CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 27072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30986/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 30, PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3750/2018 depositata il 01/08/2018. Udita la relazione svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentiti il Procuratore Generale in persona del cons. CARMELO CELENTANOe il difensor e di [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n.9713 del 2024 questa Corte ha rinviato la trattazione del ricorso a seguito del decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con comunicazione alla parte personalmente dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 - 01). In tale occasione si è anche evidenziata la necessità di rinviare il ricorso alla pubblica udienza per la peculiarità della fattispecie visto l’evidente conflitto di interesse che si è determinato tra la parte e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha sporto denuncia per la falsificazione della sua firma in calce alla procura o per il suo utilizzo illegittimo contro la sua volontà. [OSCURATO:PERSONA] non si è perfezionata la notifica al ricorrente della suddetta ordinanza n.9713 del 2024 in quanto risulta agli atti solo un verbale di vane ricerche nell’ultimo domicilio conosciuto; in tal caso è necessario procedere con le forme di cui all’art.143 c.p.c. P.Q.M. La Corte dispone rinnovarsi la notifica dell’ordinanza n. 9713 del 2024 ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera d