CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] di America, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/07/2021 della Corte di assise di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento dei ricorsi; Letta la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] Kenan che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di assise di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Terni del 25 maggio 2018, decidendo a seguito di rinvio ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e, i soli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata (capo B), così riqualificato l'originario reato di sequestro di persona contestato. Per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le attenuanti generiche, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, nonchè rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Kenan in anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado. Per quanto qui rileva, i ricorrenti erano destinatari, unitamente ad altro soggetto poi assolto, delle seguenti imputazioni, qui sommariamente descritte: a) del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in concorso tra loro, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di un chilogrammo per un corrispettivo pattuito di euro 45.000,00; b) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 630 cod. pen., per avere privato della libertà uno degli intermediari nella cessione della partita di droga, [OSCURATO:PERSONA], rinchiudendolo all'interno di un'auto a Terni e conducendolo contro la sua volontà a [OSCURATO:PERSONA] e ivi tenendolo segregato sotto la minaccia di un'arma, prospettando di cagionare lesioni personali o la morte a lui e a [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto intermediario incaricato di consegnare la cocaina al cessionario [OSCURATO:PERSONA], al fine di recuperarla o di ottenere il pagamento della somma pattuita per la cessione pari a 45.000 euro. 2. La Corte di assise di Terni aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i reati loro contestati e, per l'effetto, condannato alla pena di anni 18 di reclusione ciascuno, mentre aveva dichiarato colpevole [OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di cui al capo A), condannandolo alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000 multa. Con sentenza del 27 maggio 2019, la Corte di assise di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di concorso nella cessione dello stupefacente con la formula per non aver commesso il fatto e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di sequestro di persona in tentata estorsione aggravata, di cui al capo B) della imputazione, rideterminato la pena inflitta a ciascuno di essi in anni 5, mesi 10 di reclusione ed euro 40.000 di multa. 3. Con sentenza del 24 settembre 2020, la Terza Sezione Penale di questa Corte, sul ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'annullamento della sentenza di appello. La Terza Sezione ha censurato la sentenza impugnata, in relazione alla posizione di tutti gli imputati, in ragione della ritenuta inutilizzabilità, in assenza di provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o di decreto dispositivo del pubblico ministero, delle registrazioni dei colloqui telefonici effettuate in modo occulto da uno degli interlocutori, d'intesa con la polizia giudiziaria e con strumenti messi a disposizione dalla stessa polizia, nei locali della Questura. Tale inutilizzabilità, già ritenuta dal giudice di primo grado, era stata esclusa dalla Corte di assise di appello di Perugia che aveva omesso di considerare come all'ascolto delle conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avesse preso parte direttamente la polizia giudiziaria pur avendo la possibilità ed il tempo di ottenere decreto autorizzativo dell'Autorità giudiziaria. In particolare, quanto alla assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Kenan dal reato di cui al capo A), per il quale era stato condannato in primo grado, si rilevava che la sua posizione in relazione alla attività svolta nella compravendita della partita di cocaina era meritevole di maggiore approfondimento, avendo egli fatto da tramite tra gli acquirenti e i venditori e procurato a questi ultimi il contatto con i due cugini [OSCURATO:PERSONA], pur non prendendo parte né alla conclusione dell'affare né alle fasi successive alla scoperta del raggiro. Nella sentenza di annullamento si evidenzia, in particolare, che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla sola fase delle trattative di per sé non comporta l'esclusione della rilevanza penale della condotta, in ragione della costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. Feriale, n. 33606 del 21/08/2012, Rv 253423) secondo cui tra le condotte illecite punite all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 rientra anche quella di "intermediazione", che consiste nel procurare ad altri lo stupefacente, ipotesi puntualmente descritta dalla norma incriminatrice, con cui si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto la vendita o la cessione di droga da parte di terzi, attività per la quale il responsabile sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto