CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16866/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale SIMONETTA CICCARELLIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale hacosì concluso: “si chiede che la Corte Suprema voglia: in via principale, annullaresenza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale (artt.124 c.p., 529 c.p.p.), dovendosi ancorare il dies a quo quantomeno alla primaintimazione restitutoria dell'agosto 2018, non essendo consentito posticipare ladecorrenza mediante reiterate diffide e/o qualificazioni "definitive" ad libitum; insubordine, annullare la sentenza per violazione del Giudice naturale e perretroapplicazione di una cornice edittale peggiorativa (L. n. 3/2019 su fatto-reatodel 2018), in contrasto con i principi ribaditi da Cass. pen. Sez. III n. 42465/2024e con il nucleo duro dell'art. 25 Cost.; - in via ulteriormente gradata, annullaresenza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per insussistenza del fatto,ovvero annullarla con rinvio per nuovo giudizio sul merito, imponendo unaccertamento effettivo (non automatico) su interversione, dolo e profitto, allaluce della giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza penale della merainadempienza contrattuale in difetto del necessario quid pluris appropriativo (exmultis, Cass., Sez. II, n. 38192/2022; Sez. II, n. 28875/2011; Sez. II, n.38804/2006) e, comunque, senza ridurre la fattispecie a unu sillogismomeccanico "non restituisce quindi si appropria"); - in ogni caso, cassare lestatuizioni civili per difetto di prova e motivazione sulle poste risarcitorie (conparticolare riguardo a liquidazione equitativa, obsolescenza e danno nonpatrimoniale della persona giuridica), secondo i noti principi affermati dalla Corteregolatrice (ex pluribus, Cass. civ. n. 8941/2022 e Cass. civ. n. 19551/2023) ein virtù dell'eccepito vizio di ultra petizione.”[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 giugno 2025,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto StefanoRoccamo responsabile del reato di cui agli artt. 646 e 61 n.7 cod. pen.; avversola sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione il difensore diRoccamo, eccependo:1.1 nullità della sentenza per violazione del giudice naturale ex art. 25 Cost.;incompetenza del Giudice per l’udienza preliminare per erronea applicazioneretroattiva della legge n. 3/2019 e mancato ricorso alla citazione diretta ex art.550 cod. proc. pen.: il procedimento di primo grado si era svolto innanzi al giudiceper l’udienza preliminare mediante rito abbreviato, nonostante il reato commessofosse all’epoca dei fatti procedibile mediante citazione diretta a giudizio; i fattirisultavano commessi integralmente prima della riforma del 2019, per cuil’aumento del trattamento sanzionatorio non poteva spiegare effetti retroattivi, nésulla pena, né sulla competenza;1.2 improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela; erroneaindividuazione del dies a quo per la decorrenza trimestrale del termine di cui all’art.124 cod. pen.: in particolare, la prima richiesta formale di restituzione del benead opera della persona offesa risaliva alla diffida notificata il 28 agosto 2018, concui [OSCURATO:PERSONA] comunicava all’utilizzatore la risoluzione del contratto di leasing ai sensidell’art. 1456 cod. civ. ed intimava perentoriamente la immediata riconsegna delbene oggetto del contratto; vi era stato poi un accordo relativo solo al diritto dicredito della [OSCURATO:PERSONA], ma non alla restituzione dei beni e solo il 28febbraio 2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato querela, dopo aver inviato una nuovadiffida in data 4 dicembre 2018, che erroneamente era stata ritenuta data diperfezionamento del reato;1.3 insussistenza del dolo specifico di appropriazione indebita: dopo la risoluzionedel contratto, l’imputato non aveva mai compiuto atti di disposizione materiale delbene, non lo aveva occultato, alienato, né utilizzato a fini personali;1.4 difetto dell’elemento oggettivo, mancanza dell’ingiusto profitto; il bene nonera mai stato sfruttato da Roccamo, tanto che dopo la risoluzione del contratto, almomento del sequestro giudiziario, i beni erano stati trovati accantonati nelmagazzino dell’azienda, in stato di disuso, ed erano stati poi restituiti alla societàdi leasing, senza risultare danneggiati, per cui Roccamo non aveva tratto alcunvantaggio patrimoniale dalla temporanea ritenzione;1.5 travisamento della nozione di interversio possessionis; erronea equiparazionedella “detenzione qualificata” a fini restitutori con la condotta tipica diappropriazione: i giudici di appello avevano confuso la detenzione qualificata(originariamente lecita e finalizzata alla restituzione) con l’atto di dominio tipicodell’appropriazione indebita, non avendo l’imputato nascosto il bene, né sottrattoalle ricerche del creditore, né usato uti dominus; l’inerzia di Roccamo, per quantocensurabile civilmente, non equivaleva a automaticamente a volontà diappropriazione indebita, per cui la mancanza del dolo specifico di procurare a séun ingiusto profitto e della interversione del possesso escludevano che il fattocontestato integrasse gli estremi della appropriazione indebita;1.6 motivazione contraddittoria e meramente apparente sulla responsabilità esulle modalità di restituzione del bene: si era voluto affermare che l’appropriazionesi fosse consumata solo a dicembre 2018 (per ritenere tempestiva la querela), masimultaneamente si era riconosciuto un danno da mancato godimento fin dasettembre 2018; inoltre, la motivazione risultava carente circa la provadell’elemento soggettivo ed oggettivo, esaurendosi in generiche affermazioni circala “mancata restituzione” e l’ “intenzione di fare proprio il bene”, senza indicare daquali circostanze concrete tale intenzione venisse desunta; la Corte di appelloaveva totalmente omesso di considerare che l’imputato aveva cercato un accordo,né aveva spiegato per quale motivo tale motivo non scalfiva l’ipotesi di dolo:1.7 vizi nella determinazione delle statuizioni civili; erroneo riconoscimento deldanno da obsolescenza, liquidato senza una minima base giuridica e probatoria esenza che vi fosse stata una domanda in tal senso della parte civile; non risultavaaccertato alcun deprezzamento, considerato il breve lasso di tempo tra la pretesarestituzione (dicembre 2018) e la restituzione (estate 2019).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è fondato soltanto quanto all’ultimo motivo di ricorso.1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, premesso che “in tema di eserciziodell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattroanni, è "fisso" in quanto, stante l'inderogabilità del principio "tempus regit actum"in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'eserciziodell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamenteapplicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delleleggi penali del tempo” (Sez.2, n. 9876 del 12/02/2021, Rv. 280724), ladisposizione che ha aumentato la pena per il reato di cui all’art.646 cod. pen. ècontenuta nella legge n. 3 del 9 gennaio 2019, mentre la querela è statapresentata il 28 febbraio 2019; pertanto, poiché l’esercizio dell’azione penale èsicuramente successiva rispetto alla presentazione della querela, la stessa èavvenuta quando la nuova norma era già in vigore, con conseguente manifestainfondatezza del motivo.Inoltre, del si deve ribadire che ““Non è nulla la sentenza pronunciata in sededi giudizio abbreviato richiesto nel corso dell'udienza preliminare in procedimentonel quale l'azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizioin ordine a reati (nella specie: art. 186 cod. strada e 495 c.p.) per il quale avrebbedovuto procedersi con citazione diretta a giudizio” (Sez. 5, n. 39207 del25/05/2015, Cavallari, Rv. 265082 – 01) poiché, come anche recentementeribadito (Sez. 2, n. 9876 del 12/3/2021, non mass. sul punto), “la violazione delleregole previste dall'art. 550 cod. proc. pen. lede il diritto di difesa solo sel'illegittimità genera una contrazione delle garanzie processuali attraversol'eliminazione della fase dell'udienza preliminare; diverso è il caso in cui l'errorenella scelta della forma di esercizio dell'azione penale renda il rito "più garantito"non è prevista.Non a caso l'art. 550 comma 3 cod. proc. pen prevede una nullità relativalimitatamente al caso in cui si sia proceduto con citazione diretta invece che conrichiesta di rinvio a giudizio e non nel caso inverso”. Sul punto si ècondivisibilmente rilevato che il rito che contempla l'udienza preliminarerappresenta «un'alternativa procedimentale maggiormente garantita perl'imputato, sicché l'eventuale passaggio per l'udienza preliminare, anche ove essanon fosse stata necessaria, non determina alcuna nullità” (Sez. U, Sentenza n.48590 del 18/04/2019, Rv. 277304).1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come non visia alcun confronto con le sentenze del giudici di merito, che hanno evidenziatoche dalla documentazione in atti risulta che dopo la prima diffida era statoraggiunto un accordo per un piano di rientro, che poi non era stato rispettatodall’imputato, per cui il rapporto contrattuale si era risolto dopo tale evento, equindi vi era stata l’intimazione di restituzione dei beni il 4 dicembre 2018, con laconseguenza che la querela del 28 febbraio 2019 doveva ritenersi tempestiva.1.3 Per quanto riguarda i motivi di ricorso dal terzo al sesto, gli stessipropongono una diversa valutazione dei fatti, operazione non consentita in sededi legittimità; in particolare, è stata correttamente applicata la giurisprudenza diquesta Corte secondo la quale "...sono precluse al giudice di legittimità la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n.47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); inparticolare, la Corte di appello ha risposto ai motivi suddetti con la motivazionecontenuta nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata.1.4 Fondato è, come si diceva, l’ultimo motivo di ricorso: il giudice di primogrado aveva infatti liquidato un danno per il deprezzamento dei beni derivante da“obsolescenza” e con l’atto di appello si era eccepito sia che tale danno non erastato assolutamente provato, sia che non era stato neppure chiesto dalla partecivile; a fronte del motivo di appello, la Corte territoriale non ha fornito alcunarisposta, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, conrigetto nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione del risarcimento deldanno con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 01/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]