CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 1965
Cassazione n. 22474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/1965 avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Messina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25/01/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 06/06/2019 del Tribunale di Messina, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita continuata e aggravata ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] di Messina (ATM), oltre che al risarcimento dei danni cagionati alla stessa ATM, costituitasi parte civile. [OSCURATO:PERSONA] era imputata di tale reato, di cui agli artt. 81, secondo comma, 646 e 61, n. 11), cod. pen., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi dell'anno 2014, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava delle somme, pari a C 5.980,00, derivanti dalla vendita degli abbonamenti, dei titoli di viaggio e dei gratta e sosta delle quali aveva il possesso nella qualità di dipendente della menzionata [OSCURATO:PERSONA] di Messina. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che - premesso che il giudizio di appello era stato celebrato, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, a norma dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 137 - la Corte d'appello di Messina aveva proceduto in camera di consiglio con rito cartolare nonostante il proprio difensore, il 22 gennaio 2021, avesse comunicato, a mezzo della PEC, l'impossibilità dell'imputata, per ragioni di salute, di presenziare all'udienza, alla quale intendeva comparire, con la conseguente nullità assoluta per il mancato intervento dell'imputata all'udienza medesima. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con travisamento di elementi di prova documentali e omessa valutazione di elementi decisivi. Deduce che, premesso il difetto di «obbligo di rendicontazione iniziale, scaturito solo nella fase successiva terminale della condotta» e che «il termine stabilito [...] circa la consegna della somma in oggetto non [era] mai scaduto», dalle risultanze istruttorie era emersa «la volontà della donna di non intendere "appropriarsi" delle somme in questione, ma di intendere restituirle nei modi e termini di legge», avendole «custodi[te] temporaneamente [...], quali beni fungibili», come comprovato, tra l'altro, dai tre documenti, di cui la Corte d'appello di Messina «omette la valutazione», costituiti dal verbale del 2 febbraio 2014 (da cui risultava «l'impegno [...] di rimborsare l'ente»), dalla propria missiva del 18 dicembre 2014 («mediante la quale la ricorrente comunica, porgendo le scuse, di essere ascoltata in merito alla vicenda»), e dal verbale di verifica dell'Il novembre 2015 (nel quale «riconosce[va] il proprio obbligo, mai denegato, di restituire la somma, restituzione che avviene nella quasi immediatezza della fase di rendicontazione e verifica e materialmente si conclude nel mese di marzo 2016»), e non, come indicato nella sentenza impugnata, in conseguenza dell'instaurazione del procedimento penale; infatti, «ancor prima della comunicazione dell'esistenza del proc. penale, la stessa [Barbaro] aveva evidenziato la volontà della restituzione delle somme, anche con un titolo a propria sottoscrizione (interrogatorio della ricorrente avvenuto nei primi mesi del 2016 e notifica 415 bis del 2017) e comunicazione della intenzione di restituire le somme già e quantomeno dal novembre del 2015». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Il giudizio di appello era stato celebrato, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, a norma dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020. Tale articolo stabilisce, al comma 1, che, fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dal 9 novembre 2020 fino al 31 luglio 2021, la corte d'appello, per decidere sugli appelli contro le sentenze di primo grado, procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 23-bis, le richieste di discussione orale delle parti private o di partecipare all'udienza dovevano essere formulate, dal difensore, «entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza». Nel caso di specie, posto che l'udienza era fissata il 25 gennaio 2021, secondo quanto indicato nel ricorso e confermato dall'esame degli atti, la richiesta dell'imputata Barbaro di partecipare alla stessa udienza (e di rinviarla a tale scopo) fu trasmessa, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il 22 gennaio 2021, cioè due giorni liberi prima dell'udienza, ben oltre, dunque, il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza stabilito dal citato comma 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020. Pertanto, poiché la richiesta di partecipazione all'udienza (e di correlativo rinvio della stessa) era stata avanzata quando l'imputata era ormai decaduta dal potere di formulare la stessa richiesta, correttamente la Corte d'appello di Messina ha proceduto in camera di consiglio con rito cartolare, senza che l'assenza dell'imputata abbia potuto determinare alcuna nullità. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. È consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come il precedente, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2.2. Rammentati tali principi, si deve osservare che la Corte d'appello di Messina ha motivato la responsabilità dell'imputata per il reato di appropriazione indebita aggravata sulla base, tra gli altri, dei seguenti elementi: a) nonostante l'ordine di sevizio di ATM del 4 novembre 2014 che imponeva al personale dell'Azienda di rendicontare quanto riscosso per suo conto e di versarlo all'ufficio competente, la Barbaro non provvedeva né alla rendicontazione né al versamento; b) anche le note dell'il novembre 2014 e del 12 dicembre 2014 con le quali ATM diffidava la Barbaro a corrispondere le somme in suo possesso (con la seconda nota, entro cinque giorni, con avviso che, altrimenti, si sarebbe proceduto per le vie legali) restavano senza esito; c) la disponibilità, manifestata dall'imputata nel verbale di verifica dell'Il novembre 2015, a restituire le somme era riferita a quando le sarebbe stato corrisposto l'anticipo del trattamento di fine rapporto, il che, secondo la stessa Barbaro, sarebbe avvenuto intorno al 20 dicembre 2015; d) la restituzione delle somme era avvenuta solo il 29 aprile 2016, a seguito della comunicazione di ATM del 10 marzo 2016 che avrebbe proceduto a recuperare le stesse somme trattenendo una quota della retribuzione mensile a partire da marzo 2016; e) pertanto, le precedenti manifestazioni di disponibilità a restituire le somme dovevano ritenersi meramente apparenti in quanto si erano rivelate «aventi natura meramente soprassessoria»; f) deponevano in tale senso anche le dichiarazioni rese dalla Barbaro in sede di interrogatorio secondo cui, durante uno svenimento, aveva subito il furto sia di biglietti sia di corrispettivi della vendita di essi, atteso che tale fatto, qualora fosse stato veritiero, avrebbe dovuto indurre la Barbaro a denunciare il furto, cosa non avvenuta, e sarebbe stato invocato sin dall'inizio della vicenda. Tale argomentazione dell'intenzione della Barbaro di invertire il possesso del denaro percepito dalla vendita, per conto di ATM, di abbonamenti, titoli di viaggio e gratta e sosta, in dominio, tenendo lo stesso denaro come proprio - fondata, come si è visto, sugli elementi: della mancata restituzione di detto denaro per quasi un anno e mezzo dall'ordine di servizio che ne aveva imposto il versamento; della restituzione dello stesso denaro, decorso tale tempo, solo a seguito dell'avvertimento dell'Azienda che avrebbe proceduto a recuperarlo trattenendo una quota della retribuzione mensile; del ritenuto carattere meramente apparente della disponibilità alla restituzione precedentemente manifestata dalla Barbaro, non avendovi questa dato seguito se non dopo che l'Azienda le aveva comunicato che avrebbe recuperato le somme trattenendole sulla busta paga; dell'inattendibilità della tesi difensiva del furto di biglietti e corrispettivi asseritamente subito - risulta priva di contraddizioni o illogicità manifeste. Da ciò la conclusione, conforme a diritto, dell'integrazione del reato di appropriazione indebita, atteso che qualsiasi condotta che comporti una destinazione del denaro diversa da quella che costituiva il titolo del possesso - come, nel caso di specie, il tenere il denaro come proprio, anziché versarlo al proprietario ATM - vale a integrare l'interversione del titolo e, con ciò, la consumazione del reato di appropriazione indebita (Sez., n. 31983 del 15/06/2015, Rizzi, non massimata). Quanto alle prove documentali invocate dalla ricorrente, diversamente da quanto da questa affermato, la Corte d'appello di Messina ha valutato il verbale di verifica dell'Il novembre 2015, reputando, per le non illogiche ragioni già dette, che la disponibilità alla restituzione delle somme in esso manifestata fosse solo apparente. Si deve peraltro osservare che il fatto che l'asserita disponibilità alla restituzione fosse riferita a quando la Barbaro avrebbe ottenuto la corresponsione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto apparirebbe rivelatore di come l'imputata non disponesse più delle somme di proprietà di ATM e, quindi, di un avvenuto utilizzo personale delle stesse somme. Con riguardo agli altri due documenti richiamati nel motivo di ricorso, si deve osservare: quanto al verbale del 2 febbraio 2014, che l'impegno, in esso contenuto, di restituzione ad ATM di «quanto possibile» (sempre con l'anticipo del TFR, ancora da richiedere) è stato anch'esso implicitamente valutato dalla Corte d'appello di Messina, la quale, nella propria motivazione, ha fatto riferimento a tutte le «comunicazioni» fatte dalla Barbaro, ritenendole, per le non illogiche ragioni già dette, «di mera apparente disponibilità»; quanto alla missiva del 18 dicembre 2014, che la ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione della stessa richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso, il quale si presenta, perciò, sul punto, generico, risolvendosi nella deduzione del travisamento di una prova senza l'allegazione della stessa (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01). 3. Pertanto, il ricorso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. La ricorrente deve altresì essere condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Messina, le quali vanno liquidate in complessivi C 2.000,00, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Messina, che liquida in complessivi C 2.000,