CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 22381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. 4,. [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 03/06/2016 dal Tribunale di Locri, in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta in ordine ai reati di cui ai capi a (art. 341-bis cod. pen.) e b (art. 612 cod. pen.) perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 23-bis, comma 2, d.l. n. 131/2020 in relazione all'art. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per l'omessa notifica al difensore delle conclusioni del procuratore generale né del loro deposito nonché del rinvio della trattazione del processo alla data del 23 giugno 2022 e, ancora, a quella del 5 luglio 2022 essendo stata la relativa notificazione telematica inviata all'indirizzo pec "[OSCURATO:EMAIL] ", appartenente ad altro avvocato e non a quello giuseppezappia@pec. it pertinente al difensore del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa adeguata valutazione delle prove in ordine alla responsabilità. 2.3. Con il terzo motivo violazione di legge e difetto della motivazione in relazione al reato di cui al capo a ed alle deduzioni in appello che si richiamano. 2.4. Con il quarto motivo violazione di legge e difetto della motivazione in ordine al reato di minaccia aggravata, rispetto al dedotto esercizio del diritto di critica da parte della imputata. 2.5. Con il quinto motivo difetto di motivazione e travisamento della prova in ordine alla condanna in favore della parte civile, in mancanza della prova sull'an e sul quantum omettendosi di tenere conto delle plurime circostanze di fatto indicate in ricorso a sostegno della condotta provocatoria posta in essere dalla persona offesa nei confronti dell'imputata e dell'assenza di qualsiasi turbamento psichico in capo alla prima. t. [OSCURATO:PERSONA] i 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Quanto al primo motivo, esso è infondato.ll'es e degli atti risulta /-, L "A- 1A-4-/ ‘-• avvenuta la comunicazione delle conclusioni del .13,e3. al difensore in data 11/4/2022 (ore 17:30:24) all'indirizzo "[OSCURATO:EMAIL] ". Al contrario di quanto assume il ricorrente - e conformemente a quanto ha rilevato il p.g. - il decreto di citazione in appello è stato notificato in data 24/03/2022 all'indirizzo mai! "[OSCURATO:EMAIL]" ed ha prodotto l'effetto della produzione della memoria del difensore dell'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il rinvio dal 14/4/2022 al 23/6/2022 è stato notificato all'indirizzo mail "[OSCURATO:EMAIL] " come pure quello dalla udienza del 23.6.2022 al 5.7.2022 di cui è stata disposta ed eseguita notificazione all'indirizzo telematico "[OSCURATO:EMAIL] ". Risulta, infine, comunicato il dispositivo della sentenza in data 11/07/2022 (ore 10:05:46) all'indirizzo mai/ "[OSCURATO:EMAIL]" al quale ha fatto seguito la regolare formulazione del ricorso in cassazione da parte dell'attuale difensore. Ritiene questo Collegio che il raggiungimento dell'effetto della notificazione del decreto di citazione in appello al difensore e la comunicazione allo stesso delle conclusioni del procuratore generale, rende irrilevante la mancata comunicazione dei rinvii all'indirizzo di posta elettronica "[OSCURATO:EMAIL] ", essendosi palesato equivalente ed efficace l'indirizzo mai! "[OSCURATO:EMAIL]". 3. Possono essere congiuntamente valutati il secondo, terzo e quarto motivo. Essi sono fondati dovendosi censurare la generica valutazione espressa dalla sentenza che ha omesso di considerare le articolate deduzioni in fatto dell'appellante limitandosi ad un conclusivo giudizio complessivo di non sussistenza della "prova incontrovertibile dell'innocenza dell'imputata né la totale assenza di prove di colpevolezza a suo carico", richiamando del tutto genericamente il concludente quadro probatorio della sentenza di primo grado. 4. Il quinto motivo è assorbito. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado