CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 170 Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell' u nico motivo di impugnazione non superaMI vaglio preliminare di ammissibil ità i I quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di mer ito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate c ) gen 2riche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei prir icipi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di I agitti nità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento dell'istitc Eto, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (circa 10 anni), la dive sità delle loro modalità esecutive, l'assenza di circostanze da cui des umei e che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse prc 'gran 'mato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, co d. p€ n., anche quello successivo. Al contrario la spinta criminale che aveni a si: rretto la realizzazione del reato commesso più di recente (la violazione d 416-ter cod. pen.) ed in altro contesto territoriale, era stata occasionale strE ttamente personale. 1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura E iltern3tiva del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrap porrE a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttament e il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregu< di in indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rapprese ntare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggic rre q „lento più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale cano ne d comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contes i :arne del tutto astrattamente la conducenza. 1.3. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella s ostar za anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto, corrett i e 1)gici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e spec fico _ 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi lità d l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazic ine cíffla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav i )re d flla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p -igam mito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CE ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 2