CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2020
Cassazione n. 42215/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza oggetto dell'odierno scrutinio è stata emessa 1'11 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della capitale che aveva statuito la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il primo per una serie di furti e tentati furti in abitazione (Capi B, C, D, F, i primi tre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), il secondo solo per uno di essi, quello commesso l'8 dicembre 2016 (capo F). La sentenza di primo grado aveva invece assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, gli imputati dall'addebito di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati predatori suddetti. 2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Un ricorso, a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato presentato nell'interesse di entrambi gli imputati e conta un unico motivo, per vizio di motivazione, che è suddiviso in paragrafi, rispettivamente, per i reati di cui ai capi B), C) e D), per il reato di cui a capo F) e per il trattamento sanzionatorio. 3.1. L'articolazione del ricorso che concerne i reati di cui ai capi B), C) e D) riguarda solo [OSCURATO:PERSONA] che di quei reati risponde. Nell'impugnativa si lamenta, in particolare, che la Corte di appello non abbia fornito adeguata risposta alle doglianze quanto all'affidabilità del riconoscimento di Giaia da parte della polizia giudiziaria ed alla valenza concorsuale dell'apporto dell'imputato, rimasto nell'autovettura che trasportava l'autore materiale del fatto. 3.2. Quanto al reato di cui al capo F) — per cui sono stati condannati entrambi i ricorrenti — le parti contestano il richiamo della Corte territoriale alla sentenza di primo grado e, soprattutto, il travisamento delle intercettazioni. Dalle captazioni che riguardano Giaia, è chiaro che egli — che non parla in maniera corretta l'italiano e non è dotato di un elevato grado di istruzione — raccontava fatti appresi da altri, come il ricorrente intende dimostrare trascrivendo singoli passaggi delle captazioni. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso contesta che la sua individuazione come complice del tentato furto sub F) sia avvenuta sol perché — evocato il nome [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni — non si era in grado di ricollegare alcun altro soggetto con lo stesso nome di battesimo alla famiglia Markovic. L'imputato aveva fornito un alibi e la Corte di appello, come il Tribunale, non aveva spiegato perché lo ritenesse non provato e stimasse inattendibile il teste Jovanovic, che tale alibi aveva confermato. 3.3. Il terzo segmento del ricorso investe il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla risposta fornita dalla Corte distrettuale al motivo di appello concernente entrambi gli imputati, sia per un'ingiustificata disparità di trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri prevenuti. 4. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il solo [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.4.1. La prima ragione di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla neutralizzazione, da parte della Corte territoriale, dell'alibi dell'imputato, laddove si era riportata alle argomentazioni del Giudice di prime cure. Nel dubbio, la Corte territoriale avrebbe dovuto adottare un'interpretazione pro reo. Sostiene altresì il ricorrente che, poiché l'intercettazione in cui si parla di lui riguarda dichiarazioni di un coimputato, essa andava corroborata da riscontri 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, da ancorarsi al ruolo concretamente rivestito nella vicenda. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi quello di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe manifestamente infondato perché non affronta adeguatamente il corretto tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infondato, dal momento che la Corte territoriale si è affidata ad una motivazione logica, che ha tratto dall'utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA] la prova del suo coinvolgimento come coautore del fatto e che ha sconfessato, altrettanto logicamente l'alibi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre sono, invece, fondati, quelli che riguardano [OSCURATO:PERSONA]. 1. La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso che attengono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] — contenuti nell'impugnativa a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che concerne i reati di cui ai capi B), C) e D), tutti attuati senza soluzione di continuità nella giornata del 7 ottobre 2016 — è inammissibile siccome manifestamente infondato e privo di confronto con la motivazione della sentenza avversata, sia quanto al riconoscimento dell'imputato, che quanto alla ricostruzione del suo ruolo concorsuale rispetto ai misfatti. Avuto riguardo al primo aspetto, invero, la Corte distrettuale ha valorizzato il riconoscimento del prevenuto, da parte della polizia giudiziaria, nelle fasi iniziali del pedinamento, riconoscimento avvenuto sia sulla scorta della comparazione con le immagini dell'archivio in dotazione agli operanti, consultabile attraverso un'applicazione informatica, sia sulla scorta della pregressa conoscenza del Markovic legata alle precedenti fasi dell'indagine, che andava avanti da tempo. A fronte di queste argomentazioni, le doglianze del ricorrente non colgono nel segno e sono portatrici di una direttrice censoria poco specifica; esse, invero, da una parte, paiono trascurare l'affidabilità dell'esperienza maturata dagli operanti nel corso di quell'indagine — quando l'imputato era stato già osservato — e, dall'altra, partono dall'assunto (peraltro non chiarito nel ricorso al fine di illustrare la decisività dell'agitata omissione motivazionale sul punto) che l'applicazione informatica in dotazione alla polizia giudiziaria non fosse affidabile, ancorché si trattasse di uno strumento dedicato, appunto, alle attività istituzionali degli operanti. Quanto al contributo concorsuale dell'imputato, le critiche dell'impugnativa ugualmente sono destituite di fondamento, laddove è perfettamente descritta in sentenza — in termini del tutto logici — la sequenza direttamente monitorata dalla polizia giudiziaria e l'attività di accompagnamento e prelievo dei complici cui erano deputati Giaia e [OSCURATO:PERSONA], attività che costituisce un contributo causalmente rilevante all'opera dei correi, che hanno materialmente perpetrato o tentato di perpetrare i furti in quella giornata. 1.2. Il secondo motivo di ricorso — relativo al reato di cui al capo F) — è inammissibile quando contesta l'interpretazione delle intercettazioni con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la sentenza impugnata ha logicamente argomentato in ordine agli esiti captativi — che denotavano una diretta partecipazione e conoscenza della dinamica degli eventi — e quello del ricorrente è solo un tentativo di ottenere, da questa Corte, una diversa interpretazione delle conversazioni. Così impostato, il ricorso è inammissibile perché trascura di considerare che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata a ritenere che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 1.3. La ragione di censura che concerne il trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni personali della vicenda («innumerevoli precedenti specifici») che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 1.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). 2. La posizione di [OSCURATO:PERSONA], A diverse conclusioni — come anticipato — deve giungersi per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del giudizio di penale responsabilità dell'imputato, infatti, presenta dei tratti di irrisolvibile, manifesta illogicità laddove la Corte di merito segue un percorso congetturale che, dal solo riferimento al nome di battesimo "[OSCURATO:PERSONA]" che [OSCURATO:PERSONA] pronunzia in una conversazione intercettata (indicandolo quale coautore del reato di cui al capo F), ricava la dimostrazione del coinvolgimento dell'odierno imputato nel delitto. Dimostrazione cui i Giudici di appello giungono sulla base del fatto che, nell'entourage della famiglia Markovic come emerso dalle investigazioni, non esiste nessun altro soggetto con quel nome. Si tratta, con tutta evidenza, di una conclusione di carattere congetturale, che mina in radice il ragionamento indiziario perché fonda su basi del tutto vaghe ed incerte, che legano il giudizio di riferibilità soggettiva del fatto ad un indicatore — un certo nome di battesimo non appartenente a nessun altro soggetto vicino ai Markovic la cui identità sia emersa dalle indagini — nella realtà privo di una valenza individualizzante nei confronti dell'imputato, sufficiente per giungere ad un giudizio di penale responsabilità. Non può, poi, trascurarsi che tale incertezza è vieppiù aggravata — ma questa è solo una considerazione ancillare e logicamente successiva a quella sopra svolta — dalla circostanza che l'imputato aveva fornito una prova d'alibi per superare la quale la Corte territoriale ha dovuto impegnarsi in una motivazione tesa ad individuare la compatibilità tra la partecipazione ai festeggiamenti per un matrimonio e la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ed all'ora del misfatto. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda quanto a [OSCURATO:PERSONA], con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto alla quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico- giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle sp