nella vendita, cessione e/o acquisto. In conclusione, quanto alla condanna inflitta agli imputati e soprattutto per il reato di cui al capo b), la Corte ha rilevato la inutilizzabilità delle conversazioni ambientali intercorse tra i due soggetti coinvolti nell'acquisto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei locali della questura di Terni nella notte tra I' 8 e il 9 Marzo del 2017, in quanto effettuate in modo occulto da uno degli interlocutori, d'intesa con la polizia giudiziaria che aveva fornito gli strumenti di captazione, in mancanza di un provvedimento autorizzativo e di decreto del pubblico ministero. Venuto meno tale mezzo di prova, si sollecitava il giudice del rinvio a valutare se vi fosse spazio o meno per la configurabilità delle condotte ascritte agli imputati, in particolare per il delitto di cui al capo b), per il quale maggiore pregnanza assumono le condotte minatorie descritte nei colloqui illegittimamente captati. 4. Avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di assise di appello di Firenze nel giudizio di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] Kenan, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi di ricorso. 5.1. Con il primo, comune ai due imputati, la difesa lamenta la violazione degli artt. 623, 627, 628, 606, comma 1, lett. b), c) e d) cod. proc, pen., in relazione agli artt. 192, 530, 533, 546, comma 1, lett, e) cod, proc. pen., in ordine alla ritenuta responsabilità degli stessi per il capo a) della imputazione, censurando, anche sotto il profilo della contraddittorietà o carenza di motivazione, la decisione impugnata nell'aver ritenuto le dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di aver ceduto lo stupefacente, nella convinzione che si trattasse di marijuana (e non cocaina), sconfessate dalle dichiarazioni degli altri soggetti convolti nella vicenda. Nella specie, la difesa evidenzia l'inattendibilità del contributo dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], acquirente dello stupefacente, per le numerose contraddizioni del narrato e in quanto rese, per mera strategia difensiva speculativa, nella prospettiva di essere sottoposto a misura di minor rigore. Del pari, sottolinea l'inconferenza delle dichiarazioni rese dall'intermediario [OSCURATO:PERSONA], non direttamente riferibili alla cessione dello stupefacente. In particolare, quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la difesa denuncia l'estrema incertezza del dato relativo al traffico telefonico, in una con l'attribuzione allo stesso dell'utenza verificata, e la vaghezza degli elementi indicativi della sua presenza nei luoghi in cui è stato materialmente attuato la cessione dello stupefacente. Incertezza aggravata dall'aver la Corte di appello ignorato le numerose testimonianze a discarico che indicavano la presenza dell'imputato in luoghi diversi da quelli emergenti dai tabulati acquisiti. 5.2. Con il secondo motivo, anch'esso comune ai due imputati, lamenta la violazione degli artt. 623, 627, 628, 606, comma 1, lett. b), c) e d) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 530, 533, 546, comma 1, lett, e) cod. proc. pen., nonché degli artt. 210, 197, 63 e 64 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione in concorso, di cui al capo b) della imputazione, per inosservanza delle norme processuali e illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, in relazione alla ricostruzione dell'episodio operata nella sentenza impugnata attraverso le dichiarazioni della presunta vittima [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Per tale via, contesta la sussistenza del fatto e la configurabilità in esso del reato, anche a seguito della intervenuta riqualificazione nella fattispecie di cui agli art. 56 , 110 e 629 comma 2 cod. pen. La difesa denuncia, in particolare, la chiara inattendibilità delle dichiarazioni rese in proposito dal [OSCURATO:PERSONA], perché soggetto direttamente coinvolto, al pari degli imputati, nella operazione di cessione dello stupefacente, ciò che aveva, del resto, portato la Corte di merito ad escludere qualsivoglia coercizione fisica del suddetto. Ed invero, secondo l'assunto difensivo, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, non vi fu nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna costrizione, né di natura fisica, avendo egli sempre conservato la sua libertà di movimento, né di natura psichica, e ciò sia per le connotazioni soggettive della presunta vittima, persona adusa al crimine, sia per le condizioni, in cui si svolsero i fatti, essendosi mostrato l'interessato sereno e tranquillo. Pur a voler ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato destinatario di minacce, argomenta la difesa, a questi non fu mai richiesto un atto dispositivo delle proprie consistenze economiche, ma solo di adoperarsi con [OSCURATO:PERSONA] al fine di rintracciare [OSCURATO:PERSONA] e farsi restituire da costui lo stupefacente sottratto o il corrispettivo pattuito per la cessione. L'accertato pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda della cessione dello stupefacente minerebbe la sua attendibilità generale anche con riferimento all'episodio estorsivo di cui è stato vittima, del quale costituisce unica fonte accusatoria. In particolare, evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] si allontanò volontariamente da Terni alla volta di [OSCURATO:PERSONA], dove si trattenne liberamente a casa di [OSCURATO:PERSONA] per cercare una soluzione che consentisse una soddisfacente conclusione dell'affare, non portato a buon fine per essere venuto meno all'accordo il [OSCURATO:PERSONA], che si era appropriato della droga, consegnando fogli di carta in luogo di banconote quale corrispettivo per la cessione dello stupefacente. Evidenzia, nell'analisi del narrato del [OSCURATO:PERSONA] le numerose contraddizioni in cui è incorso il suddetto, nel negare di essere uscito più volte dall'appartamento ove sarebbe stato condotto e costretto dagli imputati, per recarsi in un locale notturno. Il narrato del [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, sarebbe contraddetto dalle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento e dal rapporto intessuto con gli imputati, per conto dei quali avrebbe contattato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la notte tra l'8 ed il 9 marzo 2017. Dai messaggi telefonici inviati dalla sua utenza si rileverebbe che il sequestro di persona in suo danno era una vera e propria "messinscena" per consentire il recupero dello stupefacente o conseguirne il pagamento. L'assenza di una condizione di pericolo, secondo la difesa, emergerebbe, poi, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Patrizia, che, avendo interloquito telefonicamente in quei momenti con il [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva avuto una relazione, aveva escluso qualsivoglia richiesta di aiuto proveniente dal predetto. Ancora, secondo la difesa, le dichiarazioni del teste Bonci, indicate dalla Corte di appello a riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sono viziate. La difesa denuncia che i giudici del rinvio non hanno esaminato la doglianza relativa alle modalità di assunzione del Bonci nel dibattimento di primo grado, sentito quale teste assistito a seguito della denuncia di sottrazione di una pistola al legittimo proprietario, sporta nei suoi confronti dal padre degli imputati. Avendo egli dichiarato di avere la disponibilità di una pistola, il suo esame doveva essere interrotto e formulati li avvertimenti ex art. 64 cod. proc. pen. Inoltre, si evidenzia l'imprecisione e vaghezza delle dichiarazioni rese dal Bonci, avendo questi collocato la cessione dell'arma in un periodo successivo all'episodio, in cui i due imputati erano ristretti. Si contesta, inoltre, la valutazione di non genuinità delle intercettazioni ambientali effettuate presso la questura di Terni, in cui si fa riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata del viaggio con il [OSCURATO:PERSONA], ritenute dal giudice del rinvio frutto di un accordo tra gli imputati consapevoli di essere intercettati. Infine, si deduce che la esclusione della limitazione della libertà del [OSCURATO:PERSONA] ed il pieno suo coinvolgimento nella vicenda della cessione dello stupefacente. Sul punto, la sentenza impugnata manifesta ancora la evidenziata carenza motivazionale. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, anch'esso comune ai due imputati, denuncia la violazione delle medesime disposizioni di cui agli altri motivi, con riferimento al trattamento sanzionatorio per entrambi i reati, evidenziando che la pena irrogata è sproporzionata ed eccessiva anche dopo la riqualificazione del reato di cui al capo b). La Corte di assise di appello di Firenze, in particolare, ha fondato la dosimetria per il più grave delitto di cui al capo sulla presunta cessione di stupefacente mai rinvenuto, di cui non è stato possibile verificare la consistenza ponderale e qualitativa. Anche l'aumento per la continuazione, determinato in anni due di reclusione e 2.000 euro di multa, viene censurato come immotivato ed eccessivo non essendovi prova della aggravante della partecipazione di più di due persone. Inoltre, viene denunciato che la riduzione applicata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata applicata in misura inferiore al terzo. Infine, in ricorso di deduce che sulla misura dell'espulsione a pena espiata, revocata dalla Corte di assise di appello con la sentenza annullata, il giudice del rinvio non si è espresso. Si precisa, sul punto, che [OSCURATO:PERSONA] è cittadino americano, mentre [OSCURATO:PERSONA] Kujitim è cittadino italiano. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Kenan propone anch'essa ricorso, articolando tre motivi. 6.1 Con il primo motivo denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 546, lett. 2) e 111, 24 e 125, comma 3, Cost., in relazione alla condanna per il capo a) per mancanza della motivazione, non avendo la Corte di appello adempiuto all'onere motivazionale fornendo adeguata e specifica risposta alle articolate censure esposte nell'atto di appello. 6.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt.192 e 533 cod. proc. pen., nonché per illogicità della motivazione e travisamento della prova raccolta. Denuncia che la Corte di assise di appello fiorentina è giunta ad affermare la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente valutando le stesse come concordanti nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] come colui che si era prestato per procurare il contatto tra i cugini [OSCURATO:PERSONA] e l'intermediario [OSCURATO:PERSONA], così da configurare quasi una "responsabilità di posizione" dell'imputato. Richiama, a sostegno della estraneità dell'imputato alla cessione dello stupefacente, le dichiarazioni rese sul punto dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento, in cui questi avrebbe chiarito che l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato "cancellato" dall'affare e la totale assenza di riscontro del suo coinvolgimento dai tabulati telefonici acquisiti. Evidenzia che non può sussistere alcun fondamento oggettivo della partecipazione concorsuale nel reato di cessione dello stupefacente sulla base del mero prelievo in stazione del [OSCURATO:PERSONA] dei contatti telefonici con questi e i propri cugini ASLANI. La condotta di intermediazione, secondo la difesa, deve consistere nella "offerta" o "aver procurato ad altri" lo stupefacente, mentre la condotta dell'ASLANI si è limitata a meri contatti preliminari, essendo stato escluso dall'accordo per la cessione. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., in riferimento ai canoni della valutazione della prova indiziaria. Denuncia che la Corte di assise di appello si è limitata a riprodurre i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, manifestando insufficienza e contraddittorietà della prova indiziaria acquisita, inidonea ad affermare la penale responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio" ed il vizio congetturale della motivazione, priva dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla difesa dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per i motivi di seguito indicati. 2. Con il primo motivo gli imputati censurano la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge processuale e contraddittorietà o carenza di motivazione, in relazione alla affermazione della loro responsabiiltà, in concorso nella realizzazione del reato di per il capo a) della imputazione, avente ad oggetto la cessione di un chilogrammo di cocaina in cambio della somma di euro 45.000,00. In particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la censura verte sulla valenza delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato, che, pur ammettendo di aver ceduto lo stupefacente, ha specificato che si trattasse di marijuana e non cocaina. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si denuncia l'estrema incertezza circa la sua partecipazione all'operazione illecita, non essendo attribuibile allo stesso l'utenza monitorata ed il relativo traffico telefonico, con conseguente incertezza del dato relativo alla sua collocazione geografica ed alla conseguente diretta partecipazione alla cessione dello stupefacente. 2.1. Sul punto, giova richiamare la ricostruzione del fatto operata dal giudice del rinvio che ha evidenziato la tenuta del tessuto probatorio acquisito, al netto degli esiti delle registrazioni delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle prime ore del 9 marzo 2017 nei locali della Questura, dichiarate inutilizzabili dalla decisione di annullamento. La Corte di merito ha richiamato i fatti ampiamente esposti nella sentenza di primo grado, della quale la sentenza impugnata ha operato una corretta sintesi, di seguito riportati per una migliore comprensione. Secondo la ricostruzione operata nella impugnata sentenza, la sera dell'8 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] Serigne avvisava le forze dell'ordine che un proprio connazionale, [OSCURATO:PERSONA], era stato vittima di sequestro di persona da parte di alcune persone per il mancato pagamento di una partita di droga. [OSCURATO:PERSONA] riferiva che aveva messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con un suo conoscente di nome [OSCURATO:PERSONA], interessato all'acquisto della sostanza stupefacente per conto di una terza persona. [OSCURATO:PERSONA] nel corso di alcune telefonate lo aveva informato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato lo stupefacente con denaro falso e, avendo svolto il ruolo di intermediario, era stato vittima di sequestro di persona, posto in essere dai soggetti che avevano ceduto lo stupefacente. A seguito della denuncia, attraverso il controllo sulla cella telefonica da cui provenivano le telefonate del [OSCURATO:PERSONA], era stato individuato il luogo in cui lo stesso era stato segregato, un appartamento in [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel quale venivano trovati due involucri contenenti mazzette della misura di banconote da euro 50, con una sola banconota sulla superficie ed il resto costituito da fogli di carta oltre alle chiavi della autovettura Mercedes utilizzata per il trasporto del [OSCURATO:PERSONA]. Attraverso il racconto fornito dai soggetti coinvolti, veniva riconosciuto il ruolo di intermediario del [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], e la piena partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla trattativa ed al preliminare incontro tra le parti dimostrativo della disponibilità delle mazzette di banconote confezionate, da un lato, e di un campione della cocaina, da fornire successivamente a Terni, dall'altro. Viene operato in sentenza un espresso richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], attraverso le quali viene ricostruito lo scambio della droga e soldi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intermediario nell'operazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] Kenan ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Alla scoperta del fatto che le mazzette ricevute in pagamento per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] non contenevano banconote, ma fogli di carta, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avevano bloccato e portato nel loro appartamento il [OSCURATO:PERSONA], minacciandolo di morte con una pistola, al fine di sollecitarlo al recupero del denaro o dello stupefacente. Diretto riscontro al compendio dichiarativo, sostanzialmente convergente, emergeva dal controllo sull'utenza in uso ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i cui tabulati attestavano i descritti spostamenti nello svolgimento dell'operazione di cessione, oltre agli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro presso le abitazioni degli imputati. Gli esiti del controllo sugli stessi e la localizzazione delle utenze, pienamente compatibili con la descrizione dei fatti operata dagli stessi imputati e dagli altri soggetti coinvolti nell'operazione illecita, veniva illustrata dalle dichiarazioni del teste Colaiuda, riportate nella sentenza impugnata. 2.2. Con tale ricostruzione e con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale i ricorrenti non si confrontano in modo specifico. Come del resto osservato dal giudice del rinvio, l'avvenuta cessione dello stupefacente non viene neppure contestata nei motivi di ricorso, limitandosi la difesa degli imputati a fornire una diversa lettura del quadro probatorio. 2.3. In particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la tesi difensiva circa la qualità dello stupefacente oggetto di cessione, appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n.3282 del 17.11.2011 - dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763). La prospettazione difensiva si fonda, dunque, su sillogismi logici privi di concreto fondamento, derivando la diversa natura dello stupefacente ceduto dal prezzo concordato per la commessa. La difesa dei ricorrenti oppone note di dissenso, sostanzialmente dirette a contestare la valutazione espressa dai giudici di merito, proponendo una lettura diversa, ovviamente riduttiva, degli elementi oggettivi sui quali la stessa è fondata, in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, specie in assenza della dedotta violazione di legge. Del pari, quanto alla partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al reato di cessione dello stupefacente, a fronte del quadro ricostruttivo operato dal giudice del rinvio, priva di vizi logici e coerente, le censure relative alla incertezza della sua presenza nei luoghi in cui è avvenuta la cessione e, successivamente, nel corso del viaggio in auto con il [OSCURATO:PERSONA], si risolve in una mera rilettura, inammissibile nel giudizio di legittimità, degli elementi probatori acquisiti, priva della richiamata forza logica antagonista. 3. Inammissibile, per manifesta infondatezza, è anche il secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato di tentata estorsione in concorso, di cui al capo b) della imputazione, come riqualificato dalla Corte di merito. 3.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione impugnata ritenendo insussistente qualsivoglia condotta di coercizione fisica o di minaccia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e la stessa finalità di profitto, elementi costitutivi del tentativo di estorsione. 3.2. Giova premettere che, nella ricostruzione dell'episodio dell'azione di minaccia finalizzata ad indurre il [OSCURATO:PERSONA] ad attivarsi per riottenere lo stupefacente ceduto o il pagamento pattuito, la Corte di merito ha evidenziato che, a seguito della truffa patita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], i due imputati avevano individuato il Tefaye quale diretto interlocutore nell'affare, per il ruolo di intermediario e garante dell'acquirente svolto nello scambio tra stupefacente e denaro. In particolare, per come ricostruito dal giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'incontro per la consegna della droga ed il pagamento del prezzo ed era l'unico che aveva i contatti con i soggetti acquirenti, autori della truffa patita dagli imputati. La Corte di appello ha evidenziato, sul punto, che l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], emergente dai messaggi scambiati con il [OSCURATO:PERSONA], che, nel timore per la sua stessa incolumità aveva avvisato le forze dell'ordine, e la credibilità della ricostruzione fornita, trova logica giustificazione nel suo diretto coinvolgimento nella vicenda. Con motivazione logica ed immune da vizi, viene, pertanto, esclusa la simulazione della vicenda della tentata estorsione, emergendo in modo manifesto dai messaggi intercettati ("mi ammazzano") e dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], il timore per la propria vita espresso dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha preso in esame tutte le doglianze in ordine alla disponibilità della pistola e ha espresso una corretta valutazione della attendibilità del teste Bonci ed alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni da questo rese circa la disponibilità della pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in senso pienamente adesivo a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, escludendo che le dichiarazioni del teste assistito fossero provocate dalla suggestione della sua condizione di soggetto imputato in un reato connesso. Con i citati dati oggettivi sopraindicati (esiti dei tabulati telefonici e spostamenti registrati) e delle stesse conversazioni ambientali registrate nei locali della questura di Macerata tra i due cugini [OSCURATO:PERSONA] non si confronta la prospettiva difensiva che vuole dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] estraneo ai fatti perché non presente nei luoghi in cui si sono realizzate le condotte illecite. 3.3. Chiarita la piena partecipazione al fatto di entrambi gli imputati e la materiale realizzazione della condotta di minaccia di morte rivolta al [OSCURATO:PERSONA] per indurlo ad attivarsi per recuperare lo stupefacente o ottenerne l'effettivo pagamento, quanto alla configurabilità del reato di tentata estorsione giova evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il reato può ritenersi integrato anche quando l'uso della violenza o minaccia sia volta a perseguire un vantaggio frutto di attività illecita, come nel caso del prezzo della cessione dello stupefacente. In particolare, questa Corte ha affermato che integra il delitto di tentata estorsione l'uso di violenza e minaccia nei confronti di prostitute al fine di costringerle al pagamento di una somma di denaro quale condizione per la prosecuzione dell'attività di meretricio in una determinata zona (Sez. 2, n. 8247 del 02/02/2021, Rv. 280795 - 01). 3.4. Premessa questa considerazione, si deve allora prendere atto di come il Giudice del rinvio abbia adeguatamente motivato sul punto specifico attraverso un percorso argomentativo che ha consentito di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema posto dalla difesa. La Corte di assise di appello fiorentina ha posto l'accento sulla finalità perseguita dagli agenti che non era quella di costringere il TEFAYE, che aveva a contattare gli acquirenti e recuperare per loro conto "a ogni costo" lo stupefacente od ottenere il pagamento del prezzo pattuito per la cessione della droga. Nel caso di specie, il fine di profitto è insito nell'illecita compravendita dello stupefacente. 4. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, in ordine al trattamento sanzionatorio di entrambi i reati, perchè ritenuta la pena irrogata sproporzionata ed eccessiva anche dopo la riqualificazione del capo b). Del tutto generiche sono le censure in ordine alla gravità dei fatti, non riscontrabile secondo la difesa, per il mancato rinvenimento dello stupefacente, di cui non è stato possibile verificare la consistenza ponderale e qualitativa e dell'aggravante del numero delle persone, quanto alla misura per l'aumento per la continuazione, determinato in anni due di reclusione e 2.000 euro di multa, e, più in generale, quanto alla dosimetria in relazione alla riduzione in misura inferiore al terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.1. Giova, sul punto, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 01; n. 39396 del 2016, Rv. 268475 - 01. 5. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la mancata determinazione del giudice di rinvio in ordine alla applicazione della misura dell'espulsione a pena espiata disposta dal giudice di primo grado. Tale misura era già stata revocata con la sentenza dalla Corte di assise di appello di Perugia e la relativa statuizione non era stata contestata con il ricorso proposto dal Procuratore generale, con conseguente cristallizzazione della revoca disposta con la sentenza di appello annullata. 6. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Kenan è inammissibile. 6.1 Manifestamente infondato, oltre che generico, è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Kenan. La difesa esprime generiche doglianze, denunciando il mancato corretto adempimento all'onere motivazionale in specifica risposta alle articolate censure esposte nell'atto di appello. Omette di confrontarsi, tuttavia, con le precise indicazioni ricostruttive espresse (sub par. 6.2 della sentenza impugnata) dal giudice del rinvio in ordine all'attività di intermediazione svolta dall'[OSCURATO:PERSONA] consistita nel favorire il preliminare contatto ed incontro tra i cugini [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] per la cessione dello stupefacente. 