione della medesima istanza nei confronti delle controparti al fine di instaurare il contraddittorio sulla specifica questione dedotta (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020, Rv. 658763 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018, Rv. 651132 - 01);Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate (in relazione alle quali, occorre ri- badire, nessun apporto può essere diversamente riconosciuto alle ar- gomentazioni contenute nella memoria da ultimo depositata dalla ri- corrente), dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conse- guente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28812/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato \[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; intimate - avverso la sentenza n. 2123/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 28812/2021 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 8/11/2021 (n. 2123/2021), la Corte d'ap- pello di Firenze, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Isa s.r.I., diretto alla condanna delle società convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di un incendio verificatosi nel cam- peggio dalla stessa gestito a causa del malfunzionamento di un frigo- rifero consegnatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., a sua volta fornito a quest'ultima dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e pro- dotto dalla Isa s.r.I.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver dato atto dell'avvenuto rigetto, da parte del primo giudice, della domanda de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sul presupposto della ragione più liquida costituita dall'insussistenza di danni di importo superiore a quanto per- cepito dalla società danneggiata a titolo di indennità assicurativa - ha confermato, nel merito, la statuizione di primo grado, disponendo, tut- tavia, l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di en- trambi i gradi del giudizio; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già ISa s.r.I.) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. resiste con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. hanno depo- sitato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi contro- versi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente disposto l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. impugnato la decisione di primo grado esclusivamente nei con- fronti delle altre controparti, senza proporre alcuna impugnazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diretta ad accertarne la responsabilità in ordine alla causazione del danno, con la conseguente impossibilità, per il giu- dice del gravame, di modificare la statuizione fatta propria dal primo giudice in ordine alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio relativa alla Isa s.r.I., ormai coperto dal giudicato; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale vio- lato il giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla condanna de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al rimborso delle spese del primo grado di giudizio in favore della Isa s.r.I.; giudicato nella specie consolidatosi in conseguenza della mancata impugnazione, da parte de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., della pronuncia del primo giudice in ordine all'accerta- mento di alcuna responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla causazione dei danni denunciati dalla società attrice, o alla proposizione di alcuna ar- gomentazione connessa alla statuizione sulle spese; con il terzo motivo, espressamente proposto "in prosecuzione ri- spetto al precedente", la società ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la com- pensazione delle spese del giudizio di primo grado tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in assenza dei corrispondenti presupposti di legge e, conseguentemente, delle stesse spese relative al grado d'appello;Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ri- corrente con i motivi d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. pur in assenza di alcuna contestazione dell'appellante nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diretta ad accertarne la re- sponsabilità in ordine alla causazione del danno, e pur in assenza di alcuna argomentazione connessa alla statuizione sulle spese, ha tutta- via omesso di fornire alcuna idonea e completa allegazione argomen- tativa e documentale in ordine ai contenuti integrali dell'atto d'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eventualmente idonea ad attestare il ricorso effettivo di detto errore (a nulla rilevando, a tal fine, le scarne indica- zioni contenute nella memoria da ultimo depositata dalla società ricor- rente), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d'impugnazione proposti; a tale proposito, è appena il caso di rilevare come, secondo quanto risultante, non solo dalle premesse della sentenza impugnata, ma dallo stesso ricorso in questa sede proposto dalla Isa s.r.I., la società allora Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. C017.5. [OSCURATO:PERSONA]Utri appellante ebbe espressamente a rivendicare, nel merito, la riforma del capo della sentenza di primo grado concernente la regolazione delle spese di lite anche nei confronti della Isa s.r.I., con la c:ondanna, tra le altre, della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite in ottemperanza all'erronea statuizione della sentenza di primo grado (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con la conseguente indispensabilità, ai fini dell'esame dei motivi qui proposti, di una verifica funditus dell'atto di appello al fine di procedere all'ap- prezzamento delle odierne censure: apprezzamento nella specie impe- dito proprio dal mancato assolvimento, da parte dell'odierna ricorrente, degli specificati oneri di allegazione; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti de- cisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente conferito rilievo, ai fini della compen- sazione delle spese di lite, al mutamento giurisprudenziale operato con la decisione della Corte di cassazione n. 12565/2018 (Sez. U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 - 01) in ordine alla detraibilità, dall'importo risarcitorio, dell'indennità assicurativa percepita dal dan- neggiato, trattandosi di questione rimasta concretamente priva di al- cuna dirimente efficacia sull'esito della lite, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per- cepito l'indennità assicurativa solo successivamente all'instaurazione del giudizio ed avendo, di seguito, puntualmente conformato la propria domanda al principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legitti- mità, limitando le richieste risarcitorie alla sola differenza tra il danno rivendicato e quanto percepito a titolo di indennitario; allo stesso modo, alcun rilievo, ai fini della ridetta compensazione, avrebbe potuto assumere la circostanza, sottolineata dal giudice a quo, relativa alla pendenza di trattative tra le parti davanti al consulente tecnico d'ufficio ai fini della bonaria composizione della lite, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante in relazione ai fini in esame; il motivo è manifestamente infondato;Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia giustificato la disposta compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio di merito sulla base dell'indicata pronuncia, nel corso del 2018 (Sez. U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 - 01), della citata decisione della Corte di cassazione, atteso che detta decisione (decidendo in ordine alla detraibilità, dall'importo risarcitorio, dell'indennità assicurativa percepita dal danneggiato), nella misura in cui ha implicato la prospettiva di una rilevante decurta- zione degli importi rivendicati in giudizio a fini risarcitori dall'assicurato, ha influito in modo significativo sulla radicale rideterminazione dei pre- supposti di valutazione della convenienza dell'azione, sì da incidere in modo pienamente apprezzabile sulla valutazione del comportamento processuale della parte; in breve, la prospettata possibilità (concreta all'epoca dell'introdu- zione dell'odierno giudizio) di conseguire un qualunque importo risar- citorio senza alcuna detrazione di quanto in ipotesi conseguibile a titolo indennitario dalla propria compagnia di assicurazione, è valsa a giusti- ficare l'apprezzamento, nei termini indicati dal giudice di appello, del comportamento processuale della parte (tanto in relazione all'introdu- zione del presente giudizio, quanto in ordine alla sua successiva pro- secuzione), valendo a costituire un riconoscibile fondamento argonnen- tativo a sostegno dell'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; dev'essere infine disattesa l'istanza di liquidazione delle spese del procedimento cautelare invocato dalla società controricorrente con la memoria depositata da ultimo in questa sede, non risultando che l'istante abbia provveduto alla notificazione della medesima istanza nei confronti delle controparti al fine di instaurare il contraddittorio sulla specifica questione dedotta (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020, Rv. 658763 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018, Rv. 651132 - 01);Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 28812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate (in relazione alle quali, occorre ri- badire, nessun apporto può essere diversamente riconosciuto alle ar- gomentazioni contenute nella memoria da ultimo depositata dalla ri- corrente), dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conse- guente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-q