CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GaspareSturzo, che si è riportato alla memoria depositata e ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorsoe ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Cagliari haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cagliari in data 31ottobre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati:- di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione alfallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarato il 22 aprile 2016, della qualel’imputato era stato socio accomandatario fino al 3 dicembre 2014, procuratorespeciale con tutti i poteri di amministrazione sino al 12 gennaio 2016 e, comunque,amministratore di fatto (capo A, in esso ritenuto assorbito anche il capo F);- omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali annuali (ex art. 5 d. lgs.n. 74 del 2000) relative all’anno di imposta 2014 sia in relazione alla società fallita(capo B) che quale amministratore della società “[OSCURATO:SOCIETA].” (capo C);- occultamento delle scritture contabili e dei documenti delle società “N Gs.a.s.” e “[OSCURATO:SOCIETA].” (ex art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000), relative all’annodi imposta 2014, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto(capo E).2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da settemotivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazioneal codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) ed), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio dimotivazione per avere la Corte di appello di Cagliari rigettato la richiesta, avanzatadalla difesa con i motivi di appello, di acquisizione della consulenza tecnica di parte,con conseguente escussione del consulente, sulla base di una motivazione carentee illogica, fondata sull’erroneo rilievo che il deposito della consulenza avrebbeviolato il contraddittorio tra le parti, laddove invece il consulente avrebbe potutoessere escusso.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper essere stata affermata la penale responsabilità del ricorrente, in relazione aireati di bancarotta fraudolenta, in ragione del ritenuto ruolo di amministratore difatto.La Corte territoriale, richiamandosi alle considerazioni espresse dal giudice diprimo grado, non avrebbe risposto ai rilievi sollevati con l’atto di appello,considerando “puerile” la tesi difensiva della mancata revoca della procura gestoriaper dimenticanza, ma senza indicare alcun atto gestorio riconducibile all’imputato.Il ricorrente, richiamandosi anche a quanto già dedotto con i motivi di appello,contesta altresì il carattere distrattivo dell’imposizione del vincolo di destinazioneai familiari degli immobili personali (in quanto non idoneo realmente a preservareil bene verso azioni esecutive dei terzi), dell’affitto del ramo d’azienda di Samassi(funzionale solo ad assicurare la continuazione dell’attività aziendale, comeindicato dall’imputato) e la distrazione del reddito di impresa e delle rimanenze dimagazzino, rispetto alle quali il Tribunale aveva proceduto ad un’inammissibilemodifica del titolo accusatorio.Anche in ordine alla contestazione di bancarotta documentale, l’unicoelemento valorizzato dai giudici di merito era stato il ruolo di amministratore difatto del ricorrente, in realtà indimostrato.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione delle disposizioni di cui agli artt.516, 519, 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ribadendo le censurerelative alla condotta di distrazione di cui al punto A3, in relazione ai redditi diimpresa per l’anno 2014 per un ammontare non inferiore a 254.088 euro.Il ricorrente osserva in particolare che non è giuridicamente possibile unadistrazione di redditi di impresa e che, in relazione a tale voce, il Tribunale diCagliari aveva effettuato una modifica del titolo accusatorio che aveva violato idiritti di difesa dell’imputato, il quale era stato così condannato per un fatto diversoda quello contestatogli.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata assoluzione del ricorrente per gli ulteriori reati allo stessoascritti.L’affermazione di responsabilità per le violazioni tributarie di cui al capo B) sisarebbe basata sull’erronea valutazione della posizione dell’imputato qualeamministratore di fatto delle società e sulla base di un erroneo calcolo dell’impostaevasa che non aveva tenuto conto dei crediti di imposta, come indicati nellaconsulenza di parte non acquisita, e in assenza di un concreto interesse delricorrente a porre in essere le condotte in contestazione.Per il capo C), la Corte di appello avrebbe fatto un mero richiamo alle stesseconsiderazioni espresse per il capo precedente, senza tener conto che i motivi diappello fossero differenti.Per il capo E) non era stata fornita la prova del possesso della documentazionecontabile da parte del ricorrente, la cui tenuta era stata invece affidata alcommercialista delle società.2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata assoluzione dell’imputato dal reato di bancarottafraudolenta per le “accertate operazioni infra-gruppo”.La Corte di appello di Cagliari avrebbe errato nel ritenere privo di specificità ilmotivo di appello con il quale le operazioni tra la fallita (“[OSCURATO:SOCIETA].”) e la società“[OSCURATO:SOCIETA].” venivano inquadrate in un rapporto di operazioni infra-gruppo,con vantaggi compensativi reciproci, secondo lo schema di cui all’art. 2634,comma 3, cod. civ. e la relativa elaborazione della giurisprudenza di legittimità.La scelta del ricorrente di costituire una nuova società per non perdere i puntivendita della fallita (ormai gravata da pignoramenti e pregiudizi bancari) era stataobbligata e comunque non comportava alcuna distrazione di risorse all’esterno delgruppo, che ne avrebbe tratto un futuro ed atteso vantaggio complessivo.2.