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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 17010/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22944/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29 presso lo studio dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivaniente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 927/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 04/03/2016; udita la relazione della causa svolta ne la camera di consiglio del 18/02/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] notificò decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli nr. 7735/2008 ad [OSCURATO:PERSONA] n.1 Centro chiedendo il pagamento della somma di C 339.561,01 oltre interessi a titolo di corrispettivo dovuto quale conguaglio per prestazioni erogate in regime di convenzionamento nei mesi da gennaio a maggio 2005.

La ASL nr.1 di [OSCURATO:PERSONA] propose opposiziòne al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all'ingiunzione lamentando la mancanza del contratto e quindi di prova scritta attestante la il rapporto di convenzionamento tra il centro [OSCURATO:SOCIETA] ed il SSN, nonchè il superamento della C.O.M. e del tetto di spesa e la parcellizzazione del credito e la compensazione di cui alle delibere 1342/2004 e 1212/2007.

Il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione e confermò h decreto ingiuntivo.

La ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Napoli la quale, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l'appello e revocò il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la sentenza nr.927 del 2016 della Corte di Appello di Napoli propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidata a quattro motivi e memoria.

La ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione e 112 e 115 cpc, art.2697 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, per ultrapetizione e violazione delle preclusioni processuali perché la Corte di Appello di Napoli ha accolto l'eccezione di mancanza del contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2005 sulla base di un documento non presente agli atti e cioè la determina ASL 191/2005 attuativa del Protocollo del 6/7/2004 che non risulta depositata.

Tale documento non era stato prodotto agli atti e ciò nonostante il giudice ha ritenuto esistente per il 2005 la disciplina attuativa del regime di accreditamento istituzionale previsto dall'art. 8 e 8-quater Dlgs 502/1992 mentre, al contrario, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale ha ricevuto idonea disciplina legislativa regionale solo con l'adozione dei regolamenti della Regione Campania nr.3 del 31/7/2006 e nr. 1 del 22/6/2007 che disciplinano le procedure ed i requisiti d i accreditamento.

Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione dell'art 8 bis Dlgs 502/1992, dell'art. 8 quinquies DLgs 502 del 1992; dell'art. 6 comma 6 legge 724 del 23 dicembre 1994 e difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in 3 (i„ quanto il nuovo sistema dell'accreditaimento istituzionale ha ricevuto idonea disciplina legislativa regionale solo con l'adozione dei regolamenti della Regione Campania nr.3 del 31/7/2006 e nr. 1 del 22/6/2007 che disciplinano le procedure ed i requisiti di accreditamento mentre all'epoca delle prestazioni contestate, anno 2005, la Regione Campania e la ASL Na 1 non avevano ancora dato attuazione al sistema dell'accreditamento istituzionale sicchè vigeva il sistema dell'accreditamento provvisorio. li rapporto economico tra ASL e struttura erogatrice delle prestazioni era costituito alla concessione ex lege di servizio pubblico integrata dai limiti di spesa fissati anno per anno con atti regionali.

Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione dell'art 8 quinquies DLgs 502 del 1992 in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, la delibera di Giunta nr. 48 del 28/11/2003 che ha previsto la necessaria sottoscrizione dei contratti era valida per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre 2004.

Con il quarto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione dell'art. 2697 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto il giudice ha ritenuto che l'onere della prova circa il mancato superamento della COM (capacità operativa massima) ed il limite di spesa fissato per l'anno di riferimento siano a carico del soggetto creditore mentre al contrario la prova deve essere fornita dalla ASL in quanto costituisce un fatto irnpeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.La sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine alla necessità del contratto scritto spiegando le ragioni della propria decisione con motivazione esauriente e priva di vizi logici.

Il giudice, qualora riscontri vizio della forma scritta prescritta "ad substantiam" in violazione dell'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923, trattandosi di contratto stipulato dalla RA., deve rilevare d'ufficio la nullità insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost..

Numerose le pronunce di questa Code in questioni analoghe: "Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 del a

I. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la RA. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Sez. 3 - , ordinanza n.7019 del 11/03/2020).

In riferimento agli interessi di mora anche C:ass.

Sez. 3, sentenza n. 20391 del 11/10/2016 afferma: "Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate" (più recentemente anche Sez. 3 - ,sentenza n.17655 del 02/07/2019).

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese a favore del controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in C 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione 6 della Corte di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22944/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29 presso lo studio dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivaniente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 927/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 04/03/2016; udita la relazione della causa svolta ne la camera di consiglio del 18/02/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] notificò decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli nr. 7735/2008 ad [OSCURATO:PERSONA] n.1 Centro chiedendo il pagamento della somma di C 339.561,01 oltre interessi a titolo di corrispettivo dovuto quale conguaglio per prestazioni erogate in regime di convenzionamento nei mesi da gennaio a maggio 2005. La ASL nr.1 di [OSCURATO:PERSONA] propose opposiziòne al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all'ingiunzione lamentando la mancanza del contratto e quindi di prova scritta attestante la il rapporto di convenzionamento tra il centro [OSCURATO:SOCIETA] ed il SSN, nonchè il superamento della C.O.M. e del tetto di spesa e la parcellizzazione del credito e la compensazione di cui alle delibere 1342/2004 e 1212/2007. Il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione e confermò h decreto ingiuntivo. La ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Napoli la quale, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l'appello e revocò il decreto ingiuntivo opposto. Avverso la sentenza nr.927 del 2016 della Corte di Appello di Napoli propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidata a quattro motivi e memoria. La ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione e 112 e 115 cpc, art.2697 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, per ultrapetizione e violazione delle preclusioni processuali perché la Corte di Appello di Napoli ha accolto l'eccezione di mancanza del contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2005 sulla base di un documento non presente agli atti e cioè la determina ASL 191/2005 attuativa del Protocollo del 6/7/2004 che non risulta depositata. Tale documento non era stato prodotto agli atti e ciò nonostante il giudice ha ritenuto esistente per il 2005 la disciplina attuativa del regime di accreditamento istituzionale previsto dall'art. 8 e 8-quater Dlgs 502/1992 mentre, al contrario, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale ha ricevuto idonea disciplina legislativa regionale solo con l'adozione dei regolamenti della Regione Campania nr.3 del 31/7/2006 e nr. 1 del 22/6/2007 che disciplinano le procedure ed i requisiti d i accreditamento. Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione dell'art 8 bis Dlgs 502/1992, dell'art. 8 quinquies DLgs 502 del 1992; dell'art. 6 comma 6 legge 724 del 23 dicembre 1994 e difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in 3 (i„ quanto il nuovo sistema dell'accreditaimento istituzionale ha ricevuto idonea disciplina legislativa regionale solo con l'adozione dei regolamenti della Regione Campania nr.3 del 31/7/2006 e nr. 1 del 22/6/2007 che disciplinano le procedure ed i requisiti di accreditamento mentre all'epoca delle prestazioni contestate, anno 2005, la Regione Campania e la ASL Na 1 non avevano ancora dato attuazione al sistema dell'accreditamento istituzionale sicchè vigeva il sistema dell'accreditamento provvisorio. li rapporto economico tra ASL e struttura erogatrice delle prestazioni era costituito alla concessione ex lege di servizio pubblico integrata dai limiti di spesa fissati anno per anno con atti regionali. Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione dell'art 8 quinquies DLgs 502 del 1992 in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, la delibera di Giunta nr. 48 del 28/11/2003 che ha previsto la necessaria sottoscrizione dei contratti era valida per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre 2004. Con il quarto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione dell'art. 2697 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto il giudice ha ritenuto che l'onere della prova circa il mancato superamento della COM (capacità operativa massima) ed il limite di spesa fissato per l'anno di riferimento siano a carico del soggetto creditore mentre al contrario la prova deve essere fornita dalla ASL in quanto costituisce un fatto irnpeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.La sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine alla necessità del contratto scritto spiegando le ragioni della propria decisione con motivazione esauriente e priva di vizi logici. Il giudice, qualora riscontri vizio della forma scritta prescritta "ad substantiam" in violazione dell'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923, trattandosi di contratto stipulato dalla RA., deve rilevare d'ufficio la nullità insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost.. Numerose le pronunce di questa Code in questioni analoghe: "Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 del a I. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la RA. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Sez. 3 - , ordinanza n.7019 del 11/03/2020). In riferimento agli interessi di mora anche C:ass. Sez. 3, sentenza n. 20391 del 11/10/2016 afferma: "Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate" (più recentemente anche Sez. 3 - ,sentenza n.17655 del 02/07/2019). In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese a favore del controricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in C 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione 6 della Corte di Ca
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