Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:398
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 1° luglio 2010 – DSV Road / Commissione
(causa C‑358/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Codice doganale – Importazione di dischetti provenienti dalla Thailandia – Contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione – Richiesta di sgravio dei dazi all’importazione»
1.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE;
Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v.
punti 45‑46)
2.
Risorse proprie delle Comunità europee – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere
alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 – Onere
della prova [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b)] (v. punti 47‑52, 58‑59)
3.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Valutazione erronea degli elementi di prova regolarmente prodotti – Irricevibilità salvo
in caso di snaturamento – Obbligo del Tribunale di motivare la sua valutazione degli elementi di prova – Portata (Art. 225 CE;
Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 68‑69)
4.
Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione – Clausola di equità istituita dall’art. 239
del codice doganale comunitario – Situazione particolare – Nozione – Rilascio di certificati inesatti da parte delle autorità
doganali in base a dichiarazioni errate dell’esportatore, in assenza di obbligo per dette autorità di verificarne la validità
– Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 904, lett. c)]
(v. punti 79‑83)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 luglio 2009, causa T‑219/07, DSV Road / Commissione,
con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 2007, che indicava
alle autorità belghe che era giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione su dischetti
provenienti dalla Thailandia e non essere giustificato concedere lo sgravio dei dazi doganali in questione (caso REC 05/02).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La DSV Road NV è condannata alle spese.