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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 24939/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2014, irrevocabile il 13 settembre 2019.

L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen. (sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa il 19 Febbraio 2021, irrevocabile il 15 luglio 2021, per reato commesso il 11 Marzo 2011).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione degli artt. 666 e 178, 179 cod. proc. pen. in quanto l'avviso di udienza camerale è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Tommaso che aveva difeso il ricorrente nel giudizio di cognizione, e che però medio tempore era deceduto; soltanto l'avviso del deposito dell'ordinanza è stata effettuata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], attuale difensore del ricorrente; si è verificata, quindi, una nullità assoluta dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nell’istanza di incidente di esecuzione della Procura generale erano indicati come riferimenti del condannato, ai fini delle notifiche dell’avviso di udienza camerale per la discussione dell’istanza di revoca della sospensione condizionale, un indirizzo di residenza ed un indirizzo di domicilio; non era, invece, indicato il nome di alcun difensore.

Nell’avviso di udienza il giudice dell’esecuzione ha, di sua iniziativa, indicato come difensore del condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che era il difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di cognizione della sentenza revocante, cui ha tentato, pertanto, di notificare l’avviso.

Era già di per sé una scelta non conforme alla legge processuale, in quanto, in mancanza di nomine specifiche per la fase dell’esecuzione, l’avviso di udienza avrebbe dovuto essere notificato ad un difensore di ufficio nominato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 28613 del 11/05/2021, Caso, n.m.), in conformità al principio generale secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14177 del 14/3/2018, Odierna, Rv. 272629; Sez. 1, n. 22945 del 4/5/2017, Lucato, Rv. 270971; nel senso che l’avviso avrebbe dovuto essere notificato al difensore del giudizio di cognizione della sentenza la cui pena sospesa è revocata v., invece, la più risalente Sez. 1, n. 14000 del 11/12/2015, dep. 2016, Mehloul, Rv. 266609 – 01).

In ogni caso, la notifica dell’avviso dell’udienza camerale è stata tentata ad uno dei due indirizzi del condannato (quello che lo stesso aveva indicato come domicilio all’atto della ultima scarcerazione), ed all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

La notifica all’indirizzo del condannato ha dato come esito “irreperibile”, la notifica alla p.e.c. del difensore ha dato esito “indirizzo non valido”.La cancelleria ha poi proceduto con la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma anche questo secondo tentativo di notifica ha restituito come esito “indirizzo non valido”.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, deceduto il 15 maggio 2021, come da certificazione depositata in allegato al ricorso, e verificata dalla Corte su fonte aperta.

In definitiva, l’avviso di udienza non è stato notificato nè al condannato nè al difensore.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2014, irrevocabile il 13 settembre 2019. L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen. (sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa il 19 Febbraio 2021, irrevocabile il 15 luglio 2021, per reato commesso il 11 Marzo 2011). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione degli artt. 666 e 178, 179 cod. proc. pen. in quanto l'avviso di udienza camerale è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Tommaso che aveva difeso il ricorrente nel giudizio di cognizione, e che però medio tempore era deceduto; soltanto l'avviso del deposito dell'ordinanza è stata effettuata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], attuale difensore del ricorrente; si è verificata, quindi, una nullità assoluta dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nell’istanza di incidente di esecuzione della Procura generale erano indicati come riferimenti del condannato, ai fini delle notifiche dell’avviso di udienza camerale per la discussione dell’istanza di revoca della sospensione condizionale, un indirizzo di residenza ed un indirizzo di domicilio; non era, invece, indicato il nome di alcun difensore. Nell’avviso di udienza il giudice dell’esecuzione ha, di sua iniziativa, indicato come difensore del condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che era il difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di cognizione della sentenza revocante, cui ha tentato, pertanto, di notificare l’avviso. Era già di per sé una scelta non conforme alla legge processuale, in quanto, in mancanza di nomine specifiche per la fase dell’esecuzione, l’avviso di udienza avrebbe dovuto essere notificato ad un difensore di ufficio nominato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 28613 del 11/05/2021, Caso, n.m.), in conformità al principio generale secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14177 del 14/3/2018, Odierna, Rv. 272629; Sez. 1, n. 22945 del 4/5/2017, Lucato, Rv. 270971; nel senso che l’avviso avrebbe dovuto essere notificato al difensore del giudizio di cognizione della sentenza la cui pena sospesa è revocata v., invece, la più risalente Sez. 1, n. 14000 del 11/12/2015, dep. 2016, Mehloul, Rv. 266609 – 01). In ogni caso, la notifica dell’avviso dell’udienza camerale è stata tentata ad uno dei due indirizzi del condannato (quello che lo stesso aveva indicato come domicilio all’atto della ultima scarcerazione), ed all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. La notifica all’indirizzo del condannato ha dato come esito “irreperibile”, la notifica alla p.e.c. del difensore ha dato esito “indirizzo non valido”.La cancelleria ha poi proceduto con la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma anche questo secondo tentativo di notifica ha restituito come esito “indirizzo non valido”. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, deceduto il 15 maggio 2021, come da certificazione depositata in allegato al ricorso, e verificata dalla Corte su fonte aperta. In definitiva, l’avviso di udienza non è stato notificato nè al condannato nè al difensore. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo g
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