6.2. La motivazione della sentenza è coerente e priva di vizi logici ed affronta partitamente tutti i temi di doglianza espressi dalla difesa, analizzando i margini attivi dell'intervento dell'imputato nelle fasi preliminari alla trattativa, volto a procurare il contatto ed instaurare il rapporto tra i cugini [OSCURATO:PERSONA], parti venditrici, e l'acquirente [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]. Richiama, in particolare, le concordanti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hanno indicato di aver "sfruttato" la conoscenza pregressa con [OSCURATO:PERSONA] per instaurare il contatto con i venditori ed incontrarli, ed il diretto riscontro emergente dai tabulati telefonici dell'utenza in uso all'[OSCURATO:PERSONA], circa i contatti mantenuti con il [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 7 e 8 marzo 2017. La Corte di merito evidenzia, inoltre, i consolidati rapporti di pregressa conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergenti dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da quelle del teste Bonci. 6.2. Palesemente infondato è anche il secondo motivo, in cui si specificano i punti di doglianza all'onere motivazionale della Corte di assise di appello, con riferimento al concorso nel reato dell'ASLANI ed al suo ruolo di intermediario nella operazione illecita di cessione di stupefacente. La dedotta erronea applicazione dei canoni di valutazione della prova si risolve in una mera lettura alternativa del tessuto probatorio acquisito, specie in ordine al richiamato composito e convergente tessuto dichiarativo, sia ai riscontri derivanti dai tabulati telefonici. La difesa non si confronta con le argomentazioni giuridiche spese dalla Corte di merito in riferimento alla configurabilità della condotta di intermediazione nella cessione dello stupefacente, espressamente compresa tra le condotte alternative previste dalla norma incriminatrice. 6.3. Come rilevato nella sentenza impugnata, costituisce approdo giurisprudenziale consolidato quello che, ai fini della configurabilità della condotta di "intermediazione", rientrante tra quelle previste dall'articolo 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizza qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico destinato a collegare venditore e acquirente, come il semplice favorire la conoscenza personale e diretta tra il destinatario della sostanza stupefacente ed il fornitore, (Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, Attinà). Più in generale, si è affermato che, in materia di stupefacenti, è punibile ex art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 a titolo di intermediazione anche chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi (Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Rv. 264633 - 01; Sez. F, n. 33606 del 21/08/2012, Rv. 253423 - 01, in tale ultima fattispecie, la S.C. ha ritenuto la correttezza del provvedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di persona che aveva delegato il coimputato all'acquisto di sostanza stupefacente per se stesso). La condotta di intermediazione è descritta dalla norma incriminatrice nel "procurare ad altri" la sostanza stupefacente e con la stessa si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi. Per la sussistenza della fattispecie delittuosa sarebbe quindi finanche sufficiente che l'intermediario indichi all'acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente e, più in generale, che ponga in essere qualsiasi attività destinata a collegare venditore ed acquirente ((Sez. 4, n. 2394 del 13/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], che configura l'ipotesi delittuosa anche nel caso in cui l'agente abbia operato come "nuncius" nel consentire il trasferimento della sostanza stupefacente). 6.4. Nel caso di specie, lungi dal configurare una "responsabilità di posizione", assume penale rilevanza come attività di intermediazione nel traffico di stupefacenti, la concreta condotta posta in essere dall'imputato ed il ruolo assunto nella operazione di cessione, mettendo in contatto, in virtù dei pregressi rapporti di conoscenza, le parti venditrice ed acquirenti e presenziando al primo incontro tra le parti. Ciò che rende irrilevante il dato della sua successiva non partecipazione alla trattativa ed alla consegna materiale della droga in cambio del (finto) denaro. Del resto, la responsabilità dell'imputato è da relazionarsi nello schema del concorso di persone, potendo assumere il contributo partecipativo anche un contenuto di atipicità, se funzionale alla agevolazione della condotta di cessione di sostanza stupefacente. 6.4. Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso in cui la difesa deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., in riferimento ai canoni della valutazione della prova indiziaria. Le argomentazioni articolate nel ricorso si incentrano sul mancato conseguimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio circa l'effettivo impossessamento da parte dell'imputato. Tuttavia, il dubbio per determinare la ipotizzabilità di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I 7 n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763) Circostanza che non ricorre nel caso di specie, in cui deve ritenersi configurato un quadro probatorio logicamente coerente e solido, privo delle denunciate aporie, proprio alla luce della richiamata ricostruzione del ruolo e dell'attività svolta da Aslami e della struttura argomentativa della sentenza di