CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso proposto denunzia asseriti difetto o palese illogicità della motivazione, in punto, rispettivamente, di elemento soggettivo e mancata derubricazione del fatto ascritto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione in bancarotta semplice, che la lettura del provvedimento impugnato - costituente un unicum con quello di primo grado confermato - dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, laddove l'elemento probatorio che si assume trascurato/travisato, e che nella prospettazione difensiva incrinerebbe la ricostruzione accusatoria, attiene alla diversa impostazione della difesa secondo cui l'attività svolta dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe esaurita nella mera effettuazione a nero di alcuni trasporti; attività che non avrebbe quindi implicato la tenuta di scritture contabili (ma nella pronuncia impugnata alle pagg. 1 e 2 si forniscono tutti i dettagli della vicenda, ben più complessa di quanto rappresenta il ricorrente, che, nel tentativo di ridimensionarla al fine di giustificare l'assenza a monte delle scritture, trascura di considerare che titolare del credito per forniture alimentari per 600.000,00 è una società di rilievo nazionale, quale la [OSCURATO:SOCIETA]., insinuatasi al passivo, e che diverse sono le fatture che risultano emesse dall'imputato che attestano lo svolgimento di attività di vendita dei prodotti, oltre che di trasporto, e che la tenuta della contabilità risulta comprovata da quanto dichiarato dallo stesso Vanzolini al curatore oltre che dalla fattura emessa da uno studio di commercialista; sicchè, conclude la sentenza impugnata, non poteva esservi spazio neppure per la qualificazione del fatto come bancarotta semplice essendo, appunto, emersa l'esistenza delle scritture contabili che ciò nonostante non erano state consegnate al curatore e ciò evidentemente proprio al fine di tenere nascosta la effettiva realtà commerciale dell'impresa e i suoi reali rapporti di debito/credito, con conseguente pregiudizio per i creditori. 1.1. Il motivo è inammissibile anche perché si fonda su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; sicché con esso si pretende da questa Corte un vaglio nel merito non consentito in sede di legittimità. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.