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancata riqualificazione del reato di cuial capo A) in quello di bancarotta semplice, stante l’assenza di dolo dell’imputatonel costituire una nuova società per superare la condizione di stallo in cui versavala “[OSCURATO:SOCIETA].”.2.7. Con il settimo ed ultimo motivo si contesta il mancato riconoscimento delgiudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche rispetto allacontestata aggravante e l’applicazione di una pena eccessivamente gravosa.3. Il ricorso è stato trattato in udienza pubblica.Il difensore dell’imputato, dopo aver fatto pervenire istanza di rinvio perconcomitante impegno processuale, è riuscito ad essere tempestivamentepresente in aula.Le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni nei termini sopra riportati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato perché in contrastocon il dettato normativo e con la pacifica giurisprudenza di questa Corte in temadi rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello.Questa Corte ha più volte espresso il principio secondo cui la mancataacquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte non può costituiremotivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., inquanto la consulenza tecnica non rientra tra le prove decisive a discarico, cui siriferisce la disposizione citata attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc. pen. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 – 02).Né la mancata acquisizione, da parte della Corte di appello di Cagliari, dellaconsulenza “tecnica” indicata dalla difesa (tesa a dimostrare l’assenza di attigestori da parte del ricorrente), configura un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata.L’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., prevede infatti che il giudice di appellopossa procedere alla riassunzione di prove già acquisite in primo grado oall’assunzione di nuove prove solo quando ritenga di non essere in grado didecidere allo stato degli atti.Il diniego di procedere alla rinnovazione istruttoria in appello, di conseguenza,è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia manifestamenteillogica o apparente, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propriavalutazione a quella del giudice di merito circa la completezza del compendioprobatorio.I giudici di secondo grado, richiamandosi al principio, più volte ribadito dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di appello opera unapresunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nelcontraddittorio di primo grado, tale da rendere inammissibili richieste dirinnovazione dell'istruzione dibattimentale che non si appalesino comeassolutamente necessarie o si risolvano in attività meramente "esplorative" (sulpunto, si veda Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01; Sez. 3, n.23058 del 26/04/2013, Rv. 256173 – 01), ha ritenuto non necessaria l’acquisizionedella consulenza tecnica, evidenziando, da un lato, che la stessa era stata redattasolo dopo la conclusione della sentenza appellata, senza che venissero illustrate leragioni per non aver affidato l’incarico nel corso del giudizio di primo grado(consentendo in tal modo anche un esame in contraddittorio del consulente) e,dall’altro, che il suo contenuto (comunque riportato per ampi stralci nell’atto diappello) non evidenziava carenze istruttorie alle quali dover porre rimedio.Trattasi di una motivazione non illogica e non contraddetta dalle deduzionidifensive, non essendovi alcuna esplicitazione del carattere dell’essenzialità ocomunque della reale pregnanza di specifiche considerazioni espresse dalconsulente, richiamate in modo solo generico.3. Il secondo motivo, con il quale si contesta l’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale, sulla base del suo ruolo di amministratore di fatto,non è consentito in questa sede, perché versato in fatto e tendente a chiedere aquesta Corte di procedere ad una rivalutazione delle prove acquisite.Dalla lettura delle conformi sentenze di condanna della Corte di appello e delTribunale di Cagliari, infatti, emerge che la responsabilità del ricorrente non è stataaffermata solo sulla base della mancata revoca dell’ampia procura gestoriarilasciata in suo favore riguardante la società fallita, ma sulla base di un complessodi elementi indicativi del suo ruolo di reale dominus della “[OSCURATO:SOCIETA].”, tra cui:l’aver ricoperto il ruolo di amministratore di diritto della società dalla suacostituzione (nel 2009) sino a sedici mesi prima della formale dichiarazione difallimento (avvenuta ad aprile 2016); l’aver trasferito l’amministrazione dellasocietà per un trimestre alla madre; l’aver trasferito le quote sociali, in prossimitàdel fallimento e quando la società era ormai non più operativa, ad un soggettonullatenente; l’aver personalmente posto in essere le condotte distrattive incontestazione nel 2014, prima della cessione delle quote.Quanto al carattere distrattivo delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], lecensure espresse nel ricorso sono prive di specificità perché non si confrontanocon la motivazione della Corte di appello, la quale ha esaurientemente ecoerentemente esposto le ragioni per le quali assumono rilievo penale sial’imposizione di un vincolo di destinazione sui beni immobili dell’imputato, socioillimitatamente responsabile (diretto a sottrarre tali cespiti all’esecuzione deicreditori della società, essendo previsto che gli stessi potessero essere oggetto diazione esecutiva «solo per i debiti contratti nell’ambito dell’attività prevista dalladestinazione»), sia l’affitto del ramo d’azienda ad altra società riconducibile alricorrente (“[OSCURATO:SOCIETA].”, appositamente costituita dal ricorrente poco primadella cessione), in assenza del versamento del corrispettivo pur previsto eprevedendo, per di più, che la “[OSCURATO:SOCIETA].” continuasse ad essere onerata delpagamento dei canoni di locazione dei locali commerciali ormai trasferiti alla nuovasocietà costituita, oltre che per le rimanenze di magazzino (oggetto anche del terzomotivo).Totalmente generico è infine il motivo di ricorso nella parte in cui si deducel’insussistenza della bancarotta documentale sulla base del contestato ruolo delricorrente come amministratore di fatto della fallita, richiamando anche untravisamento della deposizione del teste “Stara” non ulteriormente specificato.4. Il terzo motivo, secondo cui sarebbe ravvisabile un difetto di correlazionetra accusa e sentenza in relazione alla terza condotta distrattiva, relativa ai redditidi impresa relativi all’anno 2014, è infondato.Si è già dato atto che si è dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” sentenza dicondanna. La sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldainfatti con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con laconseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante, Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).Ebbene, dalla sentenza di primo grado (richiamata da quella oggetto diricorso) emerge in modo lineare che i giudici di merito si sono limitati a delimitare(in senso tra l’altro favorevole all’imputato) l’entità delle componenti attive,relative all’anno 2014, oggetto di distrazione.Il Pubblico ministero, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia dicontestato la distrazione di tutte le componenti attive del reddito risultanti al 2014,dalle quali il Tribunale di Cagliari ha ritenuto di detrarre le spese verosimilmentesostenute per l’esercizio della ordinaria attività della società, delimitando ladistrazione al solo valore delle merci certamente esistenti nel patrimonio dellafallita al momento del fitto del ramo d’azienda alla società di nuova costituzione“[OSCURATO:SOCIETA].”.Alcuna violazione del diritto di difesa è dunque ravvisabile in tale attività dispecificazione e circoscrizione dell’accusa originariamente elevata.5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza delleulteriori condotte in contestazione, relative ai reati di tipo tributario, non èammissibile dinanzi a questa Corte di legittimità.Il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimentoimpugnato e chiedendo a questa Corte di procedere ad una diversa ricostruzionedei fatti, contesta la configurabilità dei reati di cui ai capi B, C ed E, nuovamentededucendo, da un lato, la mancata dimostrazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della società fallita e della “[OSCURATO:SOCIETA].” (edunque soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e alla tenutadella relativa documentazione) e, dall’altro, l’erroneo calcolo dell’ammontare delleimposte evase, attribuendo rilievo ai dati riportati in una consulenza di parte nonacquisita processualmente e in ogni caso in netto contrasto con gli accertamentieffettuati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate, non specificamenteconfutati in ricorso.Sull’occultamento delle scritture contabili viene altresì genericamenterichiamata l’esclusiva responsabilità dell’ultimo amministratore, che analogamenterichiederebbe una rivalutazione dei fatti, inibita a questa Corte.6. Il quinto motivo, con il quale viene richiamato l’art. 2634 cod. civ. e lagiurisprudenza di questa Corte in materia di operazioni “infra-gruppo”, èmanifestamente infondato.Il ricorrente prospetta che le operazioni intercorse tra la fallita, “[OSCURATO:SOCIETA].”,e la società “[OSCURATO:SOCIETA].” – società entrambe riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] GiorgioGioi - possano essere inquadrate nello schema previsto dall’art. 2634, comma 3,cod. civ. e dunque non essere penalmente rilevanti, giacché all’apparentedepauperamento dell’una avrebbe corrisposto un vantaggio dell’altra e del gruppodi società nel suo complesso.Sotto tale profilo, la scelta del ricorrente di costituire una nuova società pernon perdere i punti vendita della fallita (ormai gravata da pignoramenti e pregiudizibancari), doveva ritenersi una scelta obbligata e comunque non comportavaalcuna distrazione di risorse all’esterno del gruppo, che ne avrebbe tratto unvantaggio complessivo.Alla base della prospettazione difensiva vi è tuttavia una lettura noncondivisibile dei caratteri distintivi delle operazioni infra-gruppo non punibili.È del tutto connaturale alla ratio dell’istituto che i “vantaggi” derivanti daoperazioni infra-gruppo debbano riguardare non solo una delle società facentiparte dello stesso gruppo o quest’ultimo nel suo complesso ma la società chesubisce l’immediato depauperamento, che deve essere compensato da un risultatoutile futuro, in grado di non recare pregiudizio ai propri creditori.A tale riguardo si fa infatti riferimento a vantaggi “compensativi” derivantidall’operazione nel suo complesso: «In tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essereesclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effettiimmediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per icreditori sociali» (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Carrozza, Rv.284537 – 01; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702 – 01).Peraltro, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppoinvocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la merapartecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la societàcontrollante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delleoperazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elementoindispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosaper la società depauperata. (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.g. e altro in proc.coatti e altri, Rv. 268675 – 01; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv.277545 - 01)Ed è stato altresì chiarito che non è sufficiente una mera previsione ipoteticain ordine al conseguimento di un risultato utile per la società che subisce losvantaggio immediato, in quanto «i vantaggi compensativi, conseguiti ofondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei adescludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare irequisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almenoequivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essereverificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e dellasocietà eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progettiindustriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio diamministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili)», Sez.5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 – 01.Al contrario, non vi è alcun dubbio sul fatto che «integra condotta distrattivail trasferimento di risorse tra società appartenenti al medesimo gruppo, eseguitosenza alcuna contropartita economica da una società che versi in gravi difficoltàfinanziarie ad altra società in difficoltà economiche, in quanto, in tal caso, nessunaprognosi fausta dell'operazione può essere consentita» (tra le tante, Sez. 5, n.27497 del 12/06/2025, Rv. 288394 – 01).Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato in cosa sarebbeconsistito il vantaggio prospettato (ed anzi atteso con elevato grado di affidabilità)in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, il cui patrimonio veniva significativamentecompromesso dalla cessione del ramo di azienda e delle rimanenze di magazzino,in assenza di corrispettivo, in favore di altra società, nonché dal persistente obbligodi corrispondere canoni di locazione per immobili non più nella sua disponibilitàma attribuiti alla “[OSCURATO:SOCIETA].”.7. Il sesto motivo, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del reato dicui al capo A) in quello di bancarotta semplice per l’assenza di dolo dell’imputato,è infondato.L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ècostituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro,Rv. 266805-01).Nel caso in esame, i giudici di merito hanno coerentemente ravvisato laprecisa volontà del ricorrente di creare una nuova società, rendendola beneficiariadelle risorse attive della fallita, al fine di proseguire l’attività aziendale, senza ilpeso dei debiti che gravavano sulla “[OSCURATO:SOCIETA].”, il che rende pienamenteconfigurabile il reato di bancarotta fraudolenta.8. Il settimo ed ultimo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimentodella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestataaggravante e l’applicazione di una pena eccessivamente gravosa, è infondato.Il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione del trattamentosanzionatorio sono valutazioni prettamente di merito, non censurabili con il ricorsoper cassazione se sorrette da motivazione logica e adeguata.La Corte territoriale ha posto in evidenza che il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sull’aggravantecontestata, aveva garantito l’applicazione di un trattamento sanzionatorioadeguato rispetto alla gravità complessiva dei fatti e alla pluralità dei reaticommessi, senza che potesse attribuirsi particolare rilievo agli elementi indicatidalla difesa, quale il comportamento processuale dell’imputato, noncontraddistinto da alcuna particolare connotazione collaborativa. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]