CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 1978
Cassazione n. 11035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1978avverso la sentenza del 04/12/2024 del Tribunale di TivoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2024, il Tribunale di Tivoli confermava lasentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel delitto di cui all’art. 595 cod. pen., per avere, comunicando con più persone,offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando che questi aveva confusoi ruoli di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza e di non essere aconoscenza della legislazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro.Gli era stata irrogata la pena pecuniaria di euro 1.600 di multa.1.1. Il Tribunale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quantosegue.Lo scritto dell’imputato era tale da travalicare i limiti del diritto di critica postoche insinuava delle carenze cognitive e delle lacune di approfondimento, da partedell’imputato, incaricato, appunto, di occuparsi di tale settore nella societàamministrata dall’imputato, della normativa delle leggi sulla sicurezza.I toni della stessa non si potevano pertanto definire corretti e sereni.Quanto al requisito della comunicazione con più persone, la cui sussistenzaera stata contestata dalla difesa, tutti i testimoni avevano confermato di averericevuto la mail nel proprio account di posta elettronica, anche se non tuttil’avevano letta.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pensa, suddividendo le proprie censure in quattro punti.2.1. Deduce, innanzitutto, la violazione di legge ed in particolare degli artt.51 e 595 cod. pen.Ricorda che le espressioni riportate in imputazione erano contenute in unamail inviata dall’imputato, amministratore unico della società ASA Tivoli, ad alcunireferenti aziendali interessati al tema della sicurezza sul lavoro per spiegare imotivi della decisione di risolvere il contratto con l’ing. [OSCURATO:PERSONA] a causa,appunto, delle sue “carenze cognitive”.Si riportava l’intero testo della comunicazione.2.2. Data tale premessa, dalla lettura della mail appariva evidente chel’imputato intendeva lamentare solo la mancata conoscenza, da parte dellapersona offesa, della struttura aziendale e del corretto funzionamento del servizioa cui doveva sopraintendere, la sicurezza dei luoghi in cui si svolgeva il lavoro inditta ed il rispetto della relativa normativa.Non era pertanto una critica alla persona ma solo alle sue competenzetecniche. Nello scritto poi, le espressioni usate non erano di per sé offensive oingiuriose ed era pertanto rispettato anche il criterio della “continenza”.In sostanza si era trattato di una legittima critica alla professionalità di unsoggetto contrattualmente legato alla società. Del resto, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto di non essere obbligato alla consegna del DVR (ilDocumento di Valutazione dei Rischi), più volte sollecitatogli, come non fosse unadempimento a lui spettante, come responsabile della sicurezza.I destinatari della mail poi erano una serie di figure aziendali coinvolte nellagestione della sicurezza, così spiegando le ragioni della mancata conferma dellapersona offesa come responsabile della sicurezza.2.3. Con altra censura si denuncia la violazione di legge posto che si eraricostruita la condotta dell’imputato come configurasse un reato di pericolopiuttosto che, invece, di evento.La mail inviata era ordinaria e quindi solo potenzialmente conoscibile dai suoidestinatari, i quali, infatti, nelle loro deposizioni testimoniali, non avevanoconfermato (tranne il teste Gallo) di averla ricevuta.Era pertanto carente il necessario requisito della comunicazione delleespressioni offensive a più persone.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in ordine al trattamentosanzionatorio.Si era inflitta una pena di euro 1.600 di multa, superiore al massimo edittaleper la diffamazione non aggravata contestata. Si trattava di pena illegale ed erapertanto irrilevante che non fosse stato argomentato sul punto un motivo diappello.3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione,nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con laquale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento, in particolare in ordine alla insufficientemotivazione relativa alla esclusione della causa di giustificazione dell’esercizio deldiritto di critica.Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato, essendo ad oggi decorsoil relativo termine anche in presenza di cause di sospensione per complessivi giorni225 (con scadenza, pertanto, al 30 luglio 2025) e, quanto agli effetti civilidiscendenti dalla permanente costituzione della parte civile, l’annullamentoprevisto dall’art. 622 cod. proc. pen.1. Si è, infatti, affermato che, in tema di diffamazione, l'esimente del dirittodi critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale allafinalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbeneoggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio criticonegativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui iltermine viene utilizzato. (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133– 01 in una fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti dellacritica legittima l'accusa di "assoluta incapacità ad organizzare il reparto" rivoltaal direttore di un [OSCURATO:PERSONA] da un consigliere del comitato consultivo diun'[OSCURATO:PERSONA] che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllodell'attività e dell'organizzazione aziendale, evidenziava reali disserviziorganizzativi e sollecitava i dovuti controlli).2. A fronte di tale inquadramento in diritto va valutato lo scritto dell’imputatoin cui certo erano discusse, ed anzi negate, le competenze professionali dellapersona offesa, quale responsabile della sicurezza dei lughi di lavoro della società,la spa ASA Tivoli. ma non con l’utilizzo di espressioni di per sé sole offensive.La mail contenente lo scritto era stata poi inviata, dall’imputato qualeamministratore unico della società, ad una pluralità di persone, tutti impiegatepresso la medesima e tutte, presumibilmente, interessate alla sfera di competenzadel lavoro della persona offesa.E ciò non arbitrariamente, a quanto è dato comprendere, ma al fine dimanifestare le ragioni – fondate o infondate in fatto che le stesse fossero – per lequali l’amministratore aveva deciso di non avvalersi più dell’opera professionaledella persona offesa.3. Certo risulta comprensibile come la persona offesa potesse sentirsi offesoda una tale missiva, che poneva in seria discussione le sue competenzeprofessionali, ma resta il fatto che, per escludere l’invocata causa di giustificazionedel diritto di critica, avrebbero dovuto esser più adeguatamente motivati i noticriteri della continenza espressiva, della rilevanza del fatto, della sua verità (anchesolo supposta) e dell’interesse alla sua propalazione a quella cerchia di destinatari.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11035/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1630/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - 18/12/2025LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1978avverso la sentenza del 04/12/2024 del Tribunale di TivoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2024, il Tribunale di Tivoli confermava lasentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel delitto di cui all’art. 595 cod. pen., per avere, comunicando con più persone,offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando che questi aveva confusoi ruoli di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza e di non essere aconoscenza della legislazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro.Gli era stata irrogata la pena pecuniaria di euro 1.600 di multa.1.1. Il Tribunale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quantosegue.Lo scritto dell’imputato era tale da travalicare i limiti del diritto di critica postoche insinuava delle carenze cognitive e delle lacune di approfondimento, da partedell’imputato, incaricato, appunto, di occuparsi di tale settore nella societàamministrata dall’imputato, della normativa delle leggi sulla sicurezza.I toni della stessa non si potevano pertanto definire corretti e sereni.Quanto al requisito della comunicazione con più persone, la cui sussistenzaera stata contestata dalla difesa, tutti i testimoni avevano confermato di averericevuto la mail nel proprio account di posta elettronica, anche se non tuttil’avevano letta.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pensa, suddividendo le proprie censure in quattro punti.2.1. Deduce, innanzitutto, la violazione di legge ed in particolare degli artt.51 e 595 cod. pen.Ricorda che le espressioni riportate in imputazione erano contenute in unamail inviata dall’imputato, amministratore unico della società ASA Tivoli, ad alcunireferenti aziendali interessati al tema della sicurezza sul lavoro per spiegare imotivi della decisione di risolvere il contratto con l’ing. [OSCURATO:PERSONA] a causa,appunto, delle sue “carenze cognitive”.Si riportava l’intero testo della comunicazione.2.2. Data tale premessa, dalla lettura della mail appariva evidente chel’imputato intendeva lamentare solo la mancata conoscenza, da parte dellapersona offesa, della struttura aziendale e del corretto funzionamento del servizioa cui doveva sopraintendere, la sicurezza dei luoghi in cui si svolgeva il lavoro inditta ed il rispetto della relativa normativa.Non era pertanto una critica alla persona ma solo alle sue competenzetecniche. Nello scritto poi, le espressioni usate non erano di per sé offensive oingiuriose ed era pertanto rispettato anche il criterio della “continenza”.In sostanza si era trattato di una legittima critica alla professionalità di unsoggetto contrattualmente legato alla società. Del resto, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto di non essere obbligato alla consegna del DVR (ilDocumento di Valutazione dei Rischi), più volte sollecitatogli, come non fosse unadempimento a lui spettante, come responsabile della sicurezza.I destinatari della mail poi erano una serie di figure aziendali coinvolte nellagestione della sicurezza, così spiegando le ragioni della mancata conferma dellapersona offesa come responsabile della sicurezza.2.3. Con altra censura si denuncia la violazione di legge posto che si eraricostruita la condotta dell’imputato come configurasse un reato di pericolopiuttosto che, invece, di evento.La mail inviata era ordinaria e quindi solo potenzialmente conoscibile dai suoidestinatari, i quali, infatti, nelle loro deposizioni testimoniali, non avevanoconfermato (tranne il teste Gallo) di averla ricevuta.Era pertanto carente il necessario requisito della comunicazione delleespressioni offensive a più persone.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in ordine al trattamentosanzionatorio.Si era inflitta una pena di euro 1.600 di multa, superiore al massimo edittaleper la diffamazione non aggravata contestata. Si trattava di pena illegale ed erapertanto irrilevante che non fosse stato argomentato sul punto un motivo diappello.3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione,nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con laquale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento, in particolare in ordine alla insufficientemotivazione relativa alla esclusione della causa di giustificazione dell’esercizio deldiritto di critica.Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato, essendo ad oggi decorsoil relativo termine anche in presenza di cause di sospensione per complessivi giorni225 (con scadenza, pertanto, al 30 luglio 2025) e, quanto agli effetti civilidiscendenti dalla permanente costituzione della parte civile, l’annullamentoprevisto dall’art. 622 cod. proc. pen.1. Si è, infatti, affermato che, in tema di diffamazione, l'esimente del dirittodi critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale allafinalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbeneoggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio criticonegativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui iltermine viene utilizzato. (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133– 01 in una fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti dellacritica legittima l'accusa di "assoluta incapacità ad organizzare il reparto" rivoltaal direttore di un [OSCURATO:PERSONA] da un consigliere del comitato consultivo diun'[OSCURATO:PERSONA] che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllodell'attività e dell'organizzazione aziendale, evidenziava reali disserviziorganizzativi e sollecitava i dovuti controlli).2. A fronte di tale inquadramento in diritto va valutato lo scritto dell’imputatoin cui certo erano discusse, ed anzi negate, le competenze professionali dellapersona offesa, quale responsabile della sicurezza dei lughi di lavoro della società,la spa ASA Tivoli. ma non con l’utilizzo di espressioni di per sé sole offensive.La mail contenente lo scritto era stata poi inviata, dall’imputato qualeamministratore unico della società, ad una pluralità di persone, tutti impiegatepresso la medesima e tutte, presumibilmente, interessate alla sfera di competenzadel lavoro della persona offesa.E ciò non arbitrariamente, a quanto è dato comprendere, ma al fine dimanifestare le ragioni – fondate o infondate in fatto che le stesse fossero – per lequali l’amministratore aveva deciso di non avvalersi più dell’opera professionaledella persona offesa.3. Certo risulta comprensibile come la persona offesa potesse sentirsi offesoda una tale missiva, che poneva in seria discussione le sue competenzeprofessionali, ma resta il fatto che, per escludere l’invocata causa di giustificazionedel diritto di critica, avrebbero dovuto esser più adeguatamente motivati i noticriteri della continenza espressiva, della rilevanza del fatto, della sua verità (anchesolo supposta) e dell’interesse alla sua propalazione a quella cerchia di destinatari. P.Q.MAnnulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè il reatoè estinto per prescrizione.Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *P.Q.MAnnulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè il reatoè estinto per prescrizione.Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *