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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13031/2022

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a seguente ORDINANIlk sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 75) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Infatti, è agevole rilevare che la concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena non è riconducibile a nessuno dei predetti motivi, trattandosi di facoltà discrezionale rientrante nelle attribuzioni del giudice di merito, rispetto alla quale non è configurabile alcun interesse giuridico del ricorrente ad impugnare la relativa statuizione.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente AlessMdr [OSCURATO:PERSONA] anti DET7TO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANIlk sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 75) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che la concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena non è riconducibile a nessuno dei predetti motivi, trattandosi di facoltà discrezionale rientrante nelle attribuzioni del giudice di merito, rispetto alla quale non è configurabile alcun interesse giuridico del ricorrente ad impugnare la relativa statuizione. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente AlessMdr [OSCURATO:PERSONA] anti DET7TO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13031/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris