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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 00259/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) nessuno degli imputati ha inteso modificare la propria versione difensiva, incompatibile con la sottrazione della merce presso l'esercizio Carrefour; b) a sostegno del regolare acquisto dei beni è stato prodotto un documento ed è stata richiesta la testimonianza del venditore; c) la prova del delitto di ricettazione si trae dalla circostanza che i beni rinvenuti nell'auto degli imputati erano ancora sigillati e privi del documento dimostrativo dell'acquisto, in relazione al quale i ricorrenti non hanno offerto alcuna spiegazione; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) nessuno degli imputati ha inteso modificare la propria versione difensiva, incompatibile con la sottrazione della merce presso l'esercizio Carrefour; b) a sostegno del regolare acquisto dei beni è stato prodotto un documento ed è stata richiesta la testimonianza del venditore; c) la prova del delitto di ricettazione si trae dalla circostanza che i beni rinvenuti nell'auto degli imputati erano ancora sigillati e privi del documento dimostrativo dell'acquisto, in relazione al quale i ricorrenti non hanno offerto alcuna spiegazione; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00259/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris