CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 589-bis cod. pen.), per avere, operando una maldestra manovra di retromarcia, investito il pedone [OSCURATO:PERSONA], colpendolo per ben due volte e cagionandone il decesso (fatto del 28.5.2015). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato che il pedone, anziché seguire un percorso che permettesse al conducente di rendersi conto della sua presenza, con manovra repentina e non percepibile si collocava a ridosso dell'autovettura, rendendo impossibile per il ricorrente eseguire una manovra per evitarlo. Peraltro, trattandosi di sinistro avvenuto all'interno di una area privata, nella specie - diversamente da quanto ritenuto in sentenza - non trova applicazione la norma di cui all'art. 154 cod. strada. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione colposa della vittima con riferimento alla determinazione della pena, aspetto non esaminato dalla Corte territoriale nonostante lo specifico motivo di impugnazione proposto sul punto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dichiarazione pervenuta in cancelleria in data odierna, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione in disamina, per essere venuto meno il suo interesse a coltivare l'impugnazione. 2. Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.3. Per quanto attiene al regime delle spese processuali e alla sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso da dichiarare inammissibile, si osserva che è ben noto al Collegio l'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr. Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 - 01; in senso analogo cfr. Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 - dep. 2018, Rv. 272308 - 01). Trattasi di orientamento che prende le mosse dalla nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta" formulata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6624/2012, secondo cui essa va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Rv. 251694 - 01). In tal senso, è stato stabilito che l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse non può comportare alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. 4. Si tratta di principio condiviso dal Collegio, con la precisazione che in tanto può parlarsi di effettiva rinuncia all'impugnazione per "sopravvenuta carenza di interesse" del ricorrente - con conseguente esenzione del medesimo dal pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen. - in quanto siano almeno allegate e specificate dalla parte rinunciante le ragioni che - successivamente alla presentazione del ricorso - rendano concretamente venuto meno l'interesse del proponente a coltivare l'impugnazione. Ebbene, nulla di tutto questo risulta adempiuto nel caso in disamina, atteso che, nell'atto di rinuncia al ricorso per cassazione depositato dal difensore e procuratore speciale del Pugliese, non vengono in alcun modo allegate né specificate le ragioni dell'asserito venire meno "[dell'interesse della parte a coltivare l'impugnazione", affermazione solo genericamente enunciata nell'atto in questione, come tale inidonea a fondare l'assenza di soccombenza della parte ricorrente, in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione prevista dall'art.616 cod. proc. pen.5. Ne consegue che, vertendosi in tema di mera rinuncia all'impugnazione, in nessun modo giustificata da una situazione di "sopravvenuta carenza di interesse", alla declaratoria d'inammissibilità deve seguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che, tenuto conto dell'intervenuta rinuncia antecedente alla decisione del ricorso, si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa