CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41673/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2017 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘5. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Cassino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Giudice di pace di Sora che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla inadeguata valutazione della attendibilità della persona offesa ed alla conseguente declaratoria di penale responsabilità del prevenuto. Nelle more è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la sua intervenuta rinuncia. A tale inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E P- OS t TA fiCi " CAtIC1_LLE